Sentenza del 06/05/2015 n. 9035 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva annullato la cartella di pagamento relativa alle imposte dirette degli anni 2002 e 2003, liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Secondo l'Amministrazione, la mancata comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione non comportava la nullità della cartella, poiché tale comunicazione è necessaria solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo anche la decadenza della pretesa relativa al 2002 e la nullità della cartella per difetti formali.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha accolto quello principale dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato inammissibile quello incidentale del contribuente per mancanza dei quesiti di diritto prescritti dall'art. 366-bis c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha stabilito che, in caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 basato su dati direttamente risultanti dalla dichiarazione, l'omessa comunicazione preventiva non determina automaticamente la nullità della cartella.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni
La norma disciplina il controllo automatizzato e documentale dei dati indicati in dichiarazione. Quando emerge un omesso o insufficiente versamento direttamente rilevabile, l'Amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo senza che sia necessariamente richiesto un previo contraddittorio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter
controllo formale delle dichiarazioni
È richiamato per distinguere il controllo automatizzato ex art. 36-bis dal controllo formale, nel quale possono emergere incertezze o esigenze di chiarimento e documentazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3
Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso, in relazione ai controlli automatizzati delle dichiarazioni IVA; la decisione conferma il principio secondo cui il previo contraddittorio non è generalizzato nei controlli meramente documentali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
L'obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti opera quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non automaticamente per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo ex art. 36-bis.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili perché privi del quesito di diritto richiesto dalla norma applicabile al giudizio.
Costituzione, art. 53
È stato richiamato dall'Agenzia, ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione degli artt. 36-bis e 6, comma 5.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva prevista dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non è obbligatoria in ogni procedura di iscrizione a ruolo.
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis, fondato su dati contabili già indicati nella dichiarazione e privo di valutazioni interpretative, l'omessa comunicazione preventiva non comporta di per sé la nullità della cartella.
- Il contraddittorio preventivo assume rilievo quando emergono incertezze sostanziali su aspetti rilevanti della dichiarazione oppure quando sono necessari chiarimenti o documenti ulteriori.
- Le contestazioni processuali nel ricorso per cassazione devono rispettare i requisiti formali applicabili, inclusa, quando richiesta, la formulazione del quesito di diritto; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la debenza delle somme: la causa deve essere riesaminata dal giudice di rinvio, che dovrà applicare i principi stabiliti dalla Corte e valutare gli ulteriori profili ancora rilevanti.
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