Corte di giustizia, Sentenza C-478/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018. — IQ contro JP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 15 – Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Ambito di applicazione – Articolo 19 – Litispendenza. — Causa C-478/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso l'applicabilità dell'articolo 15 del regolamento Bruxelles II bis in una controversia familiare nella quale i due giudici coinvolti erano entrambi competenti sul merito, uno ai sensi dell'articolo 12 e l'altro ai sensi dell'articolo 8. Ha così ribadito che il trasferimento a un giudice "più adatto" è un rimedio eccezionale e non può essere usato per derogare alla ripartizione delle competenze già stabilita dal regolamento. La Corte ha inoltre richiamato l'articolo 19 sulla litispendenza, che disciplina il conflitto tra procedimenti paralleli.
Interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003: il trasferimento a un giudice più adatto non è ammissibile quando i due giudici aditi sono già entrambi competenti nel merito ai sensi degli articoli 8 e 12 del regolamento.
La questione giuridica
Se l'espressione "autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito" dell'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 comprenda anche il giudice d'appello, e se il meccanismo di trasferimento a un'autorità più adatta possa operare quando il giudice ad quem è di primo grado ma quello adito è giudice d'appello; inoltre, quale sorte debba avere la sentenza di primo grado nel caso di trasferimento.
Principio di diritto
L'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 ha carattere eccezionale e si applica solo quando il giudice normalmente competente a conoscere del merito, individuato secondo le regole del regolamento, può trasferire il caso a un giudice di un altro Stato membro che sia effettivamente più adatto e diverso dal giudice normalmente competente. Di conseguenza, il meccanismo di trasferimento non opera se entrambi i giudici aditi nei diversi Stati membri sono già competenti nel merito in forza, rispettivamente, degli articoli 12 e 8 del regolamento; in tale ipotesi trova applicazione il regime di litispendenza dell'articolo 19, con sospensione del giudice successivamente adito fino all'accertamento della competenza del primo giudice.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003
Interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003
La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Cluj, riguarda una controversia in materia di responsabilità genitoriale insorta tra due ex coniugi a seguito del divorzio. Il punto centrale è se il meccanismo di trasferimento della causa a un giudice "più adatto" previsto dall'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 possa operare quando il giudice a quo e quello richiesto sono entrambi già competenti nel merito in base alle regole del regolamento.
Fatti e procedimento principale
Dal matrimonio tra IQ e JP sono nati tre figli, residenti abitualmente nel Regno Unito con la madre dal 2012. IQ ha introdotto in Romania un'azione di divorzio chiedendo anche l'affidamento esclusivo, la fissazione della residenza dei minori presso di sé e il mantenimento. JP ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo, tra l'altro, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. La Judecătoria Cluj-Napoca si è dichiarata competente e ha pronunciato il divorzio, decidendo poi sui profili accessori relativi ai figli. Entrambe le parti hanno proposto appello dinanzi al Tribunalul Cluj. Successivamente, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, Birmingham, adita in Inghilterra, ha chiesto il trasferimento della causa ai sensi dell'articolo 15, sostenendo di essere il giudice più adatto poiché i minori risiedevano abitualmente nel Regno Unito.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha domandato alla Corte:
- se l'espressione "autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito" dell'articolo 15 comprenda anche il giudice d'appello;
- se il trasferimento possa avvenire quando il giudice richiesto è di primo grado e il giudice a quo è il giudice dell'impugnazione;
- quale sorte debba essere riservata alla sentenza di primo grado già pronunciata.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare i considerando 12 e 13;
- l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sulla materia della responsabilità genitoriale;
- l'articolo 2, punto 1, che definisce il termine "autorità giurisdizionale";
- l'articolo 8, sulla competenza generale del giudice del luogo della residenza abituale del minore;
- l'articolo 12, sulla proroga della competenza in connessione con il giudizio di divorzio;
- l'articolo 15, sul trasferimento a un'autorità più adatta;
- l'articolo 19, paragrafi 2 e 3, sulla litispendenza. La Corte richiama anche la propria precedente sentenza D., C‑428/15, e Mikołajczyk, C‑294/15.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che, nel procedimento principale, i giudici dei due Stati membri traevano entrambi la loro competenza dal regolamento n. 2201/2003: il giudice rumeno sulla base dell'articolo 12, in combinato con l'articolo 3, e il giudice inglese sulla base dell'articolo 8, poiché i minori risiedono abitualmente nel Regno Unito. L'articolo 15 è qualificato come norma speciale e derogatoria rispetto alla regola generale dell'articolo 8; esso consente il trasferimento solo in via eccezionale, quando il giudice competente a conoscere del merito ritenga che un altro giudice, con cui il minore abbia un legame particolare, sia più adatto e che ciò risponda all'interesse superiore del minore. La Corte sottolinea che il legame particolare deve essere dimostrato attraverso gli elementi tassativi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) a e). Nel caso di specie, tuttavia, la situazione non presentava alcuna di tali ipotesi, poiché i minori risiedevano e continuavano a risiedere abitualmente nel Regno Unito. In particolare, l'ipotesi della "precedente residenza abituale" presuppone che il minore non vi risieda più. Ne deriva che il giudice di un altro Stato membro che sarebbe "più adatto" non può coincidere con il giudice normalmente competente a conoscere del merito in base agli articoli 8 o 12. Se entrambi i giudici aditi sono già competenti nel merito, manca il presupposto applicativo dell'articolo 15. La Corte aggiunge che una lettura diversa comprometterebbe:
- il carattere eccezionale del meccanismo di trasferimento;
- la certezza del diritto garantita dal regolamento;
- l'effettività dell'articolo 19 sulla litispendenza, che regola i procedimenti paralleli tra Stati membri. Nel caso concreto, essendo già pendente un procedimento dinanzi al giudice inglese adito per secondo, quest'ultimo doveva sospendere il procedimento fino all'accertamento della competenza del primo giudice, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2. La Corte precisa infine che il giudice del rinvio deve comunque verificare se la propria competenza sia eventualmente cessata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 non è applicabile in una situazione in cui le due autorità giurisdizionali adite sono competenti nel merito in forza, rispettivamente, degli articoli 12 e 8 del regolamento. La questione sulla sorte della sentenza di primo grado resta assorbita, poiché il trasferimento ex articolo 15 non è ammissibile nel caso di specie.
Principio affermato
Il trasferimento della causa a un giudice "più adatto" ai sensi dell'articolo 15 non può essere utilizzato per spostare un procedimento tra due giudici che sono entrambi già competenti sul merito in base al regolamento Bruxelles II bis: in tal caso prevale il meccanismo di litispendenza dell'articolo 19.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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