Cassazione Civile, Ordinanza n. 28533/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il professionista aveva presentato istanza di rimborso IRAP per gli anni d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, deducendo di avere svolto l’attività in assenza di autonoma organizzazione, senza collaboratori e senza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2 d.lgs. 446/1997, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per errata applicazione delle regole sull’onere della prova in tema di autonoma organizzazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, per asserita mancanza di un reale percorso argomentativo; 3) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e dell’art. 10-quater d.lgs. 39/2010, per mancata esplicitazione degli elementi idonei a escludere il presupposto IRAP. Il controricorrente ha resistito anche chiedendo il risarcimento per lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che, ai fini IRAP, l’autonoma organizzazione va accertata in fatto dal giudice di merito e, per il professionista che operi nell’ambito di una struttura altrui, occorre verificare se egli disponga di una propria e autonoma struttura organizzativa cui faccia ricorso per svolgere l’attività. Nel caso concreto, la CTR aveva motivato in modo sufficiente osservando che il contribuente svolgeva la propria attività esclusivamente per una società di revisione/consulenza di rilievo mondiale, con una partecipazione sociale minima (1,25%), senza elementi idonei a dimostrare poteri gestori o una struttura organizzativa propria; aveva inoltre rilevato l’assenza di collaboratori e di beni strumentali eccedenti il minimo. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole al rimborso IRAP. È stata anche respinta la domanda del contribuente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il ricorso è stato rigettato, con spese a carico dell’Agenzia; nessuna applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma posta a base dell’istanza di rimborso per imposte indebitamente versate
art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
il presupposto dell’IRAP per i professionisti ricorre solo in presenza di autonoma organizzazione
art. 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina IRAP
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati come parametri sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione
art. 111, comma 6, Cost.
evocato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
evocato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
evocato con riferimento al contenuto della motivazione della decisione
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato tra le norme sul processo tributario applicabili
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per i requisiti della sentenza tributaria
artt. 53 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati nel motivo di nullità della sentenza
art. 10-quater d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne fondi la decisione
art. 2359 c.c.
richiamato per escludere che una minima partecipazione sociale comporti automaticamente poteri di controllo o gestione
art. 96, comma 3, c.p.c.
richiamato per negare la condanna per lite temeraria, che richiede un accertamento autonomo dell’abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato poiché soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione, per i lavoratori autonomi e i professionisti, non si identifica con la mera esistenza di un’attività svolta in forma personale, ma richiede un apparato organizzativo esterno, distinto dalla persona del professionista, costituito da beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o da lavoro altrui non occasionale.
- Quando il professionista opera all’interno di una struttura organizzata da terzi, l’esclusione dall’IRAP non è automatica: occorre verificare in concreto se egli disponga di una propria autonomia organizzativa, anche sotto il profilo dei poteri di gestione e coordinamento della struttura utilizzata.
- Nel giudizio di rimborso IRAP grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza del presupposto impositivo, e quindi la mancanza di autonoma organizzazione.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando consente di ricostruire il ragionamento decisorio e indica gli elementi di fatto rilevanti, senza necessità di un’esposizione analitica o ridondante.
- La partecipazione, anche se societaria, a una struttura di grandi dimensioni non implica di per sé autonoma organizzazione né poteri gestori o di controllo, specie se la quota è minima e non emergono ulteriori elementi fattuali in senso contrario.
- La condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. non discende automaticamente dalla soccombenza, ma richiede un autonomo accertamento dell’abuso dello strumento processuale.
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