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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28533/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il professionista aveva presentato istanza di rimborso IRAP per gli anni d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, deducendo di avere svolto l’attività in assenza di autonoma organizzazione, senza collaboratori e senza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2 d.lgs. 446/1997, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per errata applicazione delle regole sull’onere della prova in tema di autonoma organizzazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, per asserita mancanza di un reale percorso argomentativo; 3) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e dell’art. 10-quater d.lgs. 39/2010, per mancata esplicitazione degli elementi idonei a escludere il presupposto IRAP. Il controricorrente ha resistito anche chiedendo il risarcimento per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che, ai fini IRAP, l’autonoma organizzazione va accertata in fatto dal giudice di merito e, per il professionista che operi nell’ambito di una struttura altrui, occorre verificare se egli disponga di una propria e autonoma struttura organizzativa cui faccia ricorso per svolgere l’attività. Nel caso concreto, la CTR aveva motivato in modo sufficiente osservando che il contribuente svolgeva la propria attività esclusivamente per una società di revisione/consulenza di rilievo mondiale, con una partecipazione sociale minima (1,25%), senza elementi idonei a dimostrare poteri gestori o una struttura organizzativa propria; aveva inoltre rilevato l’assenza di collaboratori e di beni strumentali eccedenti il minimo. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole al rimborso IRAP. È stata anche respinta la domanda del contribuente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il ricorso è stato rigettato, con spese a carico dell’Agenzia; nessuna applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    norma posta a base dell’istanza di rimborso per imposte indebitamente versate

  • art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    il presupposto dell’IRAP per i professionisti ricorre solo in presenza di autonoma organizzazione

  • art. 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina IRAP

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come parametri sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    evocato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    evocato con riferimento al contenuto della motivazione della decisione

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme sul processo tributario applicabili

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per i requisiti della sentenza tributaria

  • artt. 53 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati nel motivo di nullità della sentenza

  • art. 10-quater d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne fondi la decisione

  • art. 2359 c.c.

    richiamato per escludere che una minima partecipazione sociale comporti automaticamente poteri di controllo o gestione

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato per negare la condanna per lite temeraria, che richiede un accertamento autonomo dell’abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non applicato poiché soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione, per i lavoratori autonomi e i professionisti, non si identifica con la mera esistenza di un’attività svolta in forma personale, ma richiede un apparato organizzativo esterno, distinto dalla persona del professionista, costituito da beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o da lavoro altrui non occasionale.
  • Quando il professionista opera all’interno di una struttura organizzata da terzi, l’esclusione dall’IRAP non è automatica: occorre verificare in concreto se egli disponga di una propria autonomia organizzativa, anche sotto il profilo dei poteri di gestione e coordinamento della struttura utilizzata.
  • Nel giudizio di rimborso IRAP grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza del presupposto impositivo, e quindi la mancanza di autonoma organizzazione.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando consente di ricostruire il ragionamento decisorio e indica gli elementi di fatto rilevanti, senza necessità di un’esposizione analitica o ridondante.
  • La partecipazione, anche se societaria, a una struttura di grandi dimensioni non implica di per sé autonoma organizzazione né poteri gestori o di controllo, specie se la quota è minima e non emergono ulteriori elementi fattuali in senso contrario.
  • La condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. non discende automaticamente dalla soccombenza, ma richiede un autonomo accertamento dell’abuso dello strumento processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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