Cassazione Penale, Sentenza n. 35645/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva riqualificato il capo 1) da art. 612-bis (atti persecutori) ad art. 612 c.p. (minacce) e aveva dichiarato estinta la relativa perseguibilità per remissione di querela; inoltre era rimasta a suo carico la responsabilità per il capo 2) (violazioni dell'art. 387-bis c.p. connessi al divieto di avvicinamento). Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché, in ragione della riqualificazione e della remissione della querela, la Corte avrebbe dovuto escludere la punibilità anche per il capo 2) ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 2) violazione del divieto di reformatio in peius; 3) motivazione insufficiente nella determinazione della pena, che sarebbe stata calibrata sulla gravità della originaria contestazione anziché sulla fattispecie effettivamente accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse manifestamente inconferente perché la difesa in appello aveva impugnato solo il capo 1) chiedendone la riqualificazione, senza contestare la decisione sul capo 2), così delimitando il devoluto alla Corte d'appello: la Corte d'appello non poteva dunque valorizzare la non punibilità del capo 2) con riferimento all'art. 131-bis, essendo quella materia estranea al gravame. Quanto alla pena, la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello che si è basata sul tenore oggettivo dell'inosservanza del divieto (in particolare la sua protrazione nel tempo) e sulla personalità criminale del ricorrente con precedenti, e ha respinto la censura sulla reformatio in peius. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di rifusione (testo originale: "somma di euro tremi..." risultante parzialmente tronco nella copia fornita).
Norme richiamate
art. 612 c.p.
La Corte d'appello ha riqualificato il fatto contestato al capo 1) come minacce (art. 612), decisione richiamata dalla Cassazione come fatto acquisito nell'ambito del devoluto d'appello.
art. 612-bis c.p.
Era l'originaria imputazione (atti persecutori). La riqualificazione in 612 è stata oggetto dell'appello e ha comportato la remissione della querela e l'estinzione della perseguità rispetto al capo 1).
art. 387-bis c.p.
Norma richiamata per il capo 2) che riguarda le violazioni del divieto di avvicinamento/contatti; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi di tali violazioni, mantenendone la responsabilità dell'imputato.
art. 131-bis c.p.
Invocato dal difensore per escludere la punibilità del capo 2) (tenuità del fatto). La Cassazione ha osservato che tale questione non poteva essere rilevata in sede di gravame perché il capo 2) non era stato effettivamente impugnato in appello, per cui la Corte d'appello non poteva valorizzare d'ufficio tale fattispecie.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Richiamato in relazione alle pronunce conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (conseguenze processuali e statuizioni economiche).
Massime di principio
- Il sindacato della Corte d'appello è delimitato dal gravame: se la difesa impugna solo alcune parti della sentenza di primo grado, la Corte d'appello e le successive vie di ricorso non possono essere chiamate a riesaminare profili non devoluti dall'appellante.
- La riqualificazione del fatto in sede di appello è lecita se rientra nelle doglianze svolte dall'appello; l'estinzione della perseguibilità per remissione di querela riguarda il capo estinto ma non si estende automaticamente ad altri reati connessi se non è stato dedotto e argomentato il legame giuridico necessario.
- L'esclusione di punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una specifica valutazione motivata; non può essere affermata in modo implicito o inferenziale rispetto a valutazioni poste a fondamento di altri capi se la questione non è stata adeguatamente dedotta e discussa.
- Nella motivazione della pena per violazioni di misure cautelari/obblighi (es. divieto di avvicinamento) il giudice può focalizzarsi sugli elementi oggettivi dell'inosservanza (durata, ripetizione, persistenza) e sulla personalità criminale dell'autore; tali elementi possono giustificare una pena anche se la qualificazione formale del reato principale è diversa da quella originariamente contestata.
- La censura per reformatio in peius necessita di una specifica dimostrazione del peggioramento ingiustificato della posizione dell'appellante; la semplice differente calibratura della pena non è sufficiente se il giudizio di appello è motivato e resta nell'ambito del devoluto.
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