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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8194/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Ancona, della sentenza di condanna (Tribunale di Pesaro, rito abbreviato) per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen.). Motivazioni principali: (a) per Burim MARKJA: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione del reato continuato invece del cumulo materiale (o comunque per l'entità dell'aumento di pena) e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza o equivalenza rispetto alle aggravanti; (b) per Altin MARKJA e Shuip SKARA: vizio di motivazione, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche/non determinazione della pena al minimo edittale. I ricorrenti contestavano altresì il modo in cui la Corte territoriale aveva valutato i precedenti e la capacità a delinquere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che: (i) per Burim MARKJA la pena era stata invece determinata secondo l'art. 81, comma 2, cod. pen. (cumulo giuridico) in quanto il reato era stato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso già sanzionato; la Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dei precedenti e della "capacità a delinquere" ai fini della esclusione delle attenuanti generiche (art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen.), non trovando violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti; (ii) quanto ad Altin e Shuip, i motivi erano del tutto generici e non affrontavano compiutamente la ratio decidendi, per cui anch'essi sono stati ritenuti inammissibili. Per l'inammissibilità ex art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina la concorso di persone nel reato; i reati sono stati imputati in concorso tra i soggetti indicati.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Prevede il furto in abitazione aggravato; norma sostanziale in base alla quale è stata contestata la condotta.

  • art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.

    Individua aggravanti applicate al furto in abitazione (circostanze aggravanti specifiche richiamate nella imputazione).

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Ulteriore aggravante richiamata nella condanna e valutata in sede di determinazione della pena.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Norma sul cumulo giuridico; la Corte ha ritenuto applicata tale disposizione per determinare la pena complessiva essendo i reati espressione del medesimo disegno criminoso.

  • art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen.

    Consente al giudice di tenere conto della personalità e della capacità a delinquere nella determinazione della pena; è stata utilizzata per motivare il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti dell'imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti fossero generici/insufficienti e quindi inammissibili.

  • art. 613, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'ammissibilità del ricorso personale del condannato: è stato rilevato che il ricorso di Burim MARKJA era ammissibile ratione temporis secondo tale disposizione.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione in cassazione rispetto ai motivi ammessi; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti consentiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o meramente assertive saranno dichiarate inammissibili.
  • Se il giudice applica il cumulo giuridico (art. 81, co. 2) perché i reati sono espressione di un medesimo disegno criminoso, l'impugnante deve dimostrare concretamente l'erroneità di tale valutazione per ottenere una diversa determinazione della pena.
  • I precedenti penali e la valutazione della "capacità a delinquere" possono giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 133, co. 2, n. 2); l'aver commesso più reati nell'ambito di uno stesso programma criminoso non esclude che tali precedenti costituiscano elemento sfavorevole in sede di pena.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito è congrua: per attaccarla occorre indicare specifici punti di illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); pertanto è necessario valutare con attenzione la fondatezza e la concretezza delle censure prima di proporre ricorso.

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