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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28051/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per il reato di riciclaggio relativo a somme percepite fraudolentemente da Buttaccio Tardio Antonino tramite contributi AGEA. Denunciano insufficienza e carenza probatoria, errori di fatto nella ricostruzione dei trasferimenti bancari (intestazione del conto, importi trasferiti), e sostengono che le somme fossero distribuite per questioni ereditarie e non per occultamento. Contestano inoltre la mancanza dell'elemento soggettivo in capo a Di Salvo e l'inidoneità della condotta dei familiari a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. Con motivo autonomo sostengono l'inutilizzabilità della testimonianza della polizia giudiziaria (che avrebbe riferito anche atti di indagine altrui) e la derivante illegittimità della prova del reato presupposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle censure relative all'elemento oggettivo e alla ricostruzione dei trasferimenti non fossero state dedotte in appello, violando l'art. 606, comma 3, c.p.p., e che il motivo fosse formulato in modo cumulativo e generico, irregolarità che giustificano l'inammissibilità. Quanto all'asserita inutilizzabilità della testimonianza, la Corte ha ritenuto la censura sollevata per la prima volta in Cassazione e, comunque, priva di efficacia decisiva, poiché il giudizio di merito si fonda su plurimi elementi che connotano artifici usati per ottenere i contributi AGEA e la prova del reato presupposto può venir raggiunta anche per via logica. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Impedisce che in Cassazione siano dedotti motivi non sollevati nel giudizio di merito (in appello); la mancata censura di profili nella sede di appello rende inammissibile il rilievo in Cassazione

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto delle norme processuali a pena di inutilizzabilità; la violazione di regole processuali di utilizzabilità delle prove può essere dedotta anche in Cassazione ma va comunque correlata ai motivi di impugnazione di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere proposti nuovi motivi che non siano stati oggetto di impugnazione in appello; i motivi devono essere specifici e riferiti alle parti concrete della motivazione impugnata
  • La formulazione cumulativa e generica di censure sulla motivazione è inammissibile: il ricorrente deve indicare con precisione il vizio per le singole parti del ragionamento giudiziale
  • La prova del reato presupposto non richiede sempre un accertamento giudiziale completo: può essere desunta anche attraverso indizi e deduzioni logiche purché supportate da elementi fattuali non superati dalle censure
  • La dedotta inutilizzabilità di una singola testimonianza non è decisiva se il giudizio di merito si fonda su un complesso probatorio plurimo e coerente
  • La presentazione di censure infondate o non coordinate con le impugnazioni precedenti può comportare condanne per spese e sanzioni a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.)

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