Cassazione Penale, Sentenza n. 12518/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/01/2022 che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari o, in subordine, dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non avere il giudice dell'appello valutato l'incidenza dell'intervenuta sentenza di condanna di primo grado e della disponibilità al lavoro sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla proporzione/adeguatezza della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata, priva di lacune o illogicità tali da giustificare la cassazione: la sentenza di primo grado è stata considerata sostanzialmente irrilevante ai fini della revisione cautelare e la disponibilità del ricorrente a lavorare non incideva sul rischio di recidiva, essendo i reati contestati (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate) connessi a ragioni non patrimoniali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'adito dell'organo giudicante; utilizzata nel quadro procedurale dell'appello cautelare che ha emesso l'ordinanza impugnata.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per le impugnazioni e i relativi termini/procedimenti; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata nella motivazione del provvedimento impugnato.
art. 299 cod. proc. pen., comma 2
Norma usata dalla Corte per il perimetro valutativo delle misure cautelari in sede di revisione: la conferma della misura è stata motivata in base ai criteri indicati, valutando che i nuovi elementi (sentenza di primo grado e disponibilità a lavoro) non avessero incidenza sulla persistenza delle esigenze cautelari.
art. 23, commi 8 e 9, DL 28/10/2020 n.137 (convertito)
Richiamata per giustificare lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio con modalità telematiche/straordinarie; contesto procedurale emergenziale.
art. 7 DL 23/7/2021 n.105 e art. 16 DL 30/12/2021 n.228 (convertiti)
Richiami normativi che attestano la proroga degli effetti procedurali eccezionali nell'ambito dell'udienza a distanza; rilevanti solo per le modalità processuali, non per il merito cautelare.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile principalmente quando si indica la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per una diversa valutazione meramente discrezionale degli elementi di fatto.
- L'intervenuta sentenza di primo grado non elimina automaticamente esigenze cautelari: occorre dimostrare in che modo la nuova statuizione abbia modificato i presupposti di pericolo di recidiva o di fuga valutati originariamente.
- La disponibilità al lavoro può essere rilevante nella valutazione della misura cautelare solo se incide concretamente sui rischi che giustificano la misura (es. occupazione stabile che riduce il rischio di reati a scopo patrimoniale); se i reati sono estranei a motivazioni economiche, l'offerta di lavoro avrà minore rilevanza.
- La motivazione del giudice di merito sulle misure cautelari deve avere i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; censure che chiedono una diversa valutazione degli stessi elementi non costituiscono di per sé motivo di annullamento in Cassazione.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare è utile produrre elementi nuovi, concreti e specifici che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. certificazioni di inserimento lavorativo effettivo, cambi di comportamento documentati, modifiche delle condizioni di rischio).
- Le decisioni che confermano misure cautelari possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende) se il ricorso viene ritenuto infondato o inammissibile.
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