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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22361/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì a mesi dieci di reclusione ed euro 1.500 di multa per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella recepita in appello. La Corte di merito aveva valorizzato: l'osservazione dell'imputato e di altra persona che, alla vista degli operanti, si separavano e si allontanavano; il rinvenimento, effettuando a ritroso il percorso, di un involucro con cocaina; il ritorno dell'imputato sul luogo del rinvenimento e il suo cercare con la torcia del cellulare qualcosa. Secondo la Cassazione, la motivazione della Corte territoriale era non manifestamente illogica e il ricorso mirava solo a un apprezzamento alternativo delle prove, non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sulla responsabilità penale non superasse il vaglio di ammissibilità perché si limitava a contrapporre una lettura alternativa degli elementi probatori a quella della sentenza impugnata, senza evidenziare reali vizi di legittimità della motivazione. Conseguentemente ha confermato gli effetti della condanna già pronunciata nei precedenti gradi e ha disposto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se presenti profili di illogicità manifesta o di reale carenza argomentativa; non è consentito sostituire al ragionamento del giudice di merito una lettura alternativa dei fatti.
  • In materia di stupefacenti, il possesso o la disponibilità della sostanza può essere desunta anche da indizi univoci e dal comportamento dell'agente, purché la ricostruzione fattuale del giudice di merito sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche a carico del ricorrente, comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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