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Sentenza

Sentenza n. 805/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 261/2024, relativa al riconoscimento di 1.000 euro sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 261/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente la somma di 1.000 euro, maturata in relazione agli anni scolastici indicati nel ricorso, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole applicabili ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 24 febbraio 2024, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero, salvo che abbia già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza n. 261/2024 entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di attivare gli strumenti esecutivi nei confronti dell’amministrazione statale, compreso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria della condanna non abbia posto in essere gli adempimenti necessari a conformarsi al decisum.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di attivare gli strumenti di esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
  • In presenza di un giudicato chiaro e di un persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e può utilizzare il pagamento in conto sospeso quando risultino incapienti i pertinenti capitoli di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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