Sentenza n. 360/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento in data 5 giugno 2025, prot. 59402, con il quale il Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina ha negato il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico ex R.D.L n. 3267/1923, nonché per il risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla-osta idrogeologico per la realizzazione di una struttura produttiva agricola
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria o comodataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di nulla-osta idrogeologico fondato sull’inclusione dell’intera particella 11 del foglio 20 nel catasto comunale delle superfici percorse dal fuoco nell’incendio del 4 agosto 2021. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; l’incompetenza dell’Ispettorato forestale, sostenendo che il censimento e la gestione delle aree percorse dal fuoco spettano al Comune; il difetto di istruttoria e di motivazione, per avere l’Amministrazione privilegiato il catasto incendi e il geoportale SIF senza verificare l’attestazione dell’Ufficio tecnico comunale, la documentazione fotografica e le immagini satellitari prodotte; nonché l’erroneità del presupposto fattuale, poiché la porzione destinata all’edificazione non sarebbe stata interessata dall’incendio. Nel corso del giudizio il Consiglio comunale ha rettificato il catasto incendi, eliminando l’originaria inclusione dell’intera particella e limitandola alla sola porzione effettivamente percorsa dal fuoco. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto che, al momento dell’adozione del diniego, l’Ispettorato avesse legittimamente fatto riferimento al catasto incendi approvato dalla Giunta comunale, che includeva l’intera particella 11, e che l’attestazione dell’Ufficio tecnico comunale fosse in contrasto con tale dato ufficiale e basata sulla dichiarazione della stessa interessata. Pertanto, il provvedimento era originariamente immune dai dedotti vizi di istruttoria. Tuttavia, la successiva delibera del Consiglio comunale ha rettificato il catasto, riconoscendo l’erronea inclusione dell’intera particella e limitando il vincolo alla sola porzione effettivamente percorsa dal fuoco. Tale rettifica, in quanto emendativa di un errore originario, ha fatto venir meno ex tunc il presupposto di fatto e di diritto del diniego, determinandone l’illegittimità sopravvenuta e l’annullamento, poiché il rapporto amministrativo era ancora pendente. La domanda risarcitoria è stata rigettata: la ricorrente non ha adeguatamente allegato né provato gli elementi costitutivi della responsabilità e, comunque, la condotta dell’Amministrazione non era rimproverabile, avendo essa deciso sulla base di un atto ufficiale successivamente rettificato. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
R.D.L. n. 3267/1923
Costituisce la base normativa del nulla-osta idrogeologico di competenza dell’amministrazione forestale.
art. 10 l. 353/2000
Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
Il divieto di edificazione opera sulla base dell’inclusione dell’area nel catasto delle superfici percorse dal fuoco; la rettifica ex tunc del catasto elimina il presupposto del diniego ancora rilevante in un rapporto amministrativo pendente.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omesso preavviso di rigetto, ma la sentenza non fonda l’annullamento su tale vizio, ritenendo originariamente legittimo il diniego.
art. 8 l.r. n. 19/2001
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della competenza comunale in materia di monitoraggio e censimento dei terreni percorsi dal fuoco; il Collegio riconduce tale competenza all’art. 10, comma 2, l. 353/2000.
l.r. n. 71/2013
È richiamata dalla ricorrente in relazione alle competenze comunali sul censimento e sulla gestione dei terreni percorsi dal fuoco; non costituisce la base decisiva della statuizione.
art. 10, comma 2, l. 353/2000
Attribuisce al Comune il censimento delle aree percorse dagli incendi mediante il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, mentre al Corpo Forestale spetta un ruolo di supporto tecnico.
Massime di principio
- La rettifica successiva di un catasto incendi, quando emenda con effetto ex tunc un errore contenuto nell’originaria perimetrazione dell’area percorsa dal fuoco, elimina il presupposto di fatto e di diritto di un diniego amministrativo fondato su tale perimetrazione e determina l’illegittimità sopravvenuta dell’atto, se il rapporto amministrativo è ancora pendente.
- Il censimento e l’approvazione del catasto delle superfici percorse dal fuoco spettano al Comune; l’amministrazione forestale esercita un ruolo di supporto tecnico e, nel decidere sul nulla-osta idrogeologico, può fare riferimento al catasto comunale ufficialmente approvato.
- L’amministrazione che adotta un diniego sulla base di un catasto incendi ufficiale non è, per ciò solo, responsabile dei danni derivanti dall’atto quando il catasto venga successivamente rettificato, poiché l’illegittimità dell’atto ai fini dell’annullamento e la rimproverabilità dell’amministrazione ai fini risarcitori sono accertamenti distinti.
- L’annullamento dell’atto amministrativo per sopravvenuta illegittimità non comporta automaticamente l’accoglimento della domanda risarcitoria: il danneggiato deve allegare e provare l’illiceità colpevole della condotta, il danno e il nesso causale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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