Cassazione Penale, Ordinanza n. 00709/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato di gasolio. Ha articolato due censure: con la prima ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., sostenendo che il giudice di secondo grado si fosse limitato a richiamare la decisione di primo grado senza autonoma valutazione; con la seconda ha censurato la rideterminazione della pena. La difesa ha anche depositato memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo riproponesse la medesima doglianza già esaminata e correttamente respinta in appello: la destinazione del bene a pubblico servizio è stata desunta dal fatto che il mezzo si trovava nel parcheggio di Ferrovie della Calabria ed era adibito al trasporto pubblico, con estensione di tale destinazione anche al carburante in dotazione del veicolo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di merito aveva confermato la pena già determinata dal primo giudice, correggendo però un passaggio motivazionale erroneo sulla pretesa prevalenza delle attenuanti generiche, mentre in realtà la riduzione di un terzo era stata operata per il tentativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
La destinazione del bene a pubblico servizio è sufficiente a integrare l'aggravante; la Corte valorizza la natura del mezzo e la destinazione del carburante quale dotazione del veicolo adibito al trasporto pubblico.
art. 56 c.p.
La pena originaria era stata già calcolata tenendo conto della fattispecie tentata; la diminuzione di un terzo è stata applicata per il tentativo e non per le attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto aggravato dalla destinazione del bene a pubblico servizio, la verifica dell'aggravante può fondarsi sulla concreta destinazione del mezzo o del bene al servizio pubblico, e non solo su una qualificazione astratta del bene sottratto.
- La destinazione a pubblico servizio può estendersi anche agli elementi accessori o funzionali del mezzo, quando costituiscano dotazione necessaria del veicolo adibito al servizio pubblico.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione giuridica congrua.
- È manifestamente infondato il motivo sulla pena quando la censura si fonda su una lettura erronea della sentenza di primo grado e il giudice d'appello ha correttamente confermato il trattamento sanzionatorio, pur emendando un passaggio motivazionale inesatto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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