Cassazione Civile, Ordinanza n. 32507/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società semplice aveva impugnato un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro e ipocatastale, oltre agli interessi di mora sulle maggiori imposte, emesso per la ritenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per l'imprenditore agricolo professionale, in ragione dell'affitto del fondo acquistato con agevolazione ad altra società. Dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva cassato con rinvio la decisione regionale, la controversia è stata riassunta davanti alla CTR, che ha respinto l'appello della contribuente. Nel giudizio di legittimità la società ha proposto ricorso deducendo, con unico motivo, nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e sul diritto di difesa, perché l'udienza di discussione sarebbe stata fissata senza che la nuova difesa avesse avuto notizia della data: dopo l'interruzione del processo per morte del precedente difensore, la società aveva depositato istanza di prosecuzione con nomina di nuovo avvocato e procura notarile, ma la segreteria della CTR aveva comunicato l'udienza al recapito PEC del precedente difensore deceduto, invece che al domicilio eletto del nuovo difensore.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018, depositando anche la quietanza del primo versamento dovuto. Poiché, secondo la disciplina richiamata dalla Corte, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto il processo deve essere dichiarato estinto, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
artt. 19, 23, 30, 31, 43, d.lgs. 546/1992
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere che le comunicazioni processuali dovessero essere effettuate al nuovo difensore domiciliatario, a tutela del diritto di difesa nel processo tributario.
art. 24 Cost.
Invocato per affermare la lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata comunicazione dell'udienza al nuovo difensore.
artt. 170, 84, 136 e ss., 141 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della nullità della sentenza per vizi nella comunicazione dell'udienza e nella regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 1 d.lgs. 99/2004
Norma posta a fondamento dell'agevolazione fiscale per l'imprenditore agricolo professionale, la cui decadenza era stata contestata dall'amministrazione per effetto dell'affitto del fondo.
art. 11 d.lgs. 228/2001
Richiamato dalla CTR nella precedente fase di merito come base normativa per escludere la decadenza dalle agevolazioni, valorizzando i vincoli di parentela tra i componenti delle società.
art. 6 d.l. 119/2018, conv. in L. 136/2018
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie: il versamento della prima rata e la mancata presentazione dell'istanza di trattazione determinano l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'adesione alla definizione agevolata della controversia e il deposito della prova del pagamento della prima rata producono la sospensione del giudizio e, in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto, la sua estinzione.
- Quando opera la disciplina di definizione agevolata delle liti fiscali, la Corte non esamina i motivi di ricorso se ricorrono i presupposti normativi per la declaratoria di estinzione del processo.
- Le spese del processo estinto per effetto della definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate.
- La censura relativa alla mancata comunicazione dell'udienza al nuovo difensore resta assorbita ove sopravvenga una causa estintiva del giudizio che impedisce la decisione nel merito.
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