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Ordinanza

Ordinanza n. 2439/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la revoca è stata adottata per carenza documentale relativa ai requisiti alloggiativo ed economico: da un lato, è stata rilevata l’insufficiente capacità economica del datore di lavoro; dall’altro, la cessione di fabbricato riguardava un alloggio diverso da quello indicato dall’interessato al Comune competente ai fini della certificazione di idoneità alloggiativa. Il ricorrente ha dedotto sopravvenienze relative al requisito alloggiativo, chiedendone la valutazione in sede cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato trovasse giustificazione nella carenza documentale concernente i requisiti alloggiativo ed economico, con particolare riferimento alla capacità economica insufficiente del datore di lavoro e alla discordanza tra l’alloggio oggetto della cessione di fabbricato e quello indicato per la certificazione di idoneità alloggiativa. Le sopravvenienze dedotte dal ricorrente non sono state valutate, poiché ciò avrebbe comportato un’inammissibile sostituzione del giudice all’amministrazione competente, tanto più nella fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale fondamento normativo del nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale ulteriore disciplina applicabile al nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare, respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione competente nella valutazione di sopravvenienze e documentazione rilevanti per la verifica dei requisiti necessari al rilascio o al mantenimento del nulla osta al lavoro subordinato.
  • La carenza documentale riguardante requisiti alloggiativi ed economici, ove collegata a una capacità economica insufficiente del datore di lavoro e alla discordanza tra l’alloggio dichiarato e quello oggetto della documentazione prodotta, può escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare contro la revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
  • La tutela cautelare può essere negata quando, al sommario esame proprio della fase incidentale, le censure non presentano sufficienti profili di fondatezza e risulta quindi insussistente il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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