Ordinanza n. 185/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, notificata in data-OMISSIS-, con cui il Dirigente del Settore pianificazione urbanistica, edilizia privata, controllo del territorio del Comune di Andria ordinava lo sgombero dell'immobile, entro il termine di venti giorni dalla notifica, alla detentrice del manufatto sito in Andria, alla Via -OMISSIS-, allibrato in N.C.E.U. del Comune di Andria, -OMISSIS-; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quello impugnato, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero dell'immobile entro venti giorni dalla notifica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Andria le ha ordinato lo sgombero di un manufatto. L'atto richiama espressamente precedenti ordinanze di demolizione e di acquisizione del bene al patrimonio comunale, adottate nell'ambito della repressione di illeciti edilizi. La ricorrente contestava, in particolare, la riconducibilità del manufatto al patrimonio disponibile dell'ente locale e prospettava l'illegittima applicazione dell'art. 823 c.c.; il provvedimento impugnato, tuttavia, non richiama formalmente tale disposizione. Le ulteriori censure non sono specificate nel testo dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, non fondate le censure dedotte. Il Collegio ha rilevato che lo sgombero si colloca a valle di precedenti provvedimenti di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale, ormai definitivamente consolidati, costituendone il segmento procedimentale terminale ed esecutivo ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della controversia cautelare, la questione relativa all'appartenenza del manufatto al patrimonio disponibile dell'ente, poiché non veniva in rilievo un'illegittima applicazione dell'art. 823 c.c., disposizione neppure formalmente richiamata nell'atto impugnato. Richiamando anche l'orientamento secondo cui l'ordine di sgombero, pur esecutivo di precedenti provvedimenti repressivi edilizi, è un vero e proprio provvedimento amministrativo, il TAR ha negato la sospensione dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
I precedenti provvedimenti di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale, definitivamente consolidati, costituiscono il presupposto della fase terminale ed esecutiva rappresentata dall'ordine di sgombero.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 823 c.c.
La censura relativa alla sua illegittima applicazione è stata ritenuta irrilevante, anche perché la disposizione non era formalmente richiamata nell'ordinanza di sgombero.
Massime di principio
- L'ordine di sgombero adottato in esecuzione di precedenti provvedimenti repressivi di illeciti edilizi, quali la demolizione e l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, costituisce un autonomo provvedimento amministrativo, pur collocandosi quale segmento terminale ed esecutivo del procedimento di ripristino.
- Quando i precedenti provvedimenti repressivi edilizi siano definitivamente consolidati, le contestazioni rivolte esclusivamente ai relativi presupposti non sono idonee, nella fase cautelare relativa al successivo ordine di sgombero, a integrare un adeguato fumus boni iuris.
- La questione dell'appartenenza del manufatto al patrimonio disponibile dell'ente locale è irrilevante se l'ordine di sgombero non si fonda formalmente sull'art. 823 c.c. e la censura non evidenzia una concreta illegittimità dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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