Cassazione Penale, Sentenza n. 13423/2026 del 13/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/01/2026 che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'atto di appello proposto contro la sentenza n. 1960/25 del Tribunale di Bologna (condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p., ricettazione). Il ricorso per cassazione deduceva: violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 581, comma 1-bis e 591 c.p.p.) poiché l'atto di appello conteneva quattro motivi distinti e specifici (contestazione della responsabilità per ricettazione basata su documento falsificato con fotografia di altra persona; richiesta di riqualificazione in truffa in via subordinata; censura della negata concessione delle circostanze attenuanti generiche; censura del trattamento sanzionatorio); vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)) per la brevità e la genericità apparente della sentenza di primo grado che non aveva adeguatamente affrontato i profili controversi; violazione del principio del contraddittorio; errata applicazione del principio di specificità previsto dall'art. 581 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che la Corte di appello aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità: l'atto di appello conteneva elementi sufficienti di specificità relativi all'elemento soggettivo della ricettazione, alla proposta di riqualificazione e agli elementi idonei a sostenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti, aspetti peraltro poco o per nulla considerati nella motivazione concisa del Tribunale. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Richiamata per il contesto procedurale: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 611, comma 1.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fondata base normativa per la censura in Cassazione in ordine a violazione di legge rispetto a declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente la censura in Cassazione per vizi di motivazione; invocata dal ricorrente rispetto alla carenza di adeguata valutazione delle ragioni di appello e della motivazione di primo grado.
art. 581, comma 1-bis c.p.p.
Norma richiamata in relazione al requisito di specificità dei motivi di impugnazione; la sentenza interpreta la specificità come elemento verificabile sia in senso 'intrinseco' che 'estrinseco', tenendo conto del grado di dettaglio della decisione impugnata.
art. 591 c.p.p.
Norma che disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione; interpretata dalla Cassazione nel senso che l'inammissibilità può essere pronunciata solo quando manchi la specificità intrinseca o estrinseca dei motivi e non quando i motivi risultino inidonei a confutare la motivazione.
art. 648 c.p.
Richiamato come fattispecie contestata in primo grado (ricettazione); la decisione prende in considerazione le censure sull'elemento soggettivo della ricettazione e la proposta di riqualificazione in truffa.
Giurisprudenzacitata (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025 - Jebali; Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025 - P.G. c/Poletti)
Ribadito il principio che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello è legittima solo se i motivi mancano di specificità intrinseca o estrinseca; la correlazione tra motivi di gravame e ragioni poste a fondamento della decisione impugnata è requisito fondamentale.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità è ammissibile soltanto quando i motivi siano privi di specificità intrinseca (limitati a lamentele generiche) o estrinseca (non correlati alle ragioni della decisione impugnata).
- L'onere di specificità dell'atto di impugnazione è proporzionale alla specificità della motivazione della decisione impugnata: se la sentenza di primo grado è molto concisa, l'appellante può soddisfare il requisito con una esposizione non eccessivamente dettagliata, purché risulti chiara la correlazione tra i motivi e le ragioni poste a fondamento della decisione.
- Motivi che contestano l'elemento soggettivo del reato o propongono una riqualificazione giuridica sono rilevanti ai fini della specificità se accompagnati da elementi fattuali tratti dagli atti che ne giustifichino l'argomentazione.
- La valutazione di ammissibilità da parte della corte d'appello non può limitarsi a un'accertata inidoneità dei motivi a confutare la decisione impugnata; deve verificare se i requisiti formali e di correlazione siano effettivamente assenti.
- Se la corte territoriale dichiara erroneamente inammissibile l'appello, la Cassazione può annullare e disporre che un'altra sezione della stessa corte svolga il giudizio di merito.
- Argomentazioni su circostanze attenuanti e sul trattamento sanzionatorio possono integrare motivi specifici di appello quando indicano elementi concreti che giustifichino la diversa valutazione.
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