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Sentenza

Sentenza n. 699/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - della deliberazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni n. 8, adottata nella seduta del 20 novembre 2024, comunicata il 24 novembre 2024, con la quale è stata rigettata la domanda di assegno di integrazione salariale di cui all’art. 5, comma 2 del D.I. 4 agosto 2023 presentata dalla ditta ricorrente;

Giustizia amministrativa202500139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’assegno di integrazione salariale richiesto per il periodo dal 5 marzo al 30 giugno 2024, adottato dal Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego della domanda di assegno di integrazione salariale, presentata per la causale “crisi di mercato” e riferita a 87 beneficiari. Ha dedotto la violazione degli artt. 26, 28, comma 2, 29 e 30 del d.lgs. n. 148/2015, dell’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 4 agosto 2023 ed eccesso di potere per motivazione contraddittoria e illogica. Secondo la ricorrente, trattandosi della prima domanda di prestazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, il beneficio avrebbe dovuto essere riconosciuto, non potendo essere cumulati i periodi di assegno già fruiti tramite il Fondo di integrazione salariale con quelli richiesti al nuovo Fondo. Il diniego era invece motivato dal fatto che, per l’unità produttiva interessata, erano già stati autorizzati periodi di assegno di integrazione salariale fino a esaurire le 26 settimane disponibili nel biennio mobile per causali ordinarie.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale, poiché la sede legale e l’unità produttiva della società erano situate a Palermo e il provvedimento produceva effetti limitati a tale ambito territoriale. Nel merito, ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 5, comma 2, del decreto istitutivo del Fondo nel senso che le prestazioni del Fondo bilaterale costituiscono un regime sostitutivo rispetto alla CIGS, al Fondo di integrazione salariale e ai relativi regimi contributivi, con applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 148/2015 concernenti presupposti, importo e durata massima dei trattamenti. Ne consegue che, nel computo dei limiti temporali, devono essere considerati anche i periodi già autorizzati dal FIS ai datori di lavoro rientranti nel nuovo Fondo. La società aveva già fruito di 26 settimane nel biennio mobile, corrispondenti al limite massimo previsto per le causali ordinarie; pertanto, il diniego era conforme alla disciplina applicabile e non risultava affetto da manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti. Il TAR ha inoltre ricordato che i trattamenti di integrazione salariale, derogando al principio del sinallagma retributivo e gravando sulla collettività, sono soggetti a interpretazione rigorosa. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.

    La competenza territoriale del TAR si radica, nella fattispecie, in relazione agli effetti territorialmente limitati del provvedimento e alla localizzazione a Palermo della sede e dell’unità produttiva interessata.

  • art. 5, comma 2, D.I. 3 agosto 2023

    Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa…assicura, alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 148 del 2015 e in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e assicura la durata della prestazione in misura pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1 del D.lgs. n. 148 del 2015. Le prestazioni erogate dal Fondo ai sensi del presente comma rappresentano un regime sostitutivo del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dei rispettivi regimi di contribuzione.

    Il Fondo bilaterale eroga una prestazione sostitutiva rispetto a CIGS e FIS; la durata deve rispettare i limiti complessivi previsti dalla disciplina generale delle integrazioni salariali, computando anche i periodi già fruiti tramite il FIS.

  • art. 3 d.lgs. n. 148/2015

    Rileva per la determinazione dell’importo dell’assegno di integrazione salariale previsto dal Fondo.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 148/2015

    Stabilisce i limiti massimi complessivi di durata delle prestazioni, cui il Fondo bilaterale deve conformarsi.

  • art. 11 d.lgs. n. 148/2015

    Individua i presupposti per l’accesso al beneficio delle integrazioni salariali.

  • art. 29 d.lgs. n. 148/2015

    Il limite di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie nel biennio mobile costituisce il limite già raggiunto dalla società e impedisce l’ulteriore concessione della prestazione.

  • art. 30, comma 1, d.lgs. n. 148/2015

    La prestazione già erogata dal Fondo di integrazione salariale deve essere considerata nel computo dei limiti di durata applicabili al nuovo Fondo bilaterale.

  • circolare INPS n. 86 del 1 agosto 2024, punto 3.4

    Per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e del quinquennio mobile, devono considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Fondo.

    I periodi già autorizzati dal FIS concorrono al raggiungimento della durata massima della prestazione del Fondo bilaterale.

Massime di principio

  • Le prestazioni erogate da un fondo bilaterale di solidarietà istituito ai sensi della disciplina degli ammortizzatori sociali costituiscono, quando previsto dal decreto istitutivo, un regime sostitutivo rispetto a CIGS e FIS; pertanto, la fruizione di trattamenti già concessi da tali fondi rileva nel calcolo della durata massima della prestazione richiesta al fondo bilaterale.
  • Il limite massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale opera complessivamente con riferimento al datore di lavoro e all’unità produttiva interessata, anche quando le prestazioni siano state erogate da fondi diversi ma funzionalmente sostitutivi nell’ambito della medesima disciplina.
  • La prima presentazione di una domanda a un nuovo fondo bilaterale non attribuisce, di per sé, il diritto a una nuova prestazione se il datore di lavoro ha già raggiunto, tramite il FIS o altro fondo sostitutivo, il limite massimo di durata previsto dalla legge per la causale invocata.
  • Il diniego di un trattamento di integrazione salariale, fondato sul raggiungimento del limite massimo di durata risultante dai periodi già autorizzati, è legittimo se coerente con la disciplina normativa e con i dati di fruizione; il sindacato giurisdizionale resta limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o palese travisamento dei fatti.
  • I trattamenti di integrazione salariale, in quanto eccezionali rispetto all’ordinario obbligo retributivo e finanziati dalla collettività, sono soggetti a interpretazione rigorosa quanto ai presupposti e ai limiti temporali di accesso.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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