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Sentenza

Sentenza n. 707/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di giunta regionale della Campania del 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CLINICA VESUVIO S.r.l.. il 16 aprile 2025: per l’annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche della delibera di giunta regionale della Campania del 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202501481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere regionali relative all’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei limiti di spesa, all’approvazione del nomenclatore tariffario regionale e degli schemi contrattuali per l’assistenza specialistica ambulatoriale privata accreditata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania n. 757 del 27 dicembre 2024, la delibera n. 80 del 24 febbraio 2025 sul nomenclatore tariffario regionale e, con motivi aggiunti, la delibera n. 175 del 2 aprile 2025 relativa agli schemi dei contratti con le strutture private accreditate. Ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1024 del 9 maggio 2025, non appellata. Prima della decisione nel merito, l’ASL Napoli 1 ha depositato i contratti stipulati con la ricorrente per disciplinare provvisoriamente, per l’anno 2025, i volumi massimi e i correlati limiti di spesa per le prestazioni di radiodiagnostica e di laboratorio di analisi, confermando il limite di spesa del 2024. All’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso; le amministrazioni resistenti non si sono opposte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione specifica e univoca della ricorrente fosse sufficiente a escludere l’interesse attuale alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può decidere il merito quando, prima della decisione, essa dichiari di non avere più interesse al ricorso. L’improcedibilità è stata pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell’esito in rito e della mancata opposizione delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata a seguito della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione specifica e univoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della definizione della causa, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., purché non vi sia opposizione delle altre parti aventi interesse alla prosecuzione.
  • Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può procedere all’esame del merito quando la parte dichiara, prima della decisione, il venir meno dell’interesse alla domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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