Cassazione Penale, Sentenza n. 51640/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta in proprio e rigettato l'istanza come legale rappresentante avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (per la società) e per equivalente (per il rappresentante), per presunta fittizietà di corsi di formazione e utilizzo di crediti inesistenti. I motivi di cassazione contestavano: (i) la valutazione del fumus commissi delicti e la mancata considerazione delle prove sulla effettiva fruizione dei corsi; (ii) l'omessa e insufficiente motivazione in ordine al periculum in mora e alle esigenze cautelari; (iii) la carenza motivazionale circa il pericolo di dispersione dei beni; (iv) la mancata valutazione dei criteri di proporzionalità e sussidiarietà, specialmente riguardo ai beni aziendali funzionali all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (censure di merito sulla valutazione probatoria) ma ha accolto il secondo motivo ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse priva della motivazione sul periculum in mora. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (sentenza "Ellade" n. 36959/2021), la Corte ha affermato che la mancanza assoluta della motivazione sul pericolo di dispersione rende la decisione radicalmente nulla e che il tribunale del riesame non poteva integrare tale carenza ma avrebbe dovuto annullare il provvedimento. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del tribunale del riesame sia l'ordinanza del GIP che aveva disposto il sequestro, disponendo la restituzione di quanto sottoposto a sequestro e mandando gli atti al P.G. ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere anche la concisa motivazione del periculum in mora; la sua omissione assoluta determina nullità radicale del provvedimento.
art. 309 cod. proc. pen.
art. 309, commi richiamati
Norme sul potere integrativo e di annullamento del giudice; richiamato per affermare che l'integrazione della motivazione non può supplire all'assenza assoluta di indicazioni essenziali sul periculum in mora.
art. 324 cod. proc. pen.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Regole sul riesame dei provvedimenti di sequestro; il rinvio alle disposizioni dell'art. 309 non autorizza il tribunale del riesame a sostituirsi al primo giudice quando manca completamente la motivazione sul periculum in mora.
Sez. U. sent. "Ellade"
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio di diritto utilizzato: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare il pericolo di dispersione (periculum in mora); la natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio il sequestro e l'omessa motivazione sul periculum comporta nullità.
art. 626 cod. proc. pen.
art. 626, cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti a carico della Procura della Repubblica a seguito dell'annullamento e della restituzione dei beni.
artt. 110, 81 cpv, 483 cod. pen.; art. 76 co.1 d.P.R. 445/2000; art. 10‑quarter d.lgs. 74/2000
artt. 110, 81, 483 c.p. in relazione all'art. 76 co.1 DPR 445/2000 e art. 10‑quarter d.lgs. 74/2000
Norme penali e tributarie richiamate come fattispecie contestate: frode documentale e utilizzo indebito di crediti fiscali. La Corte non ha rimeso in discussione il fatto ma ha valutato la nullità processuale per carenza motivazionale della misura cautelare.
Massime di principio
- Quando il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca, il provvedimento deve contenere una motivazione specifica anche sul periculum in mora; l'omissione assoluta di tale motivazione comporta nullità e annullamento dell'atto.
- Il tribunale del riesame può integrare carenze formali o parziali della motivazione, ma non può supplire all'assenza totale di indicazioni essenziali: in tal caso deve procedere all'annullamento e non a una sostituzione di motivazione.
- La natura 'obbligatoria' della confisca non impone automaticamente l'adozione del sequestro: il giudice deve comunque valutare e motivare il pericolo di dispersione in concreto.
- In Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione di merito sui fatti (prova e fumus) se le doglianze si risolvono in questioni di fatto o in apprezzamenti probatori; sono ammissibili i ricorsi che prospettano violazioni di legge o vizi radicali della motivazione.
- Nel sequestro di beni aziendali è necessario ponderare i criteri di proporzionalità e sussidiarietà perché la misura può compromettere l'attività d'impresa; la mancanza di motivazione su tali aspetti può assumere rilievo ai fini dell'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →