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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3566 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ritenendo che fosse diretto contro una comunicazione di irregolarità non impugnabile. C.V. ha sostenuto, da un lato, che l'appello dell'Ufficio fosse tardivo e, dall'altro, che il giudice d'appello avesse erroneamente individuato l'oggetto della controversia: il ricorso non riguardava infatti la comunicazione di irregolarità relativa all'anno d'imposta 2002, bensì il silenzio-rifiuto dell'Ufficio sull'istanza di rimborso IRPEF relativa all'anno 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla tardività dell'appello dell'Ufficio, affermando che, secondo la disciplina allora vigente, la notifica della sentenza effettuata direttamente dalla parte tramite servizio postale o mediante consegna all'Ufficio non era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; era invece necessario procedere tramite ufficiale giudiziario. Ha accolto il motivo principale, rilevando che la Commissione regionale aveva pronunciato su un oggetto diverso da quello effettivamente dedotto in giudizio, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata a una diversa composizione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La norma impone la corrispondenza tra domanda delle parti e decisione giudiziale. La Corte ha ritenuto violato tale principio perché il giudice d'appello ha esaminato la comunicazione di irregolarità anziché il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16

    Nel regime applicabile alla controversia, la notificazione eseguita direttamente dalla parte tramite servizio postale o mediante consegna all'Ufficio non era sufficiente, da sola, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38

    Prima della modifica normativa del 2010, il termine breve per impugnare decorreva da una notificazione della sentenza eseguita secondo le forme richiamate dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., quindi tramite ufficiale giudiziario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51

    La disposizione disciplina i termini per proporre appello nel processo tributario. Nel caso concreto, il termine breve non è stato ritenuto decorrente perché la notificazione della sentenza non era stata effettuata nella forma prevista dalla disciplina allora vigente.

  • D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73

    La modifica ha sostituito, nell'art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il rinvio agli artt. 137 e seguenti c.p.c. con il rinvio all'art. 16 dello stesso decreto, incidendo sulle modalità di notificazione rilevanti per la decorrenza del termine breve.

Massime di principio

  • Il giudice deve decidere sulla domanda effettivamente proposta e non può dichiarare inammissibile il ricorso sulla base di un atto diverso da quello realmente impugnato.
  • Quando la controversia riguarda il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, l'oggetto del giudizio è il rifiuto, espresso o tacito, dell'Amministrazione e non necessariamente una diversa comunicazione ricevuta dal contribuente.
  • La decorrenza del termine breve per impugnare una sentenza tributaria dipende dal rispetto delle forme di notificazione previste dalla disciplina applicabile ratione temporis.
  • Una notificazione effettuata direttamente dalla parte non produce automaticamente gli effetti della notificazione formale ai fini del termine breve, soprattutto quando la controversia è soggetta a una disciplina anteriore a successive modifiche legislative.
  • In caso di errore del giudice nell'individuazione dell'oggetto della domanda, la decisione può essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame, senza che la Corte di cassazione decida necessariamente nel merito.

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