Sentenza del 24/04/2018 n. 10033 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.P.G. ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto percettivo. La Corte, dopo aver accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e deciso la controversia nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, aveva erroneamente ritenuto che la controversia si esaurisse nella questione preliminare relativa alla decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. In realtà, il contribuente aveva proposto ulteriori quattro motivi di merito, ritualmente riproposti in appello e dichiarati assorbiti dai giudici di merito. La loro esistenza risultava evidente dagli atti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo che l'erronea supposizione dell'inesistenza dei motivi assorbiti costituiva un errore di fatto decisivo. Ha quindi revocato la precedente decisione nella parte pertinente e, in sede rescissoria, ha nuovamente accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, cassando quest'ultima. Tuttavia, non ha deciso direttamente le questioni di merito rimaste assorbite, poiché non erano state esaminate dai giudici di merito. Ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, affinché esamini tali motivi e provveda anche sulle spese del giudizio di revocazione e del precedente giudizio.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto
Consente di chiedere la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione quando ricorra un errore di fatto nei casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore deve consistere nella supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto processuale risultante dagli atti, non deve riguardare una valutazione giuridica e deve essere decisivo per la decisione.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate
I motivi o le questioni non esaminati perché assorbiti devono essere espressamente riproposti in appello per mantenerli devoluti al giudice del gravame.
Art. 384 c.p.c.
Decisione della causa nel merito
La Corte di cassazione può decidere direttamente il merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; tale potere non può essere esercitato quando restino da esaminare questioni di merito assorbite e non trattate dai giudici precedenti.
Art. 370 c.p.c.
Disciplina il deposito del controricorso o dell'atto di partecipazione dell'intimato nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando il giudice supponga inesistente un atto, una domanda o un motivo che risulti invece chiaramente dagli atti processuali; non è sufficiente una diversa valutazione giuridica o interpretativa.
- L'errore deve essere percettivo e decisivo: se il giudice avesse correttamente considerato il fatto processuale, avrebbe dovuto adottare una decisione diversa.
- Quando una questione di merito è stata dichiarata assorbita e non è stata esaminata nei precedenti gradi, la Corte di cassazione non può normalmente deciderla direttamente, ma deve rinviare la causa al giudice di merito.
- Le domande e le eccezioni rimaste assorbite devono essere ritualmente riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; in mancanza, possono considerarsi rinunciate.
- L'accoglimento del ricorso per revocazione non implica necessariamente la vittoria definitiva del contribuente sul rapporto tributario: può comportare soltanto la riapertura del giudizio e il rinvio al giudice competente per l'esame delle questioni ancora irrisolte.
- In situazioni analoghe, è essenziale verificare il contenuto degli atti e delle sentenze precedenti, distinguendo tra errore nella percezione dell'esistenza di una domanda o di un motivo e semplice errore nell'interpretazione o nella valutazione della controversia.
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