Cassazione Civile, Ordinanza n. 27043/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il ricorrente ha adito il Commissario per la liquidazione degli usi civici della Basilicata il 10 giugno 2025 per contestare la procedura di liquidazione e affrancazione dell’uso civico relativa a un fondo in agro di Lavello, foglio 25, particella 118, e chiedere l’annullamento o la disapplicazione della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 145BB.2024/D.01182 del 2 ottobre 2024, che aveva disposto la legittimazione e la contestuale affrancazione del terreno in favore del beneficiario. Sosteneva che quest’ultimo non fosse un occupante abusivo, ma un detentore qualificato in forza di un contratto di affitto risolto con sentenza del Tribunale di Potenza n. 1403/2022. Il ricorrente aveva inoltre impugnato la stessa determinazione dinanzi al TAR Basilicata, deducendo eccesso di potere, violazione di legge e difetto di istruttoria. Il TAR, con sentenza n. 185/2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo competente il Commissario per la liquidazione degli usi civici. Dopo la riassunzione, il Commissario ha sollevato conflitto di giurisdizione, sostenendo che la lite riguardasse esclusivamente la sussistenza dei presupposti per la legittimazione-affrancazione e la legittimità del provvedimento amministrativo, senza implicare l’accertamento dei diritti di uso civico o della qualità demaniale del suolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e ha rimesso le parti davanti al TAR Basilicata, con riassunzione nel termine di legge. Ha rilevato che la contestazione riguardava soltanto la ricorrenza del presupposto amministrativo della condizione di occupante abusivo e la correttezza dell’esercizio del potere regionale, senza porre in discussione, neppure incidentalmente, l’originaria qualità demaniale del terreno né richiedere l’accertamento della qualitas soli. Nulla sulle spese, poiché le parti non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766
La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, comprende le controversie concernenti l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari.
La giurisdizione del Commissario comprende le controversie che richiedono l’accertamento dei diritti di uso civico, della loro estensione o della qualità demaniale del suolo, nonché le questioni connesse alle operazioni commissariali.
art. 59, comma 3, legge n. 69/2009
Riassunta la causa, il Commissario per la liquidazione degli usi civici della Basilicata, con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 29 settembre 2025, ha sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009, sostenendo che la controversia verte solo sulla sussistenza del diritto alla legittimazione-affrancazione e sulla legittimità del provvedimento regionale, poiché assunto in carenza dei presupposti e che, pertanto, ricade nella giurisdizione amministrativa.
La disposizione è richiamata quale base processuale per il sollevamento del conflitto di giurisdizione da parte del Commissario.
Massime di principio
- La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste quando la controversia richiede di accertare l’esistenza, la natura o l’estensione degli usi civici, la qualità demaniale del suolo o comunque la qualitas soli, anche incidentalmente.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo che conduce alla legittimazione o affrancazione, e non richiede di accertare la soggezione del terreno a uso civico né la sua qualità demaniale, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26964/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26965/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26966/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26967/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26969/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_civile · 16 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26974/2026 del 16/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →