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Sentenza

Sentenza n. 2032/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 638/2024, depositata e resa pubblica il 5 ottobre 2024, Sez. Lavoro, r.g. 103/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 6 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 11 ottobre 2025 (carta docente).

Giustizia amministrativa202504219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. dopo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 638/2024. Tale sentenza, notificata al Ministero il 6 marzo 2025 e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il diritto della docente alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per euro 500,00 per ciascun anno, con condanna del Ministero all'accredito complessivo di euro 2.000,00; aveva inoltre dichiarato prescritta la pretesa per gli anni 2017/2018 e 2018/2019. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione integrale della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo e attivando la carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice del lavoro, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per provvedere in via sostitutiva. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi ministeriali, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il rigetto è stato motivato sia dalla già disposta nomina del commissario ad acta, sia dall'esistenza di ulteriori ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della carta, nel coinvolgimento di più soggetti, nei tempi tecnici delle strutture centralizzate e nell'eccezionale mole del contenzioso seriale. Il TAR ha inoltre considerato che il beneficio ha importo modesto, finalità formativa e natura non essenziale per il sostentamento della docente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti dell'amministrazione inadempiente non è automatica ed è esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità; nel caso concreto la complessità dell'adempimento, la mole del contenzioso e la nomina del commissario hanno giustificato il rigetto dell'astreinte.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nelle attività di predisposizione e attivazione della carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    Ha chiarito che l'astreinte nei confronti dell'amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, ma anche per autonome ulteriori ragioni ostative connesse, tra l'altro, alle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza di interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione statale consente al creditore di chiedere l'esecuzione coattiva della pronuncia, purché il titolo sia passato in giudicato quando ciò sia necessario per la sua esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, assegnandogli un termine decorrente dalla richiesta dell'interessato.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una ragione idonea a respingere la domanda di penalità di mora, quando assicuri uno strumento sostitutivo ritenuto adeguato all'esecuzione del giudicato.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono operare ulteriori ragioni ostative derivanti dalla complessità dell'adempimento, dai vincoli organizzativi e di bilancio, dai tempi tecnici necessari e dalla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
  • La complessità procedimentale e il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, anche esterni all'amministrazione formalmente debitrice, possono giustificare l'esclusione dell'astreinte quando il ritardo nell'esecuzione non risulti riconducibile esclusivamente a un'inerzia semplice e immediata dell'amministrazione.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può dare esecuzione al giudicato ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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