Cassazione Penale, Sentenza n. 18370/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la restituzione di euro 137.650,00 sequestrati il 27/06/2016 e dissequestrati con sentenza del 22/06/2021 che aveva assolto Guido Mastantuono. Il Tribunale, con provvedimento del 20/07/2021 reso inaudita altera parte, non accolse la richiesta di restituzione avanzata da Pezzano. La ricorrente propose opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., eccependo che il denaro era di sua proprietà e che al momento del sequestro lo aveva indicato lo stesso Mastantuono. Il Tribunale, con ordinanza dell'11/08/2021, dichiarò inammissibile l'opposizione qualificandola irrituale senza instaurare il contraddittorio. Pezzano impugnò tale ordinanza per mancanza di motivazione e violazione delle norme sul procedimento esecutivo e sul contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, quando il giudice dell'esecuzione respinge de plano un'istanza e viene proposta opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice è obbligato a instaurare il contraddittorio ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4. Non essendo stato instaurato il contraddittorio e non essendo state indicate ragioni concrete dell'irritualità dell'opposizione, l'ordinanza impugnata è viziata da nullità. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Benevento per un nuovo giudizio da svolgersi previa regolare instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
L'opposizione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione reso de plano rientra nella fattispecie dell'art. 667, comma 4, e legittima l'apertura di una nuova fase processuale che richiede la celebrazione del contraddittorio.
art. 676, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle competenze del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di beni sequestrati; insieme all'art. 667 delinea il procedimento da seguire quando viene proposta opposizione.
art. 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione, una volta instaurata l'opposizione prevista dall'art. 667 comma 4, deve procedere secondo le formalità dei commi 3 e 4 (instaurazione del contraddittorio). Il rinvio al comma 2 (provvedimento inaudita altera parte) non consente al giudice di replicare inaudita altera parte all'opposizione, salvo che la richiesta sia manifestamente infondata o mero duplicato delle stesse ragioni già rigettate.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio costituzionale del diritto alla motivazione e all'art. 111 Cost.; il giudice deve motivare adeguatamente la dichiarazione di irritualità o di inammissibilità dell'atto.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo invocato per richiedere la motivazione e il rispetto del contraddittorio; la mancata instaurazione del contraddittorio integra violazione del diritto al giusto processo.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Fondamenti di impugnazione in Cassazione: inosservanza delle norme sul procedimento (lett. c) e mancanza di motivazione (lett. e)) utilizzati per censurare l'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione respinge de plano un'istanza e viene proposta opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4, l'opposizione apre una nuova fase che impone l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 666 commi 3 e 4; il mancato contraddittorio determina nullità dell'ordinanza.
- Non è ammissibile qualificare come 'irrituale' un'opposizione senza motivare specificamente le ragioni di tale irritualità; la mera affermazione assertiva priva di spiegazioni idonee è insufficiente e invalida il provvedimento.
- L'istituto del provvedimento inaudita altera parte previsto dall'art. 666, comma 2, non può essere utilizzato per decidere l'opposizione che per sua natura richiede il contraddittorio, salvo che l'opposizione sia manifestamente infondata o mera riproposizione delle stesse richieste basate sugli stessi elementi.
- In casi di contestazione della titolarità di somme sequestrate, la parte che invoca la proprietà dovrebbe documentare tempestivamente il proprio diritto; tuttavia, l'assenza di prova non autorizza il giudice a evitare il contraddittorio quando la legge prevede l'opposizione.
- È essenziale rispettare i termini e le forme procedurali per proporre l'opposizione (compresi eventuali termini decadenziali) poiché il giudice può rilevarne l'inammissibilità se l'opposizione è tardiva.
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