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Ordinanza

Ordinanza n. 843/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 282/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna n. 282/2025; oggetto dei chiarimenti è la precedente liquidazione del compenso spettante al delegato dell'Università degli studi di Perugia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di appello cautelare promosso dall'impresa individuale contro l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, il Consiglio di Stato era chiamato a fornire chiarimenti richiesti dall'Università degli studi di Perugia in ordine all'ordinanza n. 4228 del 21 novembre 2025, con la quale era stato liquidato in euro 1.000,00 il compenso del delegato universitario, posto solidalmente a carico delle parti del giudizio. L'istanza riguardava, in particolare, l'applicabilità degli accessori di legge e il regime temporale del pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'importo di euro 1.000,00 liquidato al delegato deve essere maggiorato degli accessori di legge, ove applicabili, inclusa l'IVA. Ha inoltre precisato che le spettanze dell'ausiliario del magistrato sono soggette alla decadenza prevista dall'art. 71 d.P.R. n. 115/2002, concernente la presentazione della domanda di liquidazione entro cento giorni dal compimento delle operazioni. Tuttavia, poiché nel caso concreto la liquidazione era già stata effettuata in sede di statuizione cautelare, il pagamento dovuto solidalmente dalle parti resta soggetto agli ordinari termini di prescrizione dei diritti di credito. L'ordinanza si limita a fornire tali chiarimenti; nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    la domanda di liquidazione è presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dalla data del compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato

    La norma disciplina il termine decadenziale per la presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario. Una volta che la liquidazione sia già intervenuta, il pagamento del credito non è più soggetto a tale decadenza, ma agli ordinari termini prescrizionali.

Massime di principio

  • Il compenso liquidato all'ausiliario del magistrato deve essere maggiorato degli accessori di legge applicabili, inclusa l'IVA quando dovuta.
  • La decadenza prevista dall'art. 71 d.P.R. n. 115/2002 riguarda la presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario entro cento giorni dal compimento delle operazioni.
  • Quando la liquidazione del compenso dell'ausiliario sia già stata effettuata, il successivo pagamento del credito non è soggetto al termine decadenziale per la domanda di liquidazione, ma agli ordinari termini di prescrizione dei diritti di credito.
  • Se il provvedimento giudiziale pone il compenso dell'ausiliario solidalmente a carico delle parti, l'obbligazione di pagamento grava sulle parti secondo tale regime di solidarietà.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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