Cassazione Penale, Sentenza n. 4868/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in contumacia dalla Corte d'appello di Bologna (10/01/2020), sostenendo di non aver mai ricevuto notifiche relative alle udienze e alla nomina dell'avvocato d'ufficio e deducendo quindi una lesione del diritto di difesa e l'assenza del concorso di persone accertato in giudizio. Il Tribunale di Bologna ha qualificato l'istanza come richiesta di restituzione ex art. 175 c.p.p. (testo previgente) e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione in quanto giudice competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ha ritenuto corretta la riclassificazione dell'istanza quale richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi del previgente art. 175, comma 2, c.p.p. (applicabile ratione temporis secondo l'art. 15-bis della legge n. 67/2014). Ha rigettato la richiesta perché il ricorrente non ha indicato la data in cui avrebbe avuto effettiva conoscenza della sentenza (onere di allegazione del dies a quo) e perché dagli atti risultava comunque che egli era a conoscenza del procedimento (era stato sottoposto a misura cautelare, aveva espiato misure cautelari e era stato interrogato ex art. 294 c.p.p.), dunque non sussisteva l'assenza di conoscenza necessaria per la restituzione.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
Norma richiamata nella istanza iniziale come riferimento procedurale; indicata solo come richiamo formale alla procedura esecutiva o istanza.
art. 671 c.p.p.
Richiamato nella istanza iniziale insieme all'art. 666; collocato come riferimento procedurale all'istanza presentata.
art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67
"le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stata dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità" (comma 2)
Disciplina transitoria che stabilisce l'applicabilità, ratione temporis, della previgente disciplina della restituzione in favore degli imputati dichiarati contumaci prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 67/2014.
art. 175 c.p.p.
Il comma 2 (nel testo previgente) prevede la restituzione nel termine per proporre impugnazione contro sentenze contumaciali se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento; il comma 4 (terzo periodo) indica che decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione, principio usato per attribuire la competenza alla Corte di cassazione per la richiesta di restituzione per ricorso per cassazione.
art. 175, comma 2-bis c.p.p.
Prevede il termine (di trenta giorni) per la presentazione della richiesta di restituzione; la mancata indicazione del dies a quo impedisce di verificare la tempestività della richiesta.
art. 420-bis c.p.p.
Riferimento implicito nella discussione sulla distinzione tra contumacia secondo la normativa previgente e l'istituto dell'assenza dell'imputato modificato dalla legge n. 67/2014; utile per distinguere i rimedi procedurali applicabili.
art. 629-bis c.p.p.
Richiamato con riferimento alla giurisprudenza che ha stabilito che la rescissione del giudicato (art. 629-bis) si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza ai sensi della normativa modificata dalla legge n. 67/2014, mentre per le contumacie anteriori resta la disciplina della restituzione.
art. 294 c.p.p.
Norma sull'interrogatorio di garanzia; la sua menzione serve a dimostrare che il ricorrente aveva avuto contatto con l'autorità giudiziaria e con il difensore, elemento fattuale che esclude la mancata conoscenza del procedimento.
art. 616, comma 1 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
legge 11 agosto 2014, n. 118
Norma che ha inserito l'art. 15-bis nella legge n. 67/2014; richiamata per il quadro transitorio applicabile.
Massime di principio
- Una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale richiede che il ricorrente allegi circostanze concrete, compresa la data in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (dies a quo); la mancata indicazione rende la richiesta inammissibile per impossibilita' di verificare la tempestività.
- L'onere di allegazione spetta al ricorrente: pur essendo il giudice tenuto a compiere le verifiche necessarie, il ricorrente deve comunque prospettare gli elementi fattuali che il giudice deve accertare.
- La mera regolarità formale delle notifiche non esclude la prospettiva di restituzione solo se il ricorrente dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza; viceversa la conoscenza, anche se limitata, impedisce il rimedio della restituzione.
- Se dagli atti risulta che l'imputato era a conoscenza del procedimento (es. sottoposto a misura cautelare, interrogatorio di garanzia, contatti con difensore), la richiesta di restituzione è destinata a essere respinta.
- Per i procedimenti contumaciali dichiarati prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014 continua ad applicarsi la previgente disciplina della restituzione in termine (art. 175, comma 2), in virtù della disciplina transitoria (art. 15-bis legge n. 67/2014).
- La competenza a decidere su una richiesta di restituzione relativa al ricorso per cassazione spetta al "giudice che sarebbe competente sulla impugnazione" (art. 175, comma 4, terzo periodo): per il ricorso per cassazione, quindi, la Corte di cassazione.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare non solo la mancata ricezione formale di notifiche ma anche le ragioni per cui tali notifiche non hanno determinato la conoscenza effettiva del processo (es. assenza di recapiti, impedimenti oggettivi), indicando il momento in cui si è avuta la prima conoscenza.
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