Ordinanza n. 429/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione giuntale relativa alla delocalizzazione dell'impianto e, con motivi aggiunti, determinazioni comunali e diniego dell'adeguamento dei valori limite e delle prescrizioni applicabili all'impianto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa industriale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale e, con motivi aggiunti, due determinazioni del Comune, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda un'intesa raggiunta nel 2013, concernente la delocalizzazione dell'impianto e le condizioni economiche e amministrative connesse. Il giudice ha rilevato che le disposizioni dell'intesa non sembrano avere una reale attitudine cogente; che la convenzione subordina l'iniziativa all'acquisizione di un beneficio compensativo e di finanziamenti da parte di istituti pubblici e privati; che la clausola del paragrafo 17, relativa alla risoluzione in caso di mancata delocalizzazione, non è di immediata intelligibilità e non chiarisce né le ragioni dell'irrealizzabilità dello spostamento né le conseguenze dell'eventuale responsabilità delle parti. È stato inoltre considerato il possibile effetto espulsivo della misura rispetto a un'attività esistente e insediata conformemente alla disciplina vigente al momento dell'insediamento. La ricorrente ha dichiarato la disponibilità ad adeguarsi ai parametri emissivi sopravvenuti e non risultano evidenziate problematiche sanitarie o violazioni delle regole che disciplinano l'attività. Il Comune ha prospettato uno squilibrio delle prestazioni convenzionali a vantaggio dell'impresa, profilo che il giudice ha ritenuto da comporre nelle appropriate sedi procedimentali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. In sede cautelare ha ritenuto non immediatamente cogenti le disposizioni dell'intesa del 2013 e non chiara la clausola risolutiva relativa alla mancata delocalizzazione. Ha considerato eccessiva e sproporzionata la sanzione espulsiva, soprattutto perché riferita a un'attività preesistente, conforme alle regole vigenti al momento dell'insediamento, disponibile ad adeguarsi ai nuovi parametri emissivi e non risultata lesiva di specifiche esigenze sanitarie. È stato ravvisato il periculum in mora nel concreto rischio di chiusura dell'attività qualora la Città Metropolitana aderisse alle proposte del Comune. La valutazione del fumus è stata quindi positiva in termini cautelari, senza definire il merito della legittimità degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità della vicenda. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; il giudice ha ravvisato i presupposti per concedere la sospensione cautelare.
art. 2 della convenzione
acquisizione del “beneficio compensativo” e del “finanziamento” da Istituti pubblici e privati
La clausola è stata considerata condizione non meramente potestativa, sicché la fattibilità economica dell'iniziativa non dipende esclusivamente dalla volontà dell'impresa.
par. 17 della convenzione
la convenzione si intenderà risolta con la cessazione dei suoi effetti “in caso di mancata delocalizzazione dell’impianto”
La clausola risolutiva è stata ritenuta non immediatamente intellegibile, poiché non specifica le ragioni della mancata delocalizzazione né le conseguenze dell'eventuale responsabilità delle parti.
Massime di principio
- La pianificazione amministrativa non può determinare, neppure indirettamente, l'espulsione di un'attività produttiva preesistente insediata conformemente alla disciplina vigente al momento dell'insediamento, salvo una diversa e specifica previsione normativa; le nuove prescrizioni devono consentire, in linea generale, gli interventi necessari a conservarne o integrarne la funzionalità.
- La delocalizzazione di attività produttive preesistenti può essere perseguita mediante misure incentivanti o soluzioni alternative praticabili, con il coinvolgimento degli interessati, e non attraverso una sanzione espulsiva sproporzionata in assenza di comprovate esigenze sanitarie o di violazioni delle regole che disciplinano l'attività.
- Una clausola convenzionale che collega la risoluzione dell'intesa alla mancata delocalizzazione deve individuare in modo sufficientemente chiaro le ragioni rilevanti, le condizioni di operatività e le conseguenze dell'eventuale responsabilità delle parti; una formulazione ambigua non giustifica automaticamente effetti espulsivi.
- Nel bilanciamento cautelare, il rischio concreto di chiusura dell'attività produttiva integra il periculum in mora quando l'effetto pregiudizievole può derivare dall'adozione o dall'adesione dell'amministrazione a misure espulsive, soprattutto se l'impresa ha dichiarato la disponibilità ad adeguarsi alle prescrizioni tecniche sopravvenute.
- Il rischio d'impresa non esclude che una convenzione possa subordinare l'iniziativa all'acquisizione di benefici compensativi o finanziamenti da soggetti pubblici e privati; tale condizione deve essere valutata alla luce del dovere di buona fede e delle attività concretamente esigibili dalle parti.
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