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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7305/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere dopo la condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; deduceva: (1) violazione dell'art. 279 c.p.p. perché l'ordinanza cautelare sarebbe stata adottata da un giudice diverso dal G.U.P. che aveva pronunciato la sentenza; (2) violazione dell'art. 292 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata indicazione autonoma degli elementi a supporto delle esigenze cautelari; (3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione per errata valutazione della distanza temporale tra le condotte contestate (alcune antecedenti) e il provvedimento cautelare, sostenendo l'interruzione dell'attività criminosa e l'esistenza di un unico reato fine del 2016.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto: (1) infondato il primo motivo, affermando che la competenza a decidere sulla richiesta cautelare spetta al giudice investito della cognizione del merito e non richiede la stessa composizione fisica del collegio che ha pronunciato la sentenza (principio di immutabilità del giudice riferito alla deliberazione della sentenza); (2) infondato il secondo motivo, perché in presenza di condanna per reato di cui all'art. 416-bis opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) e la motivazione non deve riprodurre in positivo tutte le ragioni del periculum, dovendo invece confutare ragioni di esclusione se sollevate; (3) infondato il terzo motivo, con richiamo alla giurisprudenza che esclude la rilevanza decisiva del solo fattore temporale nelle strutture associative mafiose, e con valutazione dei fatti che indicano una partecipazione durevole e poliedrica del ricorrente al sodalizio. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Rilevanza della natura associativa di tipo mafioso come fattore che giustifica la presunzione di persistenza e stabilità dell'associazione, con conseguente incidenza sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 279 c.p.p.

    La competenza a decidere sulle misure cautelari connesse al giudizio spetta al giudice investito della cognizione del merito; non è richiesta la stessa composizione fisica del collegio che ha reso la decisione di merito.

  • art. 275 c.p.p.

    Operatività delle presunzioni (comma 3) relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari dopo la condanna; in presenza di tale presunzione la motivazione del provvedimento cautelare non deve riprodurre ex novo tutte le ragioni del periculum, salvo che la difesa non abbia evidenziato elementi idonei a escluderle.

  • art. 275, comma 1-bis e comma 3 c.p.p.

    Confermano il regime delle presunzioni che alleggerisce l'onere motivazionale dell'organo cautelare dopo la condanna per reati particolarmente gravi come l'416-bis.

  • art. 292 c.p.p.

    La contestazione di nullità per mancata autonoma valutazione degli elementi cautelari richiede l'effettiva omissione di una valutazione; ove operi la presunzione di cui all'art. 275 la motivazione è adeguata se affronta eventuali ragioni di esclusione se prospettate.

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    La valutazione del periculum deve essere complessiva; il solo fattore temporale non è decisivo, specie nei reati associativi mafiosi dove la persistenza del vincolo e della pericolosità può sopravvivere a singoli periodi di inattività.

  • art. 525 c.p.p.

    Principio dell'immutabilità del giudice riferito alla deliberazione della sentenza (garanzia dell'oralità, immediatezza e contraddittorio), non estendibile a imporre identità fisica del collegio per i provvedimenti cautelari.

  • art. 178 c.p.p.

    Principio di tassatività delle nullità: la diversa composizione del giudice non è di per sé ipotesi di nullità generale se non espressamente prevista dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Predisposizione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per la proposizione di ricorso manifestamente infondato, valutata alla luce di profili di colpa.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Dispone gli adempimenti a carico del direttore dell'istituto penitenziario alla ricezione del provvedimento giudiziario contenente la misura cautelare.

  • Corte costituzionale, n. 136 del 12/6/2017

    Richiamata per il principio secondo cui la specificità e la stabilità delle organizzazioni mafiose rendono meno rilevante il mero decorso del tempo nella valutazione dell'attuale pericolosità.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. sent. n. 1906/2022, sent. n. 57580/2017, sent. n. 47401/2017, sent. n. 13632/2020)

    Richiami a precedenti consolidati che precisano come motivazione e presunzioni devono essere connesse e come l'assenza di una valutazione positiva del periculum può essere supplita dalla confutazione delle ragioni di esclusione prospettate dalla difesa.

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulle misure cautelari connesse al giudizio spetta al giudice investito della cognizione del merito e non richiede necessariamente la stessa composizione fisica del collegio che ha pronunciato la sentenza.
  • Dopo una condanna per reati di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: l'organo che applica la misura non è tenuto a riprodurre in positivo tutte le ragioni del periculum, salvo che la difesa non prospetti elementi concreti che ne giustifichino l'esclusione.
  • Il decorso del tempo tra le condotte contestate e l'adozione della misura non è di per sé risolutivo per escludere il bisogno cautelare nei delitti associativi di stampo mafioso, data la natura strutturale e perseverante del vincolo associativo.
  • Una motivazione è sufficiente se affronta in modo logico e non contraddittorio le prospettazioni difensive e se, in presenza di presunzioni legali, indica le ragioni per le quali le eccezioni sollevate non superano la presunzione.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve valutare con attenzione i profili di ammissibilità e fondatezza: la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso e irrogare sanzioni pecuniarie se il ricorso è manifestamente infondato e ricorrente abbia colpa nella sua proposizione.

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