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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37208/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/04/2024 che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Nunzia Tornetta, subordinato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di €1.000,00 per ciascuna parte civile. Il ricorso denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un impedimento concreto ed effettivo al risarcimento, richiamando documentazione INPS e ISEE prodotta al giudice dell'esecuzione e sostenendo l'esistenza di condizioni economiche disagiate (gratuito patrocinio, reddito di cittadinanza).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la valutazione delle condizioni economiche competesse al giudice di merito al momento della concessione del beneficio e che, una volta formatisi i relativi accertamenti e il giudicato, davanti al giudice dell'esecuzione siano rilevabili soltanto fatti idonei a dimostrare una sopravvenuta impossibilità di adempiere. La ricorrente non ha documentato un impedimento sopravvenuto né ha effettuato pagamenti, richiesto rateizzazioni o differimenti entro il termine; la documentazione INPS/ISEE fornita non dimostra la sopravvenuta impossibilità rispetto a una somma contenuta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Indica il reato per il quale è stata pronunciata la condanna a carico della ricorrente (reato per il quale è stata concessa poi la sospensione condizionale).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi (soprattutto sulla presunta incapacità economica). La Corte ha ritenuto però che non vi fosse omissione rilevante perché la valutazione delle condizioni economiche era già stata compiuta dal giudice di merito e il giudice dell'esecuzione può sindacare solo la sopravvenuta impossibilità di adempiere.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Norma che consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali; applicata per condannare la ricorrente alle spese.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 20317 del 18/04/2024 (Rv. 286410-01)

    Il giudice, se intende subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, "è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato".

    Stabilisce l'obbligo del giudice di merito di valutare e motivare sulle condizioni economiche al momento della concessione del beneficio; tale valutazione forma parte della statuizione passata in giudicato e non può essere riesaminata dal giudice dell'esecuzione salvo fatti sopravvenuti.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023

    In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere.

    Conferma che il mancato pagamento entro il termine previsto comporta la revoca automatica del beneficio, mentre possono rilevare davanti al giudice dell'esecuzione solo fatti sopravvenuti che dimostrino impossibilità di adempiere.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una provvisionale, il mancato pagamento nel termine comporta la revoca "ex iure" del beneficio, salvo prova di impossibilità sopravvenuta.
  • Il giudice dell'esecuzione non può riesaminare le valutazioni di merito già compiute e passate in giudicato (es. condizioni economiche valutate dal giudice che ha concesso il beneficio); può invece accertare fatti nuovi e sopravvenuti che rendano impossibile l'adempimento.
  • Documenti INPS/ISEE e l'ammissione al gratuito patrocinio possono indicare disagio economico, ma devono essere utilizzati per provare l'impossibilità sopravvenuta ad adempiere; non sono di per sé idonei a rimettere in discussione valutazioni già compiute se si riferiscono a condizioni pregresse.
  • Per evitare la revoca, il condannato dovrebbe almeno tentare di adempiere parzialmente, chiedere rateizzazione o differimento e documentare tempestivamente eventuali impedimenti sopravvenuti.
  • La mancata produzione di elementi concreti che dimostrino l'impossibilità sopravvenuta espone il ricorrente al rigetto e alla condanna alle spese processuali.

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