Regolamento (UE) 2021/1400
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1400 della Commissione del 24 agosto 2021 che fissa, per l’esercizio contabile 2022 del FEAGA, i tassi di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa a 0 % i tassi di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per l’acquisto di prodotti nell’ambito dell’intervento pubblico, con riferimento all’esercizio contabile 2022 del FEAGA. La Commissione adotta il tasso tenendo conto della metodologia prevista dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014 e dell’assenza di prodotti agricoli in ammasso pubblico nel periodo di riferimento novembre 2020-aprile 2021. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o ottobre 2021.
Fissazione, per l’esercizio contabile 2022 del FEAGA, dei tassi di interesse da applicare al calcolo delle spese di finanziamento per acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze.
Ambito di applicazione
Si applica alla spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti nell’ambito dell’intervento pubblico, da imputare all’esercizio contabile 2022 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Rileva per tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento fissa un tasso uniforme UE pari a 0 % per il periodo considerato; è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro a decorrere dal 1o ottobre 2021. Il provvedimento opera nel quadro del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 906/2014; non disciplina altre tipologie di spesa o altri strumenti della PAC.
Fissazione dei tassi di interesse per il FEAGA 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1400 stabilisce i tassi di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi di acquisto, magazzinaggio e smercio delle giacenze nell’ambito del FEAGA per l’esercizio contabile 2022. La Commissione interviene in attuazione del quadro previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che disciplinano il finanziamento e le spese dell’intervento pubblico nella PAC.
Quadro normativo di riferimento
La base giuridica richiamata è l’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il considerando richiama inoltre l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che affida alla Commissione la determinazione della spesa finanziaria secondo le modalità di calcolo dell’allegato I di tale regolamento.
Metodo di determinazione del tasso
L’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 prevede un tasso di interesse uniforme per l’Unione, fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Tale tasso è calcolato come media dei tassi EURIBOR a termine a 3 e 12 mesi rilevati nel periodo di riferimento di sei mesi precedente la comunicazione degli Stati membri, con ponderazione rispettivamente di un terzo e due terzi.
In parallelo, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione il tasso medio effettivamente sostenuto nel medesimo periodo di riferimento. Il tasso applicabile a ciascuno Stato membro è, in linea di principio, il valore più basso tra il tasso uniforme UE e quello sostenuto dallo Stato membro; tuttavia, i tassi negativi non sono presi in considerazione ai fini del rimborso delle spese.
Circostanze concrete considerate dalla Commissione
Il regolamento spiega che nel periodo di riferimento di sei mesi da novembre 2020 ad aprile 2021 non sono stati registrati prodotti agricoli all’ammasso pubblico. Per questa ragione gli Stati membri non sono stati invitati a trasmettere la comunicazione del tasso medio sostenuto, e la Commissione ha fissato un tasso di interesse di riferimento secondo il meccanismo previsto dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone che, per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse per l’acquisto dei prodotti, da imputare all’esercizio contabile 2022 del FEAGA, i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sono fissati a 0 %.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o ottobre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione del tasso di interesse applicabile
Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse per l’acquisto dei prodotti, imputabile all’esercizio contabile 2022 del FEAGA, i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sono fissati al 0 % (articolo 1).
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sull’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e sulla metodologia dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che prevede un tasso uniforme UE fissato all’inizio di ciascun esercizio contabile e, in alternativa, un confronto con il tasso effettivamente sostenuto dagli Stati membri, scegliendo il valore più basso ma senza considerare tassi negativi.
Circostanze del periodo di riferimento
Poiché nel periodo di riferimento di sei mesi da novembre 2020 ad aprile 2021 non sono stati registrati prodotti agricoli all’ammasso pubblico, gli Stati membri non sono stati invitati a effettuare la comunicazione del tasso medio sostenuto; la Commissione ha quindi fissato un tasso di interesse di riferimento secondo il regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o ottobre 2021 (articolo 2). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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