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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1399

Regolamento (UE) 2021/1399 della Commissione del 24 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della Claviceps spp. e di alcaloidi della Claviceps spp. in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sui contaminanti alimentari per ridurre il rischio connesso agli sclerozi e agli alcaloidi della Claviceps spp. sulla base delle valutazioni scientifiche EFSA. Introduce nuovi limiti massimi per diversi prodotti cerealicoli, differenziati per specie e per tenore di ceneri, e chiarisce il momento di applicazione del limite per i cereali non trasformati. Prevede inoltre obblighi di comunicazione dei dati alla Commissione e all’EFSA, nonché un regime transitorio per le merci già legalmente immesse sul mercato.

Modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 introducendo e aggiornando i tenori massimi di sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp. in taluni prodotti alimentari, soprattutto cereali e prodotti di macinazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera alimentare e agli Stati membri per i controlli e la raccolta dati, con riguardo ai prodotti alimentari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1881/2006, in particolare cereali non trasformati, prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta, avena e segale, glutine di frumento e alimenti a base di cereali trasformati destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Sono previste soglie diverse in funzione del prodotto, della specie cerealicola, del tenore di ceneri e della fase di commercializzazione/trasformazione; restano rilevanti le regole transitorie per i prodotti legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2022.

Limiti massimi di sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp. in alcuni prodotti alimentari

Il regolamento (UE) 2021/1399 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 sui contaminanti alimentari, intervenendo sui tenori massimi di sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp. in taluni prodotti a base di cereali. L’intervento è motivato dai pareri e dalle relazioni scientifiche EFSA, che evidenziano un’esposizione alimentare talvolta prossima ai valori tossicologici di riferimento e la necessità di rafforzare la tutela della salute pubblica, in particolare per i gruppi vulnerabili come lattanti e bambini nella prima infanzia.

Contesto scientifico e ratio della modifica

La Commissione richiama il parere EFSA del 28 giugno 2012 sugli alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti e nei mangimi, nel quale sono stati individuati una dose acuta di riferimento di gruppo pari a 1 μg/kg di peso corporeo e una dose giornaliera tollerabile di gruppo pari a 0,6 μg/kg di peso corporeo al giorno. Viene inoltre richiamata la relazione scientifica EFSA del 6 luglio 2017, secondo la quale per alcuni gruppi di popolazione l’esposizione agli alcaloidi può avvicinarsi alla dose giornaliera tollerabile e l’esposizione acuta può avvicinarsi alla dose acuta di riferimento.

La Commissione evidenzia anche che, sebbene a tenori più elevati sia stata osservata una relazione lineare tra presenza di sclerozi e tenore di alcaloidi, tale correlazione non è sempre dimostrabile a tenori più bassi; pertanto, l’assenza di sclerozi non esclude la presenza di alcaloidi. Ciò giustifica sia l’abbassamento dei limiti per gli sclerozi sia l’introduzione di limiti specifici per gli alcaloidi.

Ambito applicativo e prodotti interessati

Le modifiche incidono sul regolamento (CE) n. 1881/2006 e si applicano ai prodotti alimentari in esso contemplati, con focus su:

  • cereali non trasformati, in particolare segale;
  • prodotti di macinazione di segale;
  • prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena;
  • glutine di frumento;
  • alimenti a base di cereali trasformati destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Il regolamento precisa anche, tramite la nota 1 dell’allegato, che per cereali e prodotti a base di cereali si fa riferimento alle categorie del regolamento (CE) n. 396/2005; in particolare, il grano saraceno è compreso tra i cereali e i prodotti a base di grano saraceno tra i prodotti a base di cereali.

Nuovi tenori massimi per gli sclerozi della Claviceps spp.

Per gli sclerozi della Claviceps spp. il regolamento abbassa il tenore massimo nei cereali non trasformati:

  • 0,2 g/kg per i cereali non trasformati, ad eccezione di mais, segale e riso;
  • 0,5 g/kg per la segale non trasformata fino al 30 giugno 2024;
  • 0,2 g/kg per la segale non trasformata dall’1 luglio 2024.

La nuova nota 18 chiarisce che il limite si applica ai cereali non trasformati prima della prima trasformazione. Nei sistemi di produzione e trasformazione integrati, il limite si applica nella fase precedente la prima trasformazione. Essiccazione, pulizia, selezione e spazzolatura non sono considerate prima trasformazione. Se la spazzolatura avviene in presenza di sclerozi, deve essere preceduta da una fase di pulizia.

Nuovi tenori massimi per gli alcaloidi della Claviceps spp.

Per gli alcaloidi della Claviceps spp. l’allegato introduce limiti differenziati secondo il prodotto e, per alcuni prodotti, secondo il tenore di ceneri:

  • prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena con tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g: 100 μg/kg, che scende a 50 μg/kg dall’1 luglio 2024;
  • prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena con tenore di ceneri pari o superiore a 900 mg/100 g: 150 μg/kg, per i prodotti immessi sul mercato per il consumatore finale;
  • prodotti di macinazione della segale immessi sul mercato per il consumatore finale: 500 μg/kg fino al 30 giugno 2024 e 250 μg/kg dall’1 luglio 2024;
  • glutine di frumento: 400 μg/kg;
  • alimenti a base di cereali trasformati destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia: 20 μg/kg.

La scelta di limiti differenziati riflette il diverso rischio di contaminazione e la diversa capacità di riduzione dei tenori lungo la filiera; per la segale, specie ritenuta più esposta al rischio di sclerozi, sono previsti limiti più elevati ma destinati a ridursi nel tempo.

Definizione analitica della somma degli alcaloidi

La nota tecnica introduce una definizione puntuale del parametro oggetto di controllo: il tenore massimo si riferisce alla somma lower bound di 12 alcaloidi della Claviceps spp., ossia:

  • ergocornina/ergocorninina;
  • ergocristina/ergocristinina;
  • ergocriptina/ergocriptinina (forme α e β);
  • ergometrina/ergometrinina;
  • ergosina/ergosinina;
  • ergotamina/ergotaminina.

Per la somma lower bound, il contributo di ciascun epimero non quantificato è posto pari a zero.

Obblighi di monitoraggio e trasmissione dei dati

Il nuovo testo dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1881/2006 impone agli Stati membri e alle parti interessate di comunicare entro il 1° gennaio 2023 alla Commissione i risultati delle indagini svolte e i progressi nell’attuazione delle misure preventive contro la contaminazione da Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, nonché contro la presenza di alcaloidi nei prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena.

È inoltre richiesto l’invio periodico alla banca dati EFSA dei dati relativi alle incidenze degli sclerozi e degli alcaloidi nei prodotti interessati. La previsione ha finalità di monitoraggio dell’evoluzione delle pratiche agricole e di lavorazione e di verifica dei progressi verso limiti più restrittivi.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. I prodotti alimentari elencati nell’allegato che siano stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2022 possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Per alcuni prodotti è inoltre prevista una fase di riduzione successiva dei limiti al 1° luglio 2024, così da consentire agli operatori di adeguare pratiche agricole, selezione e pulizia, e ai controlli ufficiali di recepire gradualmente i nuovi parametri.

Rapporto con altri atti dell’Unione

La modifica incide sul regolamento (CE) n. 1881/2006, atto quadro sui tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, e richiama il regolamento (CE) n. 396/2005 per la classificazione di taluni prodotti vegetali. Il testo si fonda sul regolamento (CEE) n. 315/93, che disciplina le procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, ed è adottato dalla Commissione previa consultazione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi per sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp.

Modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 per abbassare il tenore massimo degli sclerozi della Claviceps spp. nei cereali non trasformati e per fissare limiti massimi specifici per gli alcaloidi della Claviceps spp. in vari prodotti alimentari. Per i cereali non trasformati, esclusi mais, segale e riso, il limite per gli sclerozi è pari a 0,2 g/kg; per la segale non trasformata è pari a 0,5 g/kg fino al 30.6.2024 e 0,2 g/kg dall’1.7.2024.

Limiti per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione

Stabilisce limiti differenziati per i prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena in funzione del tenore di ceneri: 100 μg/kg per i prodotti con tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g, ridotti a 50 μg/kg dall’1.7.2024; 150 μg/kg per i prodotti con tenore di ceneri pari o superiore a 900 mg/100 g immessi sul mercato per il consumatore finale. Per i prodotti di macinazione della segale immessi sul mercato per il consumatore finale, il limite è 500 μg/kg fino al 30.6.2024 e 250 μg/kg dall’1.7.2024.

Limiti per glutine di frumento e alimenti destinati alla prima infanzia

Fissa un tenore massimo di 400 μg/kg per il glutine di frumento e di 20 μg/kg per gli alimenti a base di cereali trasformati destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Definizione della somma degli alcaloidi considerati

La nota tecnica precisa che il tenore massimo per gli alcaloidi della Claviceps spp. si riferisce alla somma lower bound di 12 alcaloidi specificamente elencati: ergocornina/ergocorninina, ergocristina/ergocristinina, ergocriptina/ergocriptinina (forme α e β), ergometrina/ergometrinina, ergosina/ergosinina ed ergotamina/ergotaminina.

Chiarimento sul momento di applicazione per i cereali non trasformati

La nuova nota 18 stabilisce che il limite per i cereali non trasformati si applica ai cereali commercializzati prima della prima trasformazione. Nei sistemi di produzione e trasformazione integrati, il limite si applica nella fase della catena di produzione precedente la prima trasformazione. Sono escluse dalla nozione di prima trasformazione l’essiccazione, la pulizia, la selezione e la spazzolatura; se la spazzolatura è effettuata in presenza di sclerozi, i cereali devono essere prima puliti.

Obblighi di comunicazione e monitoraggio

Sostituisce l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1881/2006 prevedendo che entro il 1° gennaio 2023 gli Stati membri e le parti interessate comunichino alla Commissione i risultati delle indagini e i progressi nell’applicazione delle misure preventive per evitare la contaminazione da sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, nonché da alcaloidi nei prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena. È inoltre previsto l’invio periodico alla banca dati EFSA dei dati sulle incidenze rilevate.

Regime transitorio e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. I prodotti alimentari elencati nell’allegato che siano stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2022 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Per alcuni limiti è prevista un’ulteriore riduzione dal 1° luglio 2024.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti alimentariagricolturatutela dei consumatori

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