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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-109/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 26 July 2023. — Markus Schneider v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark frutania – Earlier EU figurative mark Frutaria – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-109/22

Giurisprudenza europea62022TJ0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Markus Schneider contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato l’opposizione del titolare del marchio anteriore "Frutaria". La Corte ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui i prodotti e servizi in contestazione erano identici o simili e i segni presentavano un elevato grado di somiglianza, con rischio di confusione per una parte del pubblico dell’Unione. È stato inoltre ribadito che non serve dimostrare il rischio di confusione in tutti gli Stati membri, essendo sufficiente in una parte dell’Unione.

Nullità del diniego di registrazione del marchio figurativo "frutania" per rischio di confusione con il marchio UE anteriore "Frutaria" ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento marchio UE.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia correttamente concluso che sussisteva un rischio di confusione tra il segno richiesto "frutania" e il marchio anteriore "Frutaria", alla luce della valutazione del pubblico rilevante, dell’identità o similarità dei prodotti e servizi e della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, in sede di opposizione, un marchio UE anteriore può essere invocato anche se il rischio di confusione esiste solo in una parte dell’Unione; ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è sufficiente che i segni siano simili e i prodotti o servizi siano identici o simili, anche solo in parte, secondo una valutazione globale e interdipendente. Nel caso di specie, i prodotti e servizi erano identici o similari e i segni "frutania" e "Frutaria" risultavano visivamente simili e altamente simili foneticamente; poiché il termine dominante "frutaria" non aveva significato per il pubblico rilevante, il marchio anteriore conservava una distintività intrinseca media, con conseguente sussistenza del rischio di confusione e legittimità del rigetto della domanda di registrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
  • Accordo di Nizza del 15 giugno 1957

Rischio di confusione tra i marchi figurativi "frutania" e "Frutaria"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. Il Tribunale esamina, in particolare, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento marchio UE in un contesto nel quale il marchio richiesto e il marchio anteriore coprono prodotti e servizi in parte coincidenti o affini.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il ricorrente è Markus Schneider, richiedente la registrazione del segno figurativo "frutania". La convenuta è l’EUIPO, mentre l’interveniente è Frutaria Innovation, SL, titolare del marchio figurativo anteriore "Frutaria". L’opposizione era stata proposta contro la domanda di registrazione del 16 luglio 2013 e si fondava sul marchio UE anteriore registrato nel 2010.

Dopo una prima fase amministrativa, l’opposizione era stata accolta dall’Opposition Division e la successiva decisione della commissione di ricorso aveva, da ultimo, confermato il rigetto della domanda, limitatamente ai prodotti e servizi rimasti in causa dopo un procedimento di revoca parziale del marchio anteriore.

Normativa rilevante

La Corte applica la disciplina sostanziale del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 16 luglio 2013. Viene richiamato in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la cui formulazione è sostanzialmente identica a quella dell’articolo corrispondente del regolamento (UE) 2017/1001. Sono inoltre richiamati gli articoli 41 e 42 del regolamento n. 207/2009, per ribadire che nelle opposizioni rilevano i soli motivi relativi di rifiuto, non quelli assoluti di cui all’articolo 7.

Questione controversa

Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la commissione di ricorso avesse errato nel ritenere sussistente un rischio di confusione. In particolare contestava:

  • la delimitazione del pubblico rilevante a taluni Stati membri dell’Unione;
  • la valutazione di identità o similarità dei prodotti e servizi;
  • l’individuazione del termine "frutaria" come elemento dominante e distintivo del marchio anteriore;
  • la conclusione sulla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni.

Pubblico rilevante e ambito territoriale della valutazione

Il Tribunale conferma che, quando il marchio anteriore è un marchio UE, non è necessario che il rischio di confusione sussista in tutti gli Stati membri o in tutte le aree linguistiche dell’Unione. È sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso si era concentrata sul pubblico bulgaro, croato, slovacco, ceco, polacco, sloveno, ungherese, estone e finlandese, ritenendo che per tali consumatori il termine "frutaria" non avesse significato. Il Tribunale considera corretta tale delimitazione, poiché la valutazione dell’impressione del marchio anteriore sulla base del significato del suo elemento verbale in quei territori era coerente con il principio secondo cui è sufficiente una confondibilità in una parte dell’Unione.

Confronto tra prodotti e servizi

Il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti e servizi in contestazione erano identici o simili.

In sintesi:

  • i "preserved fruit" e i "desiccated fruits" della domanda erano considerati identici ai "dried fruits" del marchio anteriore;
  • i "preserved vegetables", i "dried vegetables", i "frozen vegetables", le "jams" e le "vegetable jams" erano ritenuti quantomeno simili ai prodotti del marchio anteriore, in ragione della comunanza di natura, finalità, canali commerciali e relazioni di intercambiabilità;
  • i prodotti della classe 31 della domanda, quali frutta e verdura fresche, erbe fresche, noci fresche, semi e piante vive, erano ritenuti identici o comunque simili ai prodotti del marchio anteriore nella medesima classe;
  • i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso della classe 35 erano considerati almeno debolmente simili ai prodotti della classe 31 del marchio anteriore, in quanto i servizi retail/wholesale che riguardano quei prodotti presentano un nesso di similarità;
  • i servizi di trasporto, stoccaggio e imballaggio della classe 39 erano ritenuti simili ai servizi di esportazione di frutta fresca della classe 35 del marchio anteriore, poiché l’organizzazione del trasporto e dell’imballaggio è parte integrante del processo di esportazione.

Il Tribunale ricorda inoltre che la diversa collocazione dei prodotti o servizi nelle classi di Nizza non è decisiva, poiché tale classificazione ha finalità meramente amministrative.

Confronto dei segni e ruolo dell’elemento dominante

Sul piano visivo, i segni presentano una forte somiglianza: entrambi sono composti da otto lettere, sette delle quali coincidono e occupano la stessa posizione. Le differenze di colore, font e grafica non sono sufficienti a compensare tale prossimità complessiva.

Sul piano fonetico, la Corte conferma l’alta somiglianza, poiché i segni differiscono soltanto nelle ultime sillabe, rispettivamente "nia" e "ria".

Quanto al profilo concettuale, per il pubblico rilevante non vi è un significato percepibile di nessuno dei due segni. La comparazione concettuale non è quindi possibile.

Il Tribunale respinge anche l’argomento del ricorrente secondo cui il marchio anteriore sarebbe privo di distintività o sarebbe dominato soltanto dagli elementi figurativi. Al contrario, ritiene corretto che la componente verbale "frutaria" sia l’elemento dominante, perché si distingue per lunghezza e posizione rispetto ai semplici elementi grafici, poco stilizzati e meramente accessori. Il richiamo alle cause di nullità assoluta dell’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 è dichiarato inconferente nel contesto di un’opposizione, dove rilevano solo i motivi relativi di rifiuto.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenuto conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso. La somiglianza elevata dei segni, unita all’identità o similarità dei prodotti e servizi e alla distintività intrinseca media del marchio anteriore, è sufficiente a generare un rischio di confusione per una parte del pubblico dell’Unione.

La circostanza che alcuni servizi possano essere destinati a professionisti attenti non esclude il rischio di confusione, perché il grado di somiglianza complessivo dei segni e dei prodotti/servizi resta determinante.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata dell’EUIPO. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, in quanto parte soccombente.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento marchio UE, un marchio anteriore dell’Unione può impedire la registrazione di un segno successivo anche se il rischio di confusione sussiste solo in una parte dell’Unione. La valutazione deve essere globale e interdipendente: quando i prodotti e servizi sono identici o simili e i segni risultano visivamente e foneticamente molto vicini, il rischio di confusione va riconosciuto, anche se uno degli elementi figurativi del marchio anteriore differisce e il significato del termine dominante non è percepito dal pubblico rilevante.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueprocedimenti di opposizionerischio di confusioneclassificazione di nizzadistintività del marchio

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