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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34444/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero e condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Genova, quale giudice di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione del 27 marzo 2025, aveva revocato il provvedimento di espulsione sostitutiva della detenzione disposto ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 286/1998, ritenendo che la pena fosse stata interamente espiata il 2 febbraio 2026. Il condannato era stato però espulso dal territorio italiano il 12 febbraio 2025; dagli atti risultava che la pena sarebbe terminata il 2 febbraio 2026 soltanto se non fosse intervenuta l’espulsione in sostituzione della detenzione. Il Procuratore generale distrettuale ha dedotto la violazione degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, c.p.p. e dell’art. 16 d.lgs. 286/1998, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto rinnovare la valutazione richiesta dalla sentenza rescindente e decidere sull’opposizione, anziché revocare l’espulsione per cessazione dello stato detentivo. Il difensore del condannato ha proposto quattro motivi: violazione dell’obbligo di uniformarsi ai principi della sentenza di annullamento e di rivalutare i legami familiari in Italia e in Ecuador, la disponibilità della Comunità CEIS di Trasta a un percorso terapeutico-riabilitativo e la pericolosità sociale; abnormità della revoca senza decisione sulla legittimità dell’espulsione; permanenza dell’interesse a ottenere tale decisione, anche per gli effetti del divieto di reingresso e per le conseguenze di un eventuale reingresso illegale; violazione dell’art. 27, comma 3, Cost., dell’art. 8 CEDU e dell’art. 16 d.lgs. 286/1998 per l’omessa pronuncia sulle questioni devolute. Il Procuratore generale presso la Cassazione aveva chiesto l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, assumendo che l’integrale espiazione della pena rendesse non più praticabile l’espulsione.

La decisione

La Cassazione ha accolto i ricorsi nei limiti indicati e ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio. Pur ribadendo che l’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, quale sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, non può essere eseguita dopo l’integrale espiazione della pena, ha rilevato che nel caso concreto non risultava l’integrale espiazione: il termine del 2 febbraio 2026 era riferito all’ipotesi in cui non fosse intervenuta l’espulsione, mentre il condannato era stato espulso il 12 febbraio 2025. Sussisteva quindi l’interesse a ricorrere e il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull’opposizione rispettando il precedente dictum della Cassazione. Le ulteriori censure del condannato sono rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998

    l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, sicché, pur quando sia stata disposta dal magistrato di sorveglianza durante l'espiazione della pena, non può essere eseguita nei confronti di chi l'abbia medio tempore interamente espiata

    L’espulsione ha funzione sostitutiva o alternativa alla detenzione e non è eseguibile quando la pena sia stata integralmente espiata prima della sua esecuzione. Nel caso concreto, però, l’integrale espiazione non risultava accertata, perché la data di fine pena era calcolata nell’ipotesi in cui l’espulsione non fosse intervenuta.

  • art. 627, commi 2 e 3, c.p.p.

    il Tribunale di sorveglianza di Genova avrebbe dovuto provvedere sull’opposizione proposta da Roberto Xavier Cruz Alarcon, in ossequio al dictum di questa Corte, che aveva annullato il precedente provvedimento di rigetto (art. 627, commi 2 e 3, cod. proc. pen.)

    Il giudice di rinvio deve provvedere sulla questione devoluta conformandosi al dictum della Cassazione che ha disposto l’annullamento; non può sostituire il nuovo esame richiesto con una revoca fondata su un presupposto fattuale non risultante dagli atti.

Massime di principio

  • L’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, quale sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, non può essere eseguita nei confronti di chi abbia già interamente espiato la pena.
  • L’integrale espiazione della pena quale ragione per non procedere all’espulsione deve risultare dagli atti: non può essere affermata sulla base della data di fine pena calcolata nell’ipotesi in cui l’espulsione sostitutiva non fosse intervenuta.
  • Quando la pena non risulta integralmente espiata, permane l’interesse alla decisione sull’opposizione al provvedimento di espulsione; il giudice di rinvio deve quindi pronunciarsi sulla questione secondo il dictum della sentenza rescindente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione

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