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Sentenza

Sentenza del 20/07/2015 n. 1601 - Comm. Trib. Prov. Genova

Società di capitali cessata - responsabilità dei soci - art. 2495 c.c. - onere probatorio - art. 2697 c.c. - incombe sull'Ufficio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di imputare ai soci la responsabilità patrimoniale prevista dall'art. 2495 c.c. dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Secondo i ricorrenti, l'Ufficio avrebbe dovuto indicare specificamente nella motivazione dell'accertamento le ragioni per cui ricorrevano le condizioni di legge per agire nei loro confronti e dimostrare che il bilancio finale di liquidazione non rappresentava correttamente la situazione patrimoniale della società. Tale onere probatorio deriva dall'art. 2697 c.c.

La decisione

La pretesa nei confronti dei soci non può fondarsi sulla sola cancellazione della società o sulla mera qualità di soci. L'Ufficio deve motivare specificamente l'accertamento e provare in modo esplicito che il bilancio finale di liquidazione non è veritiero e che i soci hanno ricevuto somme o beni dalla liquidazione, oppure che sussistono comunque le condizioni previste dall'art. 2495 c.c. In mancanza di tale prova, la responsabilità dei soci non può essere validamente fatta valere.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

    La responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società non è automatica: richiede la prova delle condizioni previste dalla norma, inclusa l'effettiva riscossione di somme o beni in base al bilancio finale di liquidazione, salvo la dimostrazione che tale bilancio non sia veritiero.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere di provare i presupposti della responsabilità patrimoniale dei soci grava sull'Ufficio che intende farla valere, compresa la non corrispondenza al vero del bilancio finale di liquidazione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non consente, da sola, di estendere automaticamente ai soci le pretese fiscali o creditorie della società.
  • Quando l'Amministrazione intende agire contro i soci di una società cessata, deve indicare nell'atto impositivo le specifiche ragioni giuridiche e fattuali della loro responsabilità.
  • L'Ufficio deve provare concretamente che i soci abbiano ricevuto somme o beni dalla liquidazione oppure che il bilancio finale di liquidazione sia inattendibile o non veritiero.
  • In assenza di una motivazione specifica e di una prova puntuale dei presupposti dell'art. 2495 c.c., l'accertamento nei confronti dei soci è esposto all'annullamento.
  • Il principio generale dell'art. 2697 c.c. impedisce di trasferire sui soci l'onere di dimostrare di non aver ricevuto beni o somme, quando è l'Ufficio a fondare su tale circostanza la propria pretesa.

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