Sentenza del 20/07/2015 n. 90 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
IRES- "Transfer pricing" - Transazioni finanziarie/commerciali tra imprese controllate e/o collegate aventi sede in Stati diversi - Disciplina normativa - Criteri di valutazione dei componenti positivi di reddito - Valore normale - Finanziamento infruttifero - Presunzione legale di onerosità di un prestito - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del recupero a tassazione, ai fini IRES e della disciplina del transfer pricing, dei proventi non contabilizzati relativi a operazioni di finanziamento infruttifero effettuate in favore di società controllate estere. L'Amministrazione ha ritenuto che tali operazioni dissimulassero prestiti onerosi e che i relativi componenti positivi dovessero essere determinati secondo il valore normale previsto dall'articolo 9, comma 3, TUIR, richiamato dall'articolo 110, comma 7, TUIR. La società non ha fornito la prova contraria alla presunzione di onerosità del prestito. Inoltre, i finanziamenti erano stati indicati in bilancio e nella nota integrativa tra i crediti e non tra le partecipazioni, elemento ritenuto incompatibile con la tesi della società secondo cui si sarebbe trattato di una libera scelta imprenditoriale o di apporti partecipativi.
La decisione
Il recupero a tassazione è stato ritenuto legittimo. I proventi delle operazioni dovevano essere determinati applicando il criterio del valore normale. Tuttavia, per la quantificazione degli interessi, è stato ritenuto applicabile il tasso legale, anziché il tasso di riferimento della BCE. La decisione ha quindi riconosciuto la fondatezza principale della pretesa dell'Amministrazione finanziaria, con una limitazione relativa al criterio di determinazione del tasso.
Norme richiamate
Articolo 110, comma 7, TUIR
La norma consente di determinare i componenti reddituali delle operazioni tra imprese associate residenti in Stati diversi secondo condizioni e prezzi conformi al valore normale, in coerenza con la disciplina del transfer pricing e con le Linee Guida OCSE.
Articolo 9, comma 3, TUIR
La norma definisce il valore normale, utilizzato come parametro per determinare i proventi che sarebbero stati conseguiti in condizioni di libera concorrenza.
Linee Guida OCSE sul transfer pricing
Le Linee Guida forniscono criteri per valutare le condizioni economiche delle operazioni infragruppo e verificare se siano coerenti con quelle praticate tra soggetti indipendenti.
Presunzione legale di onerosità dei prestiti
Un finanziamento concesso a una società controllata, se qualificabile come prestito, si presume produttivo di interessi; spetta al contribuente dimostrare l'eventuale gratuità effettiva e giustificata dell'operazione.
Massime di principio
- I finanziamenti infragruppo transnazionali qualificati come infruttiferi non sono automaticamente irrilevanti ai fini fiscali: se sostanzialmente costituiscono prestiti, possono generare proventi figurativi determinati a valore normale.
- La gratuità del finanziamento deve essere adeguatamente dimostrata con elementi concreti, quali motivazioni economiche documentate, condizioni contrattuali, analisi finanziarie e coerenza con la strategia del gruppo.
- La contabilizzazione dell'operazione tra i crediti, anziché tra le partecipazioni o gli apporti di capitale, può costituire un elemento significativo per riqualificarla come finanziamento oneroso.
- Nei rapporti tra società collegate o controllate residenti in Stati diversi occorre verificare le condizioni dell'operazione secondo il principio di libera concorrenza e documentare il metodo utilizzato per determinare il tasso applicabile.
- Anche quando l'Amministrazione ha ragione nel considerare imponibili gli interessi figurativi, il tasso utilizzato per quantificarli deve essere adeguatamente giustificato e coerente con i criteri stabiliti dal giudice o dalla normativa applicabile.
Testo integrale
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