Sentenza del 20/07/2015 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione di primo grado, sostenendo che i contributi pubblici ricevuti per il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico dovessero concorrere alla determinazione della base imponibile, in particolare ai fini IRAP, poiché la legge istitutiva non prevedeva una correlazione specifica tra tali contributi e costi indeducibili. L'Ufficio ha inoltre sostenuto l'assoggettabilità a IRAP dei contributi regionali, non essendo dimostrato un nesso diretto con uno specifico componente negativo non deducibile. La società ha difeso la non imponibilità dei contributi, ritenendoli destinati al ripianamento delle perdite, e ha proposto appello incidentale sulla deducibilità o neutralità fiscale dell'accordo relativo alla stampa dei biglietti e alla pubblicità.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'accertamento limitatamente alle parti oggetto dell'impugnazione. Ha ritenuto che, ai fini IRAP, l'esclusione dalla base imponibile dei contributi pubblici operi solo quando la legge istitutiva preveda espressamente e in modo specifico la correlazione del contributo con un componente negativo indeducibile, come il costo del personale. La mera destinazione al ripianamento delle perdite o l'autorizzazione alla spesa da parte dell'ente erogatore non sono sufficienti. L'appello incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e privo di specifici motivi di critica alla sentenza di primo grado. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 6 della legge n. 151/1981
La Commissione richiama la disposizione nel quadro della disciplina dei contributi destinati al trasporto pubblico e della loro eventuale esenzione, rilevando la necessità di distinguere i contributi destinati al ripianamento delle perdite da quelli riferiti al rinnovo dei contratti collettivi.
Art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997
I contributi erogati a norma di legge non concorrono alla base imponibile ai fini IRAP quando siano correlati a componenti negativi indeducibili.
L'esclusione dall'imponibilità deve essere interpretata restrittivamente e richiede che la legge istitutiva del contributo preveda una correlazione specifica, diretta e univoca con un costo indeducibile ai fini IRAP. Non è sufficiente una generica finalità di sostegno o ripianamento delle perdite.
D.L. n. 833/1986, art. 3, comma 3, convertito dalla legge n. 18/1987
I contributi destinati al ripianamento dei disavanzi di esercizio degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi del reddito e sono sottratti all'imposizione diretta, ma tale disciplina non determina automaticamente l'esclusione dalla base imponibile IRAP.
D.Lgs. n. 422/1997
La normativa è richiamata in relazione al trasferimento alle Regioni delle competenze e delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, attraverso appositi fondi.
Cassazione, ordinanza n. 4226 del 2 marzo 2015
I contributi per il ripianamento dei disavanzi e per il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico concorrono alla base imponibile IRAP se la legge istitutiva non prevede espressamente la loro correlazione con costi indeducibili.
Cassazione, sentenza n. 26264/2010
I contributi destinati al ripianamento dei disavanzi degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi del reddito ai fini delle imposte dirette.
Cassazione, sentenze n. 2931/2009 e n. 4501/2009
Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali, in quanto derogatorie rispetto alla regola generale dell'imponibilità, devono essere interpretate restrittivamente.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, un contributo pubblico è escluso dalla base imponibile solo se la legge che lo istituisce stabilisce in modo espresso e preciso che esso è destinato a coprire uno specifico costo indeducibile, come il costo del personale.
- La mera destinazione del contributo al ripianamento delle perdite, al sostegno dell'attività o al rinnovo del contratto collettivo non è sufficiente, da sola, a escluderlo dall'IRAP.
- La correlazione tra contributo e costo indeducibile deve risultare dalla legge istitutiva; non può essere creata successivamente da un provvedimento amministrativo dell'ente erogatore.
- L'esenzione o l'agevolazione fiscale costituisce un'eccezione alla regola generale dell'imponibilità e deve quindi essere interpretata restrittivamente.
- L'appello deve indicare motivi specifici, collegati alla motivazione della sentenza impugnata, e deve spiegare perché le argomentazioni del primo giudice sarebbero errate. La semplice riproposizione delle difese già svolte in primo grado può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale.
- La non imponibilità di un contributo ai fini delle imposte dirette non implica automaticamente la sua esclusione dalla base imponibile IRAP, poiché i due regimi fiscali seguono presupposti e regole differenti.
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