Sentenza del 20/07/2015 n. 91 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte sui redditi - Accertamento - Avviso di accertamento emesso a seguito di accesso per acquisizione documentale - Consegna del relativo verbale - Inidoneità per la decorrenza del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12 comma 7° Statuto del contribuente - Contraddittorio preventivo - Violazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo e nullo per violazione del contraddittorio preventivo, poiché emesso prima che fossero trascorsi sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni e senza garantire al contribuente la possibilità di presentare osservazioni. Il principio si applica anche agli accessi svolti esclusivamente per acquisire documentazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. L'accertamento era stato emesso dopo un semplice accesso finalizzato all'acquisizione di documenti, senza una previa contestazione delle violazioni e senza consentire al contribuente di formulare osservazioni nel termine previsto. La mera consegna del verbale di acquisizione documentale non è stata ritenuta sufficiente a far decorrere il termine.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dalla conclusione delle operazioni di accesso, ispezione o verifica e tutela il contraddittorio preventivo. La garanzia opera anche in caso di semplice accesso per acquisizione documentale; la sola consegna del verbale non è sufficiente quando non contiene una contestazione delle violazioni e non consente al contribuente di formulare osservazioni effettive.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria effettua un accesso, anche soltanto per acquisire documenti, il contribuente deve normalmente disporre di un termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
- Il termine decorre da un verbale conclusivo idoneo a rendere conoscibili al contribuente gli elementi e le eventuali contestazioni su cui l'Amministrazione intende fondare l'accertamento.
- La mera consegna di un verbale di acquisizione documentale, privo di una contestazione concreta e tale da non consentire osservazioni consapevoli, non fa validamente decorrere il termine dilatorio.
- Un avviso emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è illegittimo, salvo che l'Amministrazione dimostri una particolare e motivata situazione di urgenza prevista dalla legge.
- La violazione del contraddittorio preventivo può comportare la nullità dell'avviso di accertamento quando l'atto utilizza dati acquisiti durante l'accesso senza aver previamente consentito al contribuente di interloquire.
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