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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/460

Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)

Normativa europea32020R0460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una risposta normativa urgente alla crisi COVID-19, ampliando la flessibilità di impiego del FESR, del FSE, del Fondo di coesione e del FEAMP. Consente trasferimenti finanziari tra priorità senza decisione della Commissione, amplia l’ammissibilità di alcune spese e prevede sostegni specifici al capitale circolante delle PMI. Per il settore pesca, rafforza i fondi di mutualizzazione e le coperture assicurative in caso di crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi ed emergenze ambientali.

Misure eccezionali per mobilitare investimenti dei Fondi strutturali e del FEAMP in risposta all’epidemia di COVID-19, con modifiche ai regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità di gestione e ai beneficiari dei programmi sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione, nonché ai programmi e agli strumenti finanziari finanziati dal FEAMP. Riguarda in particolare le misure di flessibilità programmatoria, l’ammissibilità delle spese, il sostegno alle PMI, gli strumenti finanziari e i fondi di mutualizzazione/assicurazioni nel settore pesca e acquacoltura. Le deroghe e semplificazioni introdotte operano in relazione all’epidemia di COVID-19 e, per alcune spese, con decorrenza dal 1° febbraio 2020; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus

Il regolamento (UE) 2020/460 interviene in via emergenziale per attenuare gli effetti economici e finanziari dell’epidemia di COVID-19 sugli Stati membri. La finalità è mobilitare più rapidamente le risorse dei Fondi della politica di coesione e del FEAMP, introducendo deroghe mirate, semplificazioni procedurali e nuove possibilità di sostegno a imprese, servizi sanitari e settore della pesca.

Ambito di applicazione

Le misure riguardano i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione, nonché gli interventi del FEAMP. Il regolamento opera sul versante della programmazione, dell’ammissibilità della spesa, dei trasferimenti finanziari tra priorità, degli strumenti finanziari e dei meccanismi di compensazione/assicurazione nel settore ittico. Le misure sono concepite per fronteggiare una situazione eccezionale di carenza di liquidità e di fondi pubblici, con alcune previsioni che si applicano retroattivamente dal 1° febbraio 2020.

Flessibilità finanziaria nei fondi della politica di coesione

Una delle innovazioni centrali è la possibilità, per gli Stati membri, di trasferire fino all’8% della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e comunque entro il limite del 4% del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso Fondo, nell’ambito dello stesso programma. Il trasferimento non incide sugli anni precedenti, è qualificato come non rilevante e non richiede una decisione di modifica della Commissione; resta però necessario il rispetto dei requisiti normativi, l’approvazione preventiva del comitato di sorveglianza e la notifica alla Commissione delle tabelle finanziarie rivedute.

Sostegno alle PMI e alle capacità di risposta sanitaria

Il regolamento rafforza in modo esplicito il ruolo del FESR e degli strumenti finanziari nel sostegno alle PMI, consentendo il finanziamento del capitale circolante come misura temporanea per fronteggiare la crisi sanitaria pubblica. In parallelo, la priorità di investimento in ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione viene ampliata per includere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari. Questa impostazione riflette l’obiettivo di orientare rapidamente le risorse verso fabbisogni immediati connessi all’emergenza.

Ammissibilità della spesa e accelerazione degli investimenti

Per rendere effettivo il sostegno, le spese per operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell’epidemia di COVID-19 sono rese ammissibili dal 1° febbraio 2020. Inoltre, per i conti presentati nel 2020, la Commissione non emette ordini di recupero degli importi recuperabili dagli Stati membri; tali importi devono essere usati per accelerare gli investimenti legati al COVID-19 e poi saranno liquidati o recuperati alla chiusura dei programmi. La scelta mira a evitare blocchi di cassa e a liberare risorse immediate per gli interventi urgenti.

Modifiche ai programmi operativi

Il regolamento interviene anche sulle regole di modifica dei programmi operativi. Viene confermata una competenza più ampia degli Stati membri per taluni elementi dei programmi e si chiarisce che l’assetto procedurale è fatto salvo il nuovo meccanismo di trasferimento finanziario dell’articolo 30, paragrafo 5. Nel complesso, il sistema è reso più rapido e meno burocratico, così da consentire una riallocazione tempestiva delle risorse senza attendere una decisione formale di modifica da parte della Commissione per i trasferimenti qualificati come non rilevanti.

Settore pesca e acquacoltura: fondi di mutualizzazione e assicurazioni

Per il FEAMP, il regolamento amplia il perimetro dei fondi di mutualizzazione e delle coperture assicurative. I fondi possono ora intervenire non solo per eventi climatici avversi e emergenze ambientali, ma anche per crisi sanitarie pubbliche; possono inoltre coprire i costi di salvataggio in mare di pescatori o pescherecci durante le attività di pesca. Gli Stati membri devono disciplinare costituzione, gestione, criteri di ammissibilità, pagamenti compensativi, controlli e sanzioni in caso di negligenza del pescatore. Il sostegno è subordinato a una perdita economica superiore al 30% del fatturato annuo dell’impresa, calcolato sulla media dei tre anni civili precedenti, e gli eventi devono essere formalmente riconosciuti dall’autorità competente nazionale.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua struttura conferma il carattere straordinario e immediato dell’intervento, giustificato dall’urgenza della crisi COVID-19 e dal bisogno di mobilitare rapidamente le risorse disponibili.

Disposizioni principali

Sostegno del FESR al capitale circolante delle PMI

Viene modificato l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1301/2013 per consentire al FESR di sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI, ove necessario e in via temporanea, per rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.

Estensione della priorità R&I ai servizi sanitari

L’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1301/2013 è sostituito per includere, tra le finalità della priorità sugli investimenti in ricerca e innovazione, anche gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari.

Maggiore flessibilità nei trasferimenti tra priorità

Nel regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserito l’articolo 30, paragrafo 5: per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire, durante il periodo di programmazione, fino all’8% della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e comunque entro il limite del 4% del bilancio del programma, a un’altra priorità dello stesso Fondo e dello stesso programma. Il trasferimento non incide sugli anni precedenti, è considerato non rilevante, non richiede decisione di modifica del programma da parte della Commissione, ma deve essere conforme alla normativa, approvato preventivamente dal comitato di sorveglianza e notificato alla Commissione mediante tabelle finanziarie rivedute.

Sostegno tramite strumenti finanziari al capitale circolante

All’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si prevede che gli strumenti finanziari possano fornire sostegno alle PMI anche sotto forma di capitale circolante, se necessario e temporaneamente, per rispondere efficacemente a una crisi sanitaria pubblica.

Ammissibilità retroattiva delle spese COVID-19

All’articolo 65, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si stabilisce che, in deroga al paragrafo 9, le spese per operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell’epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Semplificazione delle modifiche ai programmi operativi

L’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è sostituito per precisare che la Commissione adotta una decisione di approvazione di tutti gli elementi e di ogni futura modifica del programma operativo, salvo taluni elementi che restano di competenza degli Stati membri; il nuovo assetto è espressamente fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5.

Sospensione degli ordini di recupero per i conti 2020

All’articolo 139, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si aggiunge una deroga: per i conti presentati nel 2020 la Commissione non emette ordini di recupero degli importi recuperabili dagli Stati membri. Gli importi non recuperati devono essere utilizzati per accelerare gli investimenti connessi al COVID-19 e ammissibili ai sensi del regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo; tali importi sono poi liquidati o recuperati alla chiusura.

Fondi di mutualizzazione nel FEAMP per crisi sanitarie e altri eventi

Nel regolamento (UE) n. 508/2014 l’articolo 35 è riformulato per ampliare l’ambito dei fondi di mutualizzazione: il FEAMP può contribuire al pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori per perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, emergenze ambientali o costi di salvataggio in mare di pescatori o pescherecci. Gli Stati membri definiscono le regole di costituzione e gestione dei fondi, incluse ammissibilità, pagamenti compensativi, controllo e sanzioni per negligenza; gli eventi devono essere formalmente riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

Soglia minima delle perdite per il sostegno FEAMP

Il sostegno ai fondi di mutualizzazione è concesso solo per coprire perdite superiori al 30% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dei tre anni civili precedenti.

Assicurazioni degli stock per crisi sanitarie pubbliche

All’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 è aggiunta la lettera e), che include le crisi sanitarie pubbliche tra gli eventi per i quali può essere concesso sostegno assicurativo.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturalipolitica di coesioneaiuti alle impresepesca e acquacolturaemergenza sanitaria

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