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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/493

Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio

Normativa europea32020R0493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una nuova base giuridica per il sistema FADO, destinato a raccogliere, aggiornare e mettere a disposizione informazioni su documenti autentici e falsi, inclusi elementi di sicurezza e metodi di falsificazione. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera diventa il soggetto responsabile della gestione operativa del sistema, del suo corretto funzionamento e della qualità delle informazioni inserite. Il testo disciplina inoltre i livelli di accesso, l’uso di dati personali in forma strettamente limitata e pseudonimizzata, gli atti delegati ed esecutivi necessari all’attuazione, nonché il passaggio dal vecchio regime fondato sull’azione comune 98/700/GAI.

Istituisce il sistema online FADO per lo scambio e la gestione di informazioni su documenti autentici e falsi, a supporto della lotta alla frode documentale e di identità, e abroga l’azione comune 98/700/GAI.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al sistema FADO e alle informazioni in esso contenute su documenti di viaggio, identità, soggiorno, stato civile, patenti di guida e libretti di circolazione rilasciati dagli Stati membri o dall’Unione, nonché, facoltativamente, su documenti analoghi rilasciati da parti terze (paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale) e su altri documenti ufficiali correlati. Riguarda in particolare le autorità competenti degli Stati membri in materia di frode documentale, la Commissione, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, talune autorità nazionali pertinenti, e prevede accessi limitati per altre istituzioni/agenzie UE, parti terze e soggetti privati. Non incide sulla competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di passaporti, documenti di viaggio, visti o altri documenti di identità. Si applica negli Stati membri, con le specifiche partecipazioni/esclusioni previste per Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo gli strumenti Schengen richiamati.

Regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO)

Il regolamento istituisce una nuova base giuridica per il sistema europeo FADO, già esistente nell’ambito del Consiglio, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e l’individuazione delle frodi documentali e di identità. Il considerando generale evidenzia che il sistema è uno strumento importante per la sicurezza interna dell’Unione e per l’applicazione dell’acquis di Schengen, in particolare alle frontiere esterne.

Finalità e contesto istituzionale

Il legislatore dell’Unione rileva che la precedente disciplina, fondata sull’azione comune 98/700/GAI, era obsoleta e non più coerente con l’assetto del TFUE. Per questo motivo il regolamento sostituisce la base normativa precedente e affida all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera la gestione operativa del sistema, valorizzando le competenze maturate dall’Agenzia nel contrasto alla frode documentale.

Oggetto del sistema FADO

Ai sensi dell’articolo 1, FADO contiene informazioni su documenti autentici rilasciati da Stati membri, Unione e parti terze, nonché sulle loro versioni false. Il sistema serve a condividere, tra le autorità competenti degli Stati membri, informazioni sugli elementi di sicurezza e sulle caratteristiche di frode dei documenti autentici e falsi; la condivisione è prevista anche verso altri attori, incluso il pubblico.

Ambito materiale dei documenti e contenuti informativi

L’articolo 2 individua come documenti principali quelli di viaggio, identità, soggiorno e stato civile, le patenti di guida e i libretti di circolazione dei veicoli. Il sistema può includere anche altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno di domande di rilascio, sia per documenti emessi dagli Stati membri sia, facoltativamente, da paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale.

Le informazioni conservate comprendono:

  • immagini e facsimili di documenti autentici e relativi elementi di sicurezza;
  • immagini e informazioni sui documenti falsi, compresi falsificati, contraffatti e pseudo-documenti, con le rispettive caratteristiche di frode;
  • sintesi delle tecniche di falsificazione;
  • sintesi degli elementi di sicurezza dei documenti autentici;
  • statistiche sui documenti falsi individuati.

Il sistema può inoltre contenere manuali, elenchi di contatti, informazioni sul riconoscimento dei documenti di viaggio validi, raccomandazioni operative e altre informazioni utili.

Flussi informativi e ruolo dell’Agenzia

Gli Stati membri e l’Unione devono trasmettere senza ritardo all’Agenzia le informazioni sui documenti rientranti nell’ambito principale dell’articolo 2. Stati membri e parti terze possono anche trasmettere informazioni sui documenti aggiuntivi e sulle relative versioni false. L’Agenzia inserisce le informazioni nel sistema, ne cura la tempestività e ne garantisce uniformità e qualità.

Accesso al sistema e livelli di riservatezza

L’architettura del sistema è concepita per differenziare l’accesso in funzione dei destinatari e della sensibilità dei dati. La Commissione, l’Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri in materia di frode documentale hanno un accesso protetto, limitato al principio della necessità di conoscere. Il pubblico può accedere ai facsimili di documenti autentici o a documenti autentici pseudonimizzati.

Una disciplina specifica, demandata ad atti delegati della Commissione, può consentire accessi limitati anche a:

  • altre istituzioni, agenzie e organismi dell’Unione;
  • parti terze, come paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale;
  • soggetti privati, come compagnie aeree e altri vettori.

Gli Stati membri decidono quali autorità nazionali competenti debbano avere accesso al sistema e a quale livello, informandone Commissione e Agenzia.

Protezione dei dati personali

Il regolamento pone limiti stringenti al trattamento dei dati personali. L’Agenzia applica il regolamento (UE) 2018/1725 e può trattare dati personali solo quando ciò sia necessario per la gestione del sistema. Per i documenti autentici, il sistema contiene soltanto i dati personali presenti nei facsimili o dati pseudonimizzati; per i documenti falsi, soltanto i dati necessari a descrivere o illustrare la frode o il metodo di falsificazione.

L’Agenzia deve adottare misure tecniche e organizzative, inclusa la pseudonimizzazione, per garantire la minimizzazione dei dati e impedire l’identificazione di persone fisiche senza l’uso di dati aggiuntivi. I considerando chiariscono che il sistema non deve essere usato per identificare persone fisiche.

Atti di esecuzione e atti delegati

La Commissione dispone di poteri di esecuzione per definire:

  • l’architettura tecnica del sistema FADO;
  • le specifiche tecniche di inserimento e conservazione delle informazioni;
  • le procedure di controllo e verifica;
  • la data di effettiva attuazione del sistema da parte dell’Agenzia.

La fissazione della data di attuazione è subordinata al fatto che siano già stati adottati gli atti tecnici fondamentali, che l’Agenzia abbia notificato l’effettiva implementazione dell’architettura e che sia stato completato il trasferimento delle informazioni dal segretariato generale del Consiglio.

Per l’accesso limitato di ulteriori soggetti, la Commissione è inoltre abilitata ad adottare atti delegati a tempo indeterminato dal 26 aprile 2020. La delega è revocabile da Parlamento europeo o Consiglio; l’atto delegato entra in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due. Prima dell’adozione la Commissione consulta gli esperti degli Stati membri.

Abrogazione del precedente regime e fase transitoria

L’azione comune 98/700/GAI è abrogata con effetto dalla data di effettiva attuazione del sistema FADO da parte dell’Agenzia. Nel periodo transitorio, il segretariato generale del Consiglio trasferisce all’Agenzia le informazioni già contenute nel vecchio sistema, e gli Stati membri acconsentono al trasferimento delle informazioni di loro proprietà.

Ambito territoriale e partecipazione degli Stati non UE

Il regolamento contiene le abituali clausole Schengen: la Danimarca non vi partecipa salvo eventuale decisione di recepimento; l’Irlanda partecipa secondo il regime richiamato; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il testo costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen secondo gli accordi e le decisioni citate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del sistema FADO e finalità

L’articolo 1 istituisce il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO), contenente informazioni sui documenti autentici rilasciati da Stati membri, Unione e parti terze, e sulle relative versioni false. La finalità è contribuire alla lotta contro le frodi documentali e di identità mediante la condivisione di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e con altri attori, compreso il pubblico.

Ambito del contenuto informativo

L’articolo 2 definisce le categorie di documenti trattati: documenti di viaggio, identità, soggiorno e stato civile, patenti di guida e libretti di circolazione, rilasciati dagli Stati membri o dall’Unione, nonché, facoltativamente, da parti terze e altri documenti ufficiali correlati. Elenca inoltre il contenuto informativo: immagini e facsimili dei documenti autentici, elementi di sicurezza, immagini e caratteristiche dei documenti falsi, sintesi delle tecniche di falsificazione, sintesi degli elementi di sicurezza e statistiche sui documenti falsi individuati; possono essere inclusi manuali, elenchi di contatti, informazioni sul riconoscimento dei documenti e raccomandazioni operative.

Trasmissione delle informazioni all’Agenzia

Stati membri e Unione devono trasmettere senza ritardo all’Agenzia le informazioni sui documenti rientranti nel primo comma dell’articolo 2, paragrafo 1. Gli Stati membri e le parti terze possono inoltre trasmettere informazioni sui documenti ulteriori e relativi falsi. L’Agenzia inserisce tali informazioni nel sistema e ne assicura uniformità e qualità.

Gestione del sistema da parte dell’Agenzia

L’articolo 3 attribuisce all’Agenzia il compito di garantire il funzionamento corretto e affidabile del sistema FADO, nonché di fornire sostegno alle autorità competenti degli Stati membri nell’individuazione dei documenti falsi. L’Agenzia è responsabile dell’inserimento tempestivo ed efficiente delle informazioni e della loro uniformità qualitativa.

Accesso al sistema e livelli di riservatezza

L’articolo 4 prevede un’architettura a livelli di accesso: accesso protetto per Commissione, Agenzia e autorità competenti degli Stati membri secondo il principio della necessità di conoscere; accesso pubblico a facsimili di documenti autentici o a documenti autentici pseudonimizzati; accesso limitato, mediante atti delegati, per altre istituzioni/agenzie/organi dell’Unione, per parti terze e per soggetti privati come compagnie aeree e altri vettori. Gli Stati membri determinano le autorità nazionali abilitate e il relativo livello di accesso, notificandolo a Commissione e Agenzia.

Protezione dei dati personali

L’articolo 5 stabilisce che l’Agenzia applica il regolamento (UE) 2018/1725 quando tratta dati personali e li tratta solo se necessario alla gestione del sistema. Per i documenti autentici sono conservati solo dati presenti nei facsimili o dati pseudonimizzati; per i documenti falsi, solo i dati necessari a descrivere o illustrare le caratteristiche della frode o il metodo di falsificazione. L’Agenzia deve adottare misure tecniche e organizzative, inclusa la pseudonimizzazione, per rispettare la minimizzazione dei dati e impedire l’identificazione di persone senza dati aggiuntivi.

Atti di esecuzione e condizioni di attuazione

L’articolo 6 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire l’architettura tecnica del sistema, le specifiche tecniche di inserimento e conservazione delle informazioni, le procedure di controllo e verifica e la data di effettiva attuazione del sistema da parte dell’Agenzia. La data di attuazione può essere fissata solo dopo l’adozione delle misure tecniche di base, la notifica dell’effettiva implementazione dell’architettura e il completamento del trasferimento delle informazioni dal segretariato generale del Consiglio.

Procedura di comitato

L’articolo 7 prevede l’assistenza del comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95; si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Atti delegati per accessi limitati

L’articolo 8 conferisce alla Commissione, a tempo indeterminato dal 26 aprile 2020, il potere di adottare atti delegati che stabiliscano misure di accesso per gli ulteriori soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 4. La delega è revocabile dal Parlamento europeo o dal Consiglio; gli atti delegati sono adottati previa consultazione degli esperti degli Stati membri e entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due.

Abrogazione del vecchio regime e transizione

L’articolo 9 abroga l’azione comune 98/700/GAI con effetto dalla data di effettiva attuazione del sistema FADO da parte dell’Agenzia. Il segretariato generale del Consiglio deve trasferire all’Agenzia le informazioni contenute nel vecchio sistema, e gli Stati membri acconsentono al trasferimento delle informazioni di loro proprietà nel nuovo sistema.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza internacooperazione di poliziaacquis di schengenprotezione dei datipolitica dei visti e documenti di viaggio

Testo integrale

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