Regolamento (UE) 2020/743
Regolamento delegato (UE) 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per introdurre una regola più favorevole nel calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli quando le perdite sono dovute a fitopatie o infestazioni parassitarie. In tali casi, se il prodotto si deprezza di almeno il 35 % e l’organizzazione dimostra di avere adottato le misure preventive necessarie, il valore della produzione commercializzata è considerato pari all’85 % del valore del periodo di riferimento precedente. La modifica mira a limitare gli effetti economici negativi sulle organizzazioni e a preservarne il riconoscimento e il livello di aiuto dell’Unione.
Modifica le regole sul calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo in caso di perdite causate da fitopatie o infestazioni parassitarie.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore degli ortofrutticoli nell’Unione europea, con effetti sul calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell’aiuto finanziario dell’Unione e del rispetto del valore minimo di produzione commercializzata. Riguarda i casi in cui un prodotto subisca una deprezzazione di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione e che esulano dal suo controllo. La disciplina è applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del calcolo del valore della produzione commercializzata in caso di danni fitosanitari
Il regolamento delegato (UE) 2020/743 interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/891, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. La finalità è introdurre una maggiore flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli quando la produzione è colpita da fitopatie o infestazioni parassitarie, fenomeni che negli ultimi anni hanno inciso in modo crescente sulla produzione nell’Unione.
Contesto e ratio della modifica
La Commissione richiama, nei considerando, casi concreti di danni causati da Xylella fastidiosa, ToBRFV, Eurytoma schreineri e dalla cimice marmorata asiatica, con effetti significativi su diverse produzioni e su alcune aree dell’Unione, in particolare in Italia. Tali eventi incidono non solo sul valore della produzione commercializzata, ma anche sull’ammontare dell’aiuto dell’Unione per l’anno successivo, poiché tale aiuto è calcolato in percentuale sul valore della produzione commercializzata. In caso di perdite rilevanti, le organizzazioni rischiano inoltre di non soddisfare più il valore minimo di produzione commercializzata richiesto per il riconoscimento, con conseguente rischio di perdita del riconoscimento stesso e di una doppia penalizzazione economica.
Regola generale e nuova deroga per fitopatie e infestazioni parassitarie
Il nuovo articolo 23, paragrafo 4, distingue due ipotesi:
- se il deprezzamento di almeno il 35 % deriva da motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione e che esulano dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata è considerato pari al 65 % del valore del precedente periodo di riferimento;
- se il deprezzamento di almeno il 35 % è causato da fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione e che esulano dal suo controllo, il valore è considerato pari all’85 % del valore del precedente periodo di riferimento.
La seconda ipotesi rappresenta l’innovazione centrale del regolamento: la soglia del 65 % è ritenuta insufficiente nei casi di danni fitosanitari, tenuto conto della maggiore frequenza e gravità di tali eventi rispetto ai danni meteorologici.
Condizioni per accedere al trattamento favorevole
L’organizzazione di produttori deve dimostrare all’autorità competente dello Stato membro interessato:
- che il deprezzamento è dovuto a fitopatie o infestazioni parassitarie;
- che tali eventi non sono imputabili alla sua responsabilità e sono al di fuori del suo controllo;
- che sono state adottate le misure preventive necessarie contro la specifica fitopatia o infestazione.
Nei considerando sono menzionate, a titolo esemplificativo, misure quali reti di protezione, controllo degli organismi nocivi e delle malattie, lotta biologica e altre misure analoghe atte a ridurre la comparsa di organismi nocivi e i danni alla produzione.
Incidenza sul riconoscimento e sull’aiuto dell’Unione
La modifica è concepita per evitare che le organizzazioni che abbiano investito in prevenzione subiscano una duplice conseguenza sfavorevole: da un lato la perdita di valore della produzione e, dall’altro, una riduzione drastica dell’aiuto finanziario dell’Unione nell’anno successivo. Inoltre, l’applicazione della nuova regola rileva anche ai fini della verifica del valore minimo della produzione commercializzata previsto dall’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo criterio di calcolo in caso di danni fitosanitari
L’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è sostituito. Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto è considerato pari all’85 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento.
Condizione probatoria e misure preventive
Per beneficiare della regola agevolata, l’organizzazione di produttori deve dimostrare all’autorità competente dello Stato membro interessato di aver adottato le misure preventive necessarie contro la fitopatia o l’infestazione parassitaria in questione.
Conferma della disciplina generale per altri motivi non imputabili
Per i casi di deprezzamento di almeno il 35 % dovuti a motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione e che esulano dal suo controllo, ma diversi da fitopatie o infestazioni parassitarie, resta applicabile la regola del 65 % del valore registrato nel precedente periodo di riferimento.
Effetti sul valore minimo di produzione commercializzata
Il nuovo paragrafo 4 si applica anche per determinare la conformità al valore minimo della produzione commercializzata di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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