Regolamento (UE) 2020/466
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure temporanee e straordinarie per consentire agli Stati membri di continuare a svolgere i controlli ufficiali durante l’emergenza COVID-19, nonostante le gravi difficoltà operative dovute alle restrizioni alla circolazione. Le deroghe riguardano, in particolare, l’impiego di personale autorizzato che operi a distanza, l’utilizzo di copie elettroniche dei certificati e degli attestati ufficiali e il ricorso temporaneo ad altri laboratori designati. Il tutto è subordinato a obblighi di informazione verso la Commissione e gli altri Stati membri ed è limitato nel tempo fino al 1 giugno 2020.
Misure temporanee per consentire, in deroga, lo svolgimento di controlli ufficiali e attività ufficiali durante la crisi COVID-19, in presenza di gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione che, a causa della pandemia da COVID-19, incontrano gravi disfunzioni nei propri sistemi di controllo e intendono avvalersi delle misure temporanee previste dal regolamento. Riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625, in particolare nei settori della salute e del benessere degli animali, della sanità delle piante, degli alimenti e dei mangimi, nonché delle certificazioni ufficiali e degli attestati ufficiali relativi a partite di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali, alimenti e mangimi. Le misure sono eccezionali, temporanee e applicabili fino al 1 giugno 2020; sono rilevanti anche per gli scambi intra-UE e, per i documenti richiamati, per i movimenti verso l’Unione. Non si introduce un regime generale permanente, ma una deroga limitata alla gestione dell’emergenza.
Misure temporanee per i controlli ufficiali durante la COVID-19
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione introduce una disciplina eccezionale e limitata nel tempo per garantire la continuità dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nel contesto della crisi COVID-19. La misura è adottata alla luce delle gravi difficoltà operative degli Stati membri, dovute soprattutto alle restrizioni alla circolazione del personale e alla conseguente impossibilità di svolgere in modo ordinario attività che richiedono presenza fisica, firma di documenti cartacei o utilizzo di laboratori ufficiali.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e richiama espressamente il potere della Commissione di adottare misure temporanee quando vi siano prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro. I considerando evidenziano anche l’esigenza di non compromettere il corretto funzionamento del mercato unico e la circolazione delle merci, pur mantenendo adeguati livelli di tutela della salute umana, animale e vegetale e del benessere animale.
Ambito materiale e soggetti interessati
Le misure riguardano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nel sistema previsto dal regolamento (UE) 2017/625, con particolare impatto su:
- esami clinici degli animali;
- controlli su prodotti di origine animale;
- controlli su piante e prodotti vegetali;
- controlli su alimenti e mangimi di origine non animale;
- prove di laboratorio effettuate da laboratori ufficiali;
- controlli connessi a certificati ufficiali e attestati ufficiali per animali, materiale germinale e altre partite rilevanti.
Il regolamento è destinato agli Stati membri che decidano di avvalersi delle misure temporanee; essi devono prima informare la Commissione e gli altri Stati membri e adottare misure per rimediare alle difficoltà operative. Non è quindi una deroga automatica e generalizzata, ma una facoltà condizionata alla presenza di effettive disfunzioni e alla relativa comunicazione.
Deroghe operative sui controlli ufficiali
Una prima deroga rilevante è contenuta nell’articolo 3, che consente l’esecuzione dei controlli ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate dall’autorità competente. Tali persone devono possedere qualifiche, formazione ed esperienza pratica adeguate, mantenere un contatto costante con l’autorità competente tramite qualsiasi mezzo disponibile e operare secondo le istruzioni ricevute. Restano fermi i requisiti di imparzialità e assenza di conflitti di interesse.
Certificati e attestati ufficiali in formato elettronico
L’articolo 4 introduce una soluzione temporanea per i certificati e attestati ufficiali. I controlli possono essere svolti su copia elettronica del documento originale o su un formato elettronico elaborato e trasmesso in Traces, a condizione che il soggetto responsabile della presentazione dichiari che l’originale sarà trasmesso appena tecnicamente possibile. L’autorità competente deve comunque valutare il rischio di non conformità e tenere conto dei precedenti dell’operatore rispetto ai controlli ufficiali e alla conformità normativa.
Laboratori e interazioni con gli operatori
L’articolo 5 consente che analisi, prove o diagnosi che normalmente competono ai laboratori ufficiali siano effettuate, in via eccezionale, da qualsiasi laboratorio designato temporaneamente dall’autorità competente. Inoltre, le riunioni fisiche con operatori e personale possono essere sostituite da mezzi di comunicazione a distanza, in relazione ai metodi e alle tecniche di controllo ufficiale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625.
Durata, efficacia e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 1 giugno 2020. La sua natura è espressamente temporanea e strettamente collegata alla gestione dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di assicurare continuità ai controlli senza compromettere la protezione dei beni giuridici tutelati dalla normativa UE di settore.
Disposizioni principali
Finalità e presupposto delle misure temporanee
L’articolo 1 stabilisce misure temporanee per contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante, nonché per il benessere degli animali, al fine di far fronte a gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri connesse alla crisi COVID-19. I considerando chiariscono che la base giuridica è l’articolo 141, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che consente misure di esecuzione in presenza di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.
Obbligo di informazione degli Stati membri
L’articolo 2 prevede che gli Stati membri che intendono applicare le misure temporanee informino la Commissione e gli altri Stati membri sia dell’uso delle misure sia delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali conformemente al regolamento (UE) 2017/625.
Controlli effettuati da persone autorizzate a distanza
L’articolo 3 consente, in via eccezionale, che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano svolti da una o più persone fisiche specificamente autorizzate dall’autorità competente in base a qualifiche, formazione ed esperienza pratica. Tali persone devono essere in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile, seguire le istruzioni ricevute, agire in modo imparziale e non trovarsi in conflitto di interessi.
Uso di copie elettroniche e formati elettronici dei certificati
L’articolo 4 consente, in via eccezionale, di effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali relativi a certificati ufficiali e attestati ufficiali sulla base di una copia elettronica dei documenti originali o di un formato elettronico elaborato e trasmesso in Traces. La persona responsabile della presentazione del documento deve dichiarare che l’originale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile. L’autorità competente deve inoltre valutare il rischio di non conformità delle merci o degli animali e i precedenti dell’operatore in relazione ai controlli ufficiali e alla conformità alla normativa richiamata dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Deroghe per analisi, prove, diagnosi e riunioni con gli operatori
L’articolo 5 prevede che, in via eccezionale, le analisi, le prove o le diagnosi normalmente spettanti ai laboratori ufficiali possano essere eseguite da qualsiasi laboratorio designato temporaneamente dall’autorità competente. Inoltre, le riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale, nel contesto dei metodi e delle tecniche di controllo ufficiale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, possono svolgersi mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.
Durata di applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 6 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi fino al 1 giugno 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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