Regolamento (UE) 2020/461
Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento amplia il perimetro del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per consentire interventi anche in caso di gravi emergenze di sanità pubblica, come la pandemia di COVID-19, oltre che per le catastrofi naturali già contemplate. Definisce le nuove soglie quantitative di ammissibilità, le tipologie di spesa finanziabili e rafforza le regole su anticipi e controllo finale dell’utilizzo delle risorse. L’intervento dell’Unione resta sussidiario, su richiesta dello Stato interessato e limitato a coprire una parte delle spese pubbliche necessarie per le operazioni di emergenza e ripristino. Il regolamento modifica quindi il regolamento (CE) n. 2012/2002 senza sostituirlo integralmente.
Modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 sul Fondo di solidarietà dell’Unione europea per estendere l’assistenza finanziaria anche alle gravi emergenze di sanità pubblica e rafforzare le regole su anticipi e rendicontazione.
Ambito di applicazione
Si applica al Fondo di solidarietà dell’Unione europea e ai soggetti che possono richiederne l’intervento: gli Stati membri e i paesi con cui sono in corso i negoziati di adesione all’Unione, definiti come "Stati ammissibili". Riguarda le catastrofi naturali gravi o regionali e, per la novità introdotta, le gravi emergenze di sanità pubblica verificatesi nel territorio dello Stato ammissibile; include anche il caso di catastrofe naturale in uno Stato limitrofo ammissibile quando la catastrofe abbia effetti anche sullo Stato interessato. L’assistenza è concessa solo su richiesta dello Stato colpito ed è limitata a una quota della spesa pubblica sostenuta per operazioni essenziali di emergenza e recupero. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente negli Stati membri.
Modifica del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per le emergenze sanitarie
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 2012/2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, per estenderne la portata alle gravi emergenze di sanità pubblica. La ratio è quella di consentire un sostegno finanziario rapido dell’Unione quando uno Stato ammissibile non sia in grado di fronteggiare da solo gli effetti di una crisi particolarmente grave, in coerenza con i principi di sussidiarietà e proporzionalità richiamati nei considerando.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
L’intervento del Fondo può essere richiesto da uno Stato membro o da un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all’Unione, definiti dal testo come "Stato ammissibile". La mobilitazione è prevista quando si producono serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sulla salute umana, sull’ambiente naturale o sull’economia di una o più regioni dello Stato ammissibile.
La base dell’intervento resta duplice:
- catastrofe naturale grave o regionale;
- grave emergenza di sanità pubblica sul territorio dello Stato ammissibile.
È inoltre prevista la possibilità di mobilitare il Fondo per una catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisca anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo. L’assistenza è concessa solo su domanda dello Stato colpito, e la Commissione deve garantire un trattamento equo delle domande.
Definizioni e soglie quantitative
Il regolamento introduce una definizione autonoma di "grave emergenza di sanità pubblica": si tratta di un pericolo potenzialmente letale o comunque grave, di origine biologica, che compromette gravemente la salute umana e richiede interventi decisi per contenerne la diffusione. La soglia economica per l’ammissibilità è fissata a un onere finanziario pubblico stimato superiore a 1.500.000.000 EUR a prezzi 2011 oppure superiore allo 0,3 % del RNL dello Stato ammissibile.
Per le catastrofi naturali restano rilevanti le soglie già tipizzate nel testo modificato:
- "catastrofe naturale grave": danni diretti oltre 3.000.000.000 EUR a prezzi 2011 o superiori allo 0,6 % del RNL;
- "catastrofe naturale regionale": danni diretti superiori all’1,5 % del PIL di una regione NUTS 2;
- per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, la soglia regionale è ridotta all’1 % del PIL.
Se una catastrofe interessa più regioni NUTS 2, la soglia va applicata alla media ponderata del PIL delle regioni interessate in base alla ripartizione dei danni totali. Ai fini della quantificazione delle soglie, si utilizzano dati statistici armonizzati di Eurostat.
Spese e operazioni finanziabili
Il Fondo concede un unico contributo finanziario per ogni catastrofe o emergenza ammissibile. Il contributo è destinato a integrare gli sforzi nazionali e a coprire parte delle spese pubbliche sostenute per operazioni essenziali di emergenza e recupero.
Le operazioni finanziabili sono indicate in modo puntuale e comprendono:
- ripristino della funzionalità di infrastrutture e impianti nei settori energia, acqua, acque reflue, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione;
- misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso;
- messa in sicurezza di infrastrutture di prevenzione e protezione del patrimonio culturale;
- ripulitura delle zone danneggiate, comprese quelle naturali, e ripristino immediato per limitare gli effetti dell’erosione del suolo;
- misure per fornire rapidamente assistenza, anche medica, alla popolazione colpita da una grave emergenza di sanità pubblica e per proteggerla dal rischio di contagio o diffusione della malattia.
Regole sul ripristino delle infrastrutture e sulle misure abitative
Il testo chiarisce che, per "ripristino della funzionalità", deve intendersi il ritorno delle infrastrutture e degli impianti alle condizioni precedenti alla catastrofe naturale. Se ciò non è giuridicamente possibile o economicamente giustificato, oppure se lo Stato beneficiario sceglie di spostare l’infrastruttura o di migliorarla per aumentarne la resistenza alle future catastrofi, il Fondo può contribuire solo fino alla stima dei costi necessari per ristabilire lo status quo ante.
I costi eccedenti restano a carico dello Stato beneficiario, con fondi propri o, se possibile, con altri fondi dell’Unione. Quanto alle "misure provvisorie di alloggio", esse devono durare fino al rientro della popolazione colpita nelle abitazioni originarie riparate o ricostruite.
Anticipi e rapidità dell’intervento
Per rendere più tempestiva la risposta finanziaria, l’articolo 4 bis, paragrafo 2, viene sostituito e l’anticipo viene rafforzato. L’importo dell’anticipo non può superare il 25 % del contributo finanziario previsto e, in ogni caso, non può eccedere 100.000.000 EUR.
Una volta determinato l’importo finale del contributo, la Commissione deve tener conto dell’anticipo nel saldo e recuperare eventuali somme indebitamente versate.
Rendicontazione, controlli e chiusura dell’assistenza
Il regolamento rafforza anche la fase di controllo successivo. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di 18 mesi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lo Stato beneficiario deve presentare una relazione di attuazione corredata da una dichiarazione giustificativa delle spese.
La relazione deve indicare anche gli altri finanziamenti ricevuti per le operazioni interessate, inclusi:
- rimborsi assicurativi;
- indennizzi ottenuti da terzi.
Inoltre, essa deve descrivere, a seconda del tipo di evento:
- le misure di prevenzione adottate o proposte per limitare futuri danni, compreso l’uso dei fondi strutturali e di investimento europei;
- lo stato di attuazione della normativa UE pertinente in materia di prevenzione e gestione dei rischi;
- l’esperienza acquisita e i provvedimenti su protezione dell’ambiente e resilienza rispetto ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alle emergenze sanitarie;
- ogni altra informazione rilevante sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate.
La relazione deve inoltre essere accompagnata dal parere di un organismo di revisione contabile indipendente, redatto secondo norme di revisione internazionalmente riconosciute, che certifichi che la dichiarazione giustificativa delle spese offre un quadro fedele e che il contributo del Fondo è legale e regolare ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Terminata la procedura, la Commissione procede alla chiusura dell’assistenza.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nei considerando viene inoltre richiamata, in ragione dell’urgenza connessa alla crisi COVID-19, l’eccezione al termine di otto settimane del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito del Fondo alle emergenze sanitarie
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002 è sostituito per prevedere che il Fondo possa essere mobilitato, su richiesta di uno Stato membro o di un paese candidato in negoziato di adesione, in caso di serie ripercussioni su condizioni di vita, salute umana, ambiente naturale o economia derivanti da: a) catastrofe naturale grave o regionale; oppure b) grave emergenza di sanità pubblica. È chiarito che i danni diretti causati come conseguenza diretta di una catastrofe naturale rientrano nei danni della catastrofe stessa.
Definizioni e soglie di ammissibilità
Sono introdotte o confermate le definizioni di "catastrofe naturale grave" e "catastrofe naturale regionale". La prima richiede danni diretti stimati a oltre 3.000.000.000 EUR a prezzi 2011 oppure superiori allo 0,6 % del RNL dello Stato ammissibile. La seconda richiede danni diretti superiori all’1,5 % del PIL di una regione NUTS 2; per le regioni ultraperiferiche la soglia scende all’1 % del PIL. Per "grave emergenza di sanità pubblica" si intende un pericolo di origine biologica, potenzialmente letale o comunque grave, che compromette gravemente la salute umana e comporta un onere finanziario pubblico stimato a oltre 1.500.000.000 EUR a prezzi 2011 oppure superiore allo 0,3 % del RNL.
Casi particolari e dati statistici
Il Fondo può essere mobilitato anche per una catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisca contemporaneamente una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo. Ai fini della valutazione delle soglie si usano dati statistici armonizzati forniti da Eurostat.
Tipologie di spese e operazioni finanziabili
L’assistenza consiste in un contributo finanziario unico per ciascuna catastrofe o emergenza ammissibile, volto a coprire parte delle spese pubbliche per operazioni essenziali di emergenza e recupero. Le operazioni finanziabili comprendono: ripristino della funzionalità di infrastrutture e impianti nei settori energia, acqua, acque reflue, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione; alloggi temporanei e servizi di soccorso; messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e protezione del patrimonio culturale; ripulitura e ripristino immediato delle aree danneggiate; misure di assistenza, anche medica, e di protezione della popolazione in caso di grave emergenza di sanità pubblica.
Regole sul ripristino e sui costi eccedenti
Per il ripristino della funzionalità, il Fondo copre il ritorno allo status quo ante delle infrastrutture e degli impianti. Se il ripristino originario non è giuridicamente possibile o economicamente giustificato, oppure se lo Stato beneficiario decide di spostare o migliorare l’infrastruttura per aumentare la resilienza, il Fondo contribuisce solo fino al costo stimato del ripristino allo stato precedente. L’eventuale eccedenza è a carico dello Stato beneficiario con fondi propri o, se possibile, con altri fondi dell’Unione. Le misure provvisorie di alloggio durano fino al rientro nelle abitazioni originarie riparate o ricostruite.
Anticipi più elevati
L’articolo 4 bis, paragrafo 2, è sostituito prevedendo che l’anticipo non superi il 25 % dell’importo del contributo finanziario previsto e, in ogni caso, non possa eccedere 100.000.000 EUR. Una volta determinato l’importo finale del contributo, la Commissione tiene conto dell’anticipo nel saldo e recupera gli anticipi versati indebitamente.
Relazione di attuazione e chiusura dell’assistenza
Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di 18 mesi previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lo Stato beneficiario presenta una relazione sull’attuazione del contributo del Fondo, accompagnata da una dichiarazione giustificativa delle spese. La relazione indica anche altri finanziamenti ricevuti, inclusi rimborsi assicurativi e indennizzi da terzi, e descrive misure di prevenzione, stato di attuazione della normativa UE rilevante, insegnamenti tratti e provvedimenti su ambiente, resilienza climatica, catastrofi naturali ed emergenze sanitarie. La relazione deve essere corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente, redatto secondo norme di revisione internazionalmente riconosciute, che attesti la veridicità del rendiconto e la legittimità/regolarità del contributo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Al termine della procedura, la Commissione chiude l’assistenza del Fondo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale richiama anche l’eccezione, legata all’urgenza COVID-19, al termine di otto settimane previsto dal protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali.
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