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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/465

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/465 della Commissione del 30 marzo 2020 recante misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli nelle regioni italiane Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, in considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)

Normativa europea32020R0465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce misure straordinarie per sostenere le organizzazioni di produttori ortofrutticoli di sei regioni italiane gravemente danneggiate dalla cimice marmorata asiatica nel 2019. L’intervento modifica, in via temporanea, le regole sugli aiuti finanziari dell’Unione per i fondi di mutualizzazione e per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di compensare le perdite di reddito e rafforzare la resilienza delle organizzazioni coinvolte. Le misure si applicano retroattivamente dal 1o gennaio 2020 e restano valide fino al 31 dicembre 2020.

Misure di emergenza a favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di alcune regioni italiane colpite dalla cimice marmorata asiatica, con aumento temporaneo degli aiuti e dei massimali UE per i programmi operativi.

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente alle organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo che operano nelle regioni italiane Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, limitatamente alla produzione ortofrutticola del 2019 colpita dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys). Le misure incidono sui fondi di mutualizzazione e sui programmi operativi finanziati nell’ambito dell’OCM agricola; il regolamento si applica dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli colpite dalla cimice marmorata asiatica

Il regolamento adotta misure straordinarie e temporanee a favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di alcune regioni del Nord Italia colpite nel 2019 da gravi danni causati dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys). La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo che la situazione integri un problema specifico non riconducibile né a turbative di mercato né a misure fitosanitarie di emergenza ai sensi degli articoli 219 e 220 dello stesso regolamento.

Contesto e ragioni dell’intervento

I considerando evidenziano che la cimice asiatica, introdotta accidentalmente nell’Unione attraverso il commercio internazionale, ha provocato nel 2019 pesanti perdite di produzione in diverse colture ortofrutticole, tra cui pere, pesche, nettarine, mele, kiwi, ciliegie e albicocche. I prodotti danneggiati risultano inutilizzabili sia per il consumo sia per la trasformazione, con perdite stimate in circa 500 milioni di EUR per il solo 2019. Le organizzazioni di produttori hanno sostenuto contemporaneamente costi rilevanti per misure preventive e perdite di produzione, con conseguente riduzione del valore della produzione commercializzata, tensioni sulla loro stabilità finanziaria e rischio di perdita del riconoscimento.

Ambito di applicazione

L’ambito soggettivo è limitato alle organizzazioni di produttori riconosciute che operano nelle regioni Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, e che nel 2019 hanno subito danni alla produzione ortofrutticola a causa della cimice marmorata asiatica (art. 1). La disciplina riguarda il settore ortofrutticolo e, in particolare, i programmi operativi e i fondi di mutualizzazione previsti dalla normativa OCM agricola.

Misure finanziarie eccezionali

L’articolo 2 introduce tre interventi principali. In primo luogo, l’aiuto finanziario dell’Unione per i fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 viene esteso anche al sostegno del capitale iniziale del fondo; tale sostegno deve servire a compensare le perdite di reddito dei produttori aderenti causate dai danni della cimice asiatica. In secondo luogo, il massimale del 4,6% del valore della produzione commercializzata previsto per le misure di prevenzione e gestione delle crisi viene aumentato dello 0,4%, così da consentire un utilizzo più ampio di tali strumenti contro i danni causati dall’infestazione. In terzo luogo, su richiesta delle organizzazioni di produttori, il limite del 50% dell’aiuto finanziario dell’Unione è elevato al 60% per le misure dei programmi operativi destinate alla lotta contro la cimice asiatica.

Finalità pratica delle misure

Le misure sono concepite per rafforzare la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, aumentarne la resilienza e preservarne la capacità di attuare i programmi operativi negli anni successivi. Il considerando segnala inoltre che l’incremento delle risorse disponibili serve a migliorare l’accesso ai fondi di mutualizzazione e ad altre misure di prevenzione e gestione delle crisi, senza estendere l’intervento alle associazioni di organizzazioni di produttori, ritenute non direttamente interessate dal problema specifico.

Entrata in vigore, applicazione e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. La retroattività è giustificata dalla necessità di consentire alle organizzazioni di produttori di inserire tempestivamente le misure nei programmi operativi del 2020 e di far fronte con urgenza ai danni subiti. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento riguarda le organizzazioni di produttori riconosciute che operano in Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, purché la loro produzione ortofrutticola nel 2019 sia stata colpita dalla cimice marmorata asiatica (art. 1).

Sostegno ai fondi di mutualizzazione

L’aiuto finanziario dell’Unione per i fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende anche il sostegno al capitale iniziale del fondo. Il sostegno è destinato a compensare le perdite di reddito dei produttori aderenti dovute ai danni alla produzione ortofrutticola causati dalla cimice asiatica (art. 2, par. 1).

Aumento del massimale per prevenzione e gestione delle crisi

Il massimale del 4,6% del valore della produzione commercializzata previsto dall’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è aumentato dello 0,4%, e tale quota aggiuntiva deve essere utilizzata per misure di prevenzione e gestione delle crisi volte a far fronte ai danni causati dalla cimice asiatica nelle regioni interessate (art. 2, par. 2).

Aumento del tasso di cofinanziamento UE

Su richiesta delle organizzazioni di produttori, il limite del 50% dell’aiuto finanziario dell’Unione previsto dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è elevato al 60% per le misure dei programmi operativi destinate a lottare contro la cimice asiatica nelle regioni interessate (art. 2, par. 3).

Durata di applicazione e retroattività

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 3).

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato e finanziamenti uefitosanitariogestione delle crisi

Testo integrale

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