Regolamento (UE) 2020/459
Regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea alle regole ordinarie sulle bande orarie aeroportuali per evitare che le cancellazioni di voli dovute al COVID-19 facciano perdere ai vettori aerei la priorità storica sulle slot non utilizzate. La misura copre un periodo definito e prevede anche una disciplina specifica per i collegamenti con la Cina continentale e Hong Kong nella fase iniziale dell’epidemia. Il testo attribuisce inoltre alla Commissione il potere di prorogare il periodo di applicazione mediante atti delegati, con monitoraggio costante della situazione e meccanismi di urgenza e controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Misure temporanee per il settore aereo che considerano come operate le bande orarie aeroportuali non utilizzate a causa dell’epidemia di COVID-19, modificando il regolamento (CEE) n. 95/93.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei e ai coordinatori degli aeroporti coordinati nell’Unione europea, con riferimento all’assegnazione e al mantenimento della priorità storica delle bande orarie aeroportuali ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93. Riguarda in particolare le bande orarie assegnate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 24 ottobre 2020, nonché, per i collegamenti tra aeroporti dell’Unione e aeroporti della Repubblica popolare cinese o della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, le bande orarie assegnate tra il 23 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020. Per le bande orarie con data posteriore all’8 aprile 2020, la disciplina si applica solo se le bande orarie non utilizzate sono state rese disponibili al coordinatore per la riassegnazione. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Regolamento (UE) 2020/459: deroga COVID-19 sulle bande orarie aeroportuali
Il regolamento interviene sul sistema delle bande orarie aeroportuali disciplinato dal regolamento (CEE) n. 95/93, per attenuare gli effetti dell’epidemia di COVID-19 sul trasporto aereo. I considerando evidenziano la forte riduzione della domanda, le cancellazioni dei voli e il rischio che i vettori perdano la priorità storica sulle slot non utilizzate nonostante l’impossibilità di operare i servizi per cause indipendenti dalla loro volontà.
Contesto e finalità
La misura risponde all’esigenza di evitare che il mancato utilizzo delle bande orarie, imposto o indotto dalla crisi sanitaria, comporti la perdita dei diritti di priorità storica che normalmente maturano solo con l’uso di almeno l’80 % della serie di slot assegnati. Il legislatore UE sottolinea inoltre l’opportunità di evitare voli vuoti o quasi vuoti effettuati soltanto per conservare le bande orarie, con conseguenti effetti negativi sulla solidità finanziaria delle compagnie e sull’ambiente.
Modifica del regolamento (CEE) n. 95/93
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 95/93. In via generale, i coordinatori devono considerare operate le bande orarie assegnate nel periodo dal 1° marzo 2020 al 24 ottobre 2020 ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2. Tale effetto è rilevante per la conservazione della priorità storica del vettore aereo inizialmente assegnatario.
Per i collegamenti tra aeroporti dell’Unione e aeroporti della Repubblica popolare cinese o della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, la stessa regola si applica anche alle bande orarie assegnate dal 23 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020. Il regolamento precisa inoltre che, per le bande orarie con data successiva all’8 aprile 2020, la disciplina opera solo se le bande orarie non utilizzate sono state rese disponibili al coordinatore per la riassegnazione ad altri vettori.
Possibile proroga del periodo di applicazione
La Commissione deve monitorare costantemente la situazione sulla base dei dati Eurocontrol e dei migliori dati scientifici disponibili. Se constata che la riduzione del traffico aereo rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente persiste, o è probabile che persista, e che ciò è dovuto all’impatto del COVID-19, può adottare atti delegati per modificare il periodo indicato nell’articolo 10 bis. Entro il 15 settembre 2020 la Commissione deve presentare una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio; se necessario, deve adottare quanto prima l’atto delegato di proroga.
Delega, controllo politico e urgenza
Gli articoli 12 bis e 12 ter disciplinano la delega di potere alla Commissione. La delega vale fino al 2 aprile 2021 e può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Prima di adottare l’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri e notifica contemporaneamente l’atto alle istituzioni legislative.
Gli atti delegati entrano in vigore solo se non vengono sollevate obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. In caso di necessità derivante da un impatto prolungato della pandemia sul settore dell’aviazione civile, può applicarsi la procedura d’urgenza: l’atto entra immediatamente in vigore ma cessa di produrre effetti se Parlamento europeo o Consiglio formulano obiezioni, con obbligo per la Commissione di abrogarlo immediatamente.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga temporanea sul mancato utilizzo delle bande orarie
L’articolo 10 bis sostituito prevede che i coordinatori considerino operate, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93, le bande orarie assegnate nel periodo dal 1° marzo 2020 al 24 ottobre 2020, anche se non effettivamente utilizzate dal vettore inizialmente assegnatario.
Regime specifico per Cina e Hong Kong nel periodo iniziale
Per le bande orarie assegnate dal 23 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 relative a servizi aerei tra aeroporti dell’Unione e aeroporti della Repubblica popolare cinese o della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, i coordinatori devono parimenti considerarle operate ai fini del mantenimento della priorità storica.
Condizione per le bande orarie successive all’8 aprile 2020
Per le bande orarie con data posteriore all’8 aprile 2020, la regola del paragrafo 1 si applica solo alle bande orarie non utilizzate che siano state messe a disposizione del coordinatore per essere riassegnate ad altri vettori aerei.
Proroga del periodo di applicazione mediante atti delegati
La Commissione, sulla base dei dati Eurocontrol e delle migliori informazioni scientifiche disponibili, può adottare atti delegati per modificare il periodo di applicazione della misura se la riduzione del traffico aereo persiste ed è probabile che persista a causa dell’impatto del COVID-19. La Commissione deve monitorare costantemente la situazione e presentare una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 settembre 2020.
Delega di potere alla Commissione
L’articolo 12 bis conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 10 bis fino al 2 aprile 2021. Parlamento europeo e Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento; la revoca produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione o da una data successiva indicata e non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Prima dell’adozione, la Commissione consulta esperti designati dagli Stati membri e notifica contestualmente l’atto a Parlamento e Consiglio.
Controllo degli atti delegati e termini di obiezione
Gli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 10 bis entrano in vigore solo se entro due mesi dalla notifica né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni, oppure se entrambi comunicano di non volerle sollevare prima della scadenza del termine. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Procedura d’urgenza per gli atti delegati
In caso di impatto prolungato dell’epidemia di COVID-19 sul settore dell’aviazione civile nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza possono giustificare l’applicazione della procedura d’urgenza di cui all’articolo 12 ter. Gli atti delegati entrano immediatamente in vigore e si applicano finché non siano sollevate obiezioni; se Parlamento europeo o Consiglio sollevano obiezioni, la Commissione deve abrogare immediatamente l’atto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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