Cassazione Penale, Sentenza n. 4626/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Parma (art. 444 c.p.p.) con cui, su richiesta concorde delle parti, era stata inflitta la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 7.000 euro di multa per plurime cessioni di stupefacenti unificate per continuazione. L'unico motivo dedotto censura l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, applicata d'ufficio dal giudice senza indicazione della durata (perpetua o temporanea) e senza i presupposti di legge: il ricorrente sostiene che, ai fini dell'art. 29 c.p., in caso di reati in continuazione occorre riferirsi alla pena del reato più grave dopo la diminuzione spettante per la scelta del rito e non alla pena complessiva aumentata per la continuazione, per cui il requisito della reclusione non inferiore a tre anni non sarebbe raggiunto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur essendo la pena accessoria risultante soltanto nella motivazione, dispositivo e motivazione erano stati formati e pubblicati contestualmente (art. 544 c.p.p.), sicché la statuizione è parte integrante della pronuncia e impugnabile. Stabilito che, ai fini dell'applicabilità dell'interdizione temporanea prevista dall'art. 29 c.p., in caso di continuazione va considerata la pena del reato più grave come risultante dopo la diminuzione per scelta del rito (escludendo l'aumento per la continuazione), la Corte ha verificato che la pena riferibile al reato più grave era di due anni di reclusione e, con la diminuzione per il rito, risultava pari a un anno e quattro mesi: inferiore ai tre anni richiesti dall'art. 29. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e, avvalendosi dei poteri dell'art. 620 lett. l) c.p.p., l'ha eliminata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 29 cod. pen.
Prevede l'interdizione temporanea dai pubblici uffici come pena accessoria automatica per condanne alla reclusione non inferiori a tre anni; la Corte interpreta che, in caso di più reati unificati per continuazione, per verificare il requisito dei "non inferiori a tre anni" si deve fare riferimento alla pena del reato più grave come determinata dopo la diminuzione per la scelta del rito e non alla pena complessiva aumentata per continuazione.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma che qualifica i reati di cessione di sostanze stupefacenti; richiamata per il tipo di fattispecie oggetto del processo (cessione di hashish e marijuana).
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento; qui il procedimento è stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta concorde delle parti.
art. 544 primo comma cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità di formazione e pubblicazione contestuale di dispositivo e motivazione; la Corte ne trae la conseguenza che le statuizioni contenute nella motivazione, se il provvedimento è unico, sono parte integrante della pronuncia e possono essere impugnate.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Elenca i motivi deducibili innanzi alla Corte di Cassazione nei procedimenti di patteggiamento; la Corte ritiene ricompresa la questione della pena accessoria illegale tra i motivi di legittimità esperibili.
art. 81 cod. pen.
Prevede l'aumento di pena per il cumulo/continuazione; la Corte precisa che tale aumento non rileva ai fini del computo per l'applicazione dell'interdizione ex art. 29, che si basa sulla pena del reato più grave dopo la diminuzione per il rito.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di eliminare la pena accessoria illegittimamente applicata senza rinvio; la Corte lo esercita pronunciando l'annullamento limitato alla sanzione accessoria.
Massime di principio
- Se dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente (art. 544 c.p.p.), le statuizioni contenute nella motivazione fanno parte integrante della sentenza e sono impugnabili in Cassazione.
- In patteggiamento, anche le statuizioni obbligatorie o riservate al giudice sono soggette al controllo di legittimità; la Corte può valutare la legittimità delle pene accessorie anche se non negoziate dalle parti.
- Ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 29), quando i reati sono unificati per continuazione si deve considerare la pena del reato più grave come risultante dopo le diminuzioni previste per la scelta del rito; non si prende in considerazione l'aumento complessivo dovuto alla continuazione.
- Se la pena risultante per il reato più grave, dopo eventuali diminuzioni per il rito, è inferiore al limite previsto dalla norma che impone la pena accessoria, l'accessorio non può essere applicato.
- La Corte di Cassazione può annullare ed eliminare direttamente una pena accessoria illegittima senza rinvio esercitando i poteri previsti dall'art. 620 lett. l) c.p.p.
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