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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22138/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente bancario a seguito della fusione per incorporazione della banca di provenienza nell'istituto resistente. Il lavoratore chiedeva il corretto inquadramento contrattuale dopo la fusione, il riconoscimento di alcune indennità e spese di viaggio previste dal ccnl in occasione del trasferimento, nonché la declaratoria di comportamenti datoriali integranti mobbing. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo, per l'inquadramento, che non fosse stata allegata e provata una concreta differenza economica; per spese e indennità, che non si fosse verificato l'effettivo cambio di residenza della famiglia, condizione prevista dal ccnl; per il mobbing, che non emergessero condotte vessatorie. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. e delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'interesse ad agire, sostenendo che la domanda di corretto inquadramento era proposta non per differenze retributive ma per denunciare un errato trattamento datoriale lesivo della carriera e mobbizzante; 2) violazione dell'art. 72 ccnl e delle norme ermeneutiche per il mancato riconoscimento delle spese di viaggio e delle indennità connesse al trasferimento da Matera a Gorgoglione; 3) violazione delle norme su demansionamento, responsabilità aquiliana e tutela della persona del lavoratore, censurando l'esclusione del mobbing; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. e nullità per violazione dell'art. 421 c.p.c., per il mancato ricorso a consulenza tecnica d'ufficio. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità delle allegazioni e mancata specificazione del livello di inquadramento rivendicato, oltre che per la non chiara sussistenza di un concreto interesse alla pronuncia. Ha respinto il secondo motivo osservando che la clausola collettiva riconosce le indennità solo in caso di effettivo cambio di residenza e che nel caso di specie tale evento non si era verificato, essendo intervenuto un nuovo trasferimento prima del trasferimento del nucleo familiare; quindi non erano dovuti rimborsi per spese non effettivamente sostenute. Ha disatteso il terzo motivo, condividendo il principio secondo cui il mobbing richiede un intento persecutorio unitario e una pluralità di condotte pregiudizievoli, elemento non emerso nel caso concreto, dove i fatti valorizzati dal giudice di merito non integravano una condotta vessatoria. Ha respinto anche il quarto motivo, ribadendo che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo di ausilio rimesso al prudente apprezzamento del giudice e presuppone un quadro di elementi già adeguatamente allegati e provati; il diniego di ammissione è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta dal complessivo contesto motivazionale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la continuità del rapporto e il corretto inquadramento dopo la fusione; la Corte non ne accoglie la doglianza per genericità e difetto di specificazione.

  • art. 4 ccnl credito

    richiamato dal ricorrente in relazione all'inquadramento; la censura è dichiarata inammissibile per genericità.

  • artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c.

    richiamati per l'interpretazione della domanda e della clausola collettiva; la Corte li considera ma respinge le censure per difetto di specificità o per coerenza della lettura adottata nei giudizi di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato a sostegno dell'interesse ad agire; la Corte osserva che, se la domanda è slegata da uno specifico interesse all'inquadramento, il profilo di interesse alla pronuncia resta comunque problematico.

  • art. 72 ccnl

    "se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese ed al pagamento delle indennità indicate…"

    le indennità e il rimborso spettano solo al verificarsi dell'effettivo cambio di residenza; non sono dovuti per spese solo programmate o non effettivamente sostenute.

  • artt. 1355 c.c., 1367 c.c., 1375 c.c.

    richiamati dal ricorrente in tema di interpretazione e buona fede della clausola collettiva; la Corte ritiene corretta la lettura che subordina il diritto all'effettivo mutamento della residenza.

  • art. 2103 c.c.

    invocato nella censura sul mobbing e sulle conseguenze dell'assetto organizzativo; non ritenuto idoneo a sovvertire la valutazione di merito.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria per condotte vessatorie; la Corte esclude che i fatti allegati integrino la fattispecie di mobbing.

  • art. 2087 c.c.

    invocato a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore; la Corte non ravvisa condotte datoriali lesive nei termini prospettati.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale connesso al dedotto mobbing; la domanda resta respinta per mancanza della fattispecie presupposta.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare l'assenza di prova presuntiva e il diniego di CTU; la Corte ribadisce che la valutazione degli indizi e della necessità di ulteriori approfondimenti è di merito.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte afferma che la CTU è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non è mezzo istruttorio automatico.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la doglianza è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche senza specificare in modo puntuale il bene della vita richiesto, il livello o il contenuto concreto del diritto azionato e il pregiudizio dedotto.
  • Le indennità previste dal contratto collettivo per il trasferimento del dipendente spettano solo se si verifica la condizione testuale prevista dalla clausola, cioè l'effettivo cambio di residenza; non sono dovute spese meramente programmate o ipotetiche.
  • Il mobbing lavorativo richiede la prova di una pluralità di condotte pregiudizievoli unificate da un intento persecutorio; la mera illegittimità di singoli atti o la presenza di provvedimenti datoriali sfavorevoli non basta, se manca l'elemento soggettivo unitario.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è una prova in senso stretto ma uno strumento di ausilio del giudice: può essere disposta solo se vi siano già elementi di fatto adeguatamente allegati e la sua ammissione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito che escluda la sussistenza di fatti costitutivi del diritto o del danno quando la motivazione sia coerente con il quadro probatorio e con la lettera della clausola contrattuale applicata.

Come è indicizzato

MaterieMobbingRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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