Sentenza n. 3587/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 3582/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 29 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza n. 3582/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto in suo favore la somma di € 2.239,57, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relative agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna anche alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione coattiva della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto a corrispondere quanto dovuto in esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando il ricorso come improcedibile, poiché nel corso del giudizio l’Amministrazione ha integralmente eseguito la sentenza civile e ha soddisfatto pienamente la pretesa della ricorrente. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della sua precedente inerzia e della necessità per la ricorrente di promuovere il giudizio di ottemperanza, e liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, da corrispondere direttamente ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza costituisce lo strumento per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato; nel caso concreto, l’esecuzione intervenuta nel corso del giudizio ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34 c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione spontanea del comando contenuto nella sentenza azionata, intervenuta durante il processo, determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
- Quando l’Amministrazione esegue il giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, in ragione della condotta che ha reso necessario il giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1526/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1527/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1531/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →