Sentenza n. 4467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto la domanda risarcitoria relativa ai danni asseritamente derivanti dalla proroga tecnica illegittima del servizio di gestione di una RSA e di un Centro Diurno per anziani
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla prosecuzione del servizio durante una proroga tecnica disposta dall'ASL e successivamente annullata dal giudice amministrativo. Ha dedotto che, nel periodo tra aprile 2021 e gennaio 2022, l'esecuzione del servizio fosse divenuta antieconomica per l'incremento del costo del lavoro conseguente al rinnovo del CCNL, per l'aumento del costo della vita, per la riduzione di circa il 50% dell'occupazione dei posti letto, per la soppressione del Centro Diurno, per l'assenteismo del personale e per i costi straordinari connessi all'emergenza pandemica, inclusi DPI e smaltimento di rifiuti speciali. Il danno è stato quantificato in euro 273.544,00, mediante una maggiorazione del 38% dei prezzi unitari per posto letto, oltre interessi moratori e rivalutazione. In appello il Consorzio ha contestato la valutazione del TAR circa l'insufficienza della prova, richiamando documenti sull'incremento del costo del lavoro e gli indici ISTAT, e ha sostenuto la responsabilità dell'ASL per il ritardo nell'indizione della nuova gara e per errori nella predisposizione degli atti di gara. Ha inoltre escluso un concorso di colpa, affermando che la prosecuzione del servizio pubblico essenziale fosse necessaria. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione e il giudicato esterno, sostenendo che la domanda risarcitoria fosse già stata proposta nel precedente giudizio sull'illegittimità della proroga.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. L'eccezione di difetto di giurisdizione è stata dichiarata inammissibile perché, nei giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 9 c.p.a., il difetto di giurisdizione deve essere dedotto con uno specifico motivo d'appello. Anche l'eccezione di giudicato esterno è stata dichiarata inammissibile: poiché il TAR aveva espressamente respinto tale eccezione, l'ASL avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul relativo capo, formatosi in giudicato interno. Nel merito, il Collegio ha chiarito che la proroga non prevista dalla normativa e assimilabile a un nuovo affidamento è una proroga illegittima, alla quale non si applica la revisione dei prezzi, che presuppone la vigenza di un rapporto contrattuale legittimo e regolare. L'operatore può tutelarsi impugnando la proroga e chiedendo il risarcimento, ma deve provare uno specifico danno patrimoniale. Il danno emergente non può essere parametrato alla differenza tra il corrispettivo percepito e quello che sarebbe derivato dalla revisione prezzi; occorre dimostrare che l'esecuzione del servizio si sia svolta in perdita. Il Consorzio ha allegato circostanze astrattamente idonee a ridurre l'utile, ma non ha dimostrato che i corrispettivi pagati dall'ASL fossero insufficienti a coprire i costi. Inoltre, non ha allegato la perdita di occasioni contrattuali più redditizie. La condanna alle spese è stata posta a carico dell'appellante per euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9 c.p.a.
nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione può essere rilevato solo se dedotto con specifico motivo
Il difetto di giurisdizione non può essere esaminato in appello se non è stato specificamente dedotto mediante un motivo di impugnazione.
Massime di principio
- La proroga di un contratto pubblico non prevista né consentita dalla normativa, quando sia sostanzialmente assimilabile a un nuovo affidamento, è illegittima e non dà luogo all'applicazione della revisione prezzi, la quale presuppone la vigenza di un rapporto contrattuale legittimo e regolare.
- In caso di proroga illegittima di un contratto pubblico, il danno emergente risarcibile non può essere automaticamente calcolato come differenza tra il corrispettivo percepito e quello che sarebbe spettato in applicazione della revisione prezzi; l'operatore deve dimostrare che l'esecuzione del servizio abbia prodotto una perdita patrimoniale effettiva.
- La mera allegazione di fattori idonei a ridurre l'utile, quali aumento dei costi, riduzione dell'occupazione, soppressione di attività o oneri straordinari, non prova di per sé il danno risarcibile se non dimostra che i corrispettivi ricevuti siano stati insufficienti a coprire i costi sostenuti.
- Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione deve essere dedotto con uno specifico motivo; in mancanza, la relativa eccezione è inammissibile.
- Quando il giudice di primo grado abbia espressamente respinto un'eccezione di giudicato esterno, la parte soccombente sul punto deve proporre uno specifico motivo di appello incidentale; in difetto, si forma il giudicato interno sul relativo capo.
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