Cassazione Penale, Sentenza n. 22631/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione del GIP di Ravenna che aveva ammesso Zaffagnini all'oblazione speciale, revocato il decreto penale di condanna e dichiarato l'improcedibilità per intervenuta oblazione rispetto al reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006). Il motivo unico dedotto in Cassazione è la violazione dell'art. 162-bis c.p.: a) il reato relativo ai rifiuti pericolosi è punito con pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda e, pertanto, non è estinguibile mediante oblazione; b) al momento della sentenza permanevano conseguenze dannose/pericolose eliminabili solo con interventi (la bonifica e il ripristino dell'area erano stati posti come condizione per il dissequestro), perciò mancava la verifica e la motivazione circa l'assenza di permanenza di tali conseguenze, requisito necessario ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il reato configurato in relazione ai rifiuti pericolosi prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda e non può quindi essere estinto con l'oblazione; ha altresì stabilito che il giudice dell'oblazione deve accertare e motivare l'assenza di permanenza di conseguenze dannose o pericolose eliminabili dall'imputato, anche d'ufficio, e che nella sentenza impugnata tale accertamento/motivazione non era presente (anzi il vincolo per il dissequestro indica l'esistenza di conseguenze permanenti). Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti al GIP del Tribunale di Ravenna, in diversa persona, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 162-bis cod. pen.
L'art. 162-bis disciplina l'oblazione speciale e richiede, tra i requisiti per l'ammissione, l'assenza di permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dall'offendente; il giudice deve verificarne l'assenza e darne specifica motivazione, anche sinteticamente, prima di decidere sulla domanda di oblazione.
art. 256, comma 1 lett. a) e b) e comma 2 d.lgs. 152/2006
La norma incrimina la gestione illecita di rifiuti; in riferimento a rifiuti pericolosi la fattispecie è punita con pene che comprendono l'arresto e l'ammenda, sicché non rientra nell'ambito di applicazione dell'oblazione che estingue solo reati a pena pecuniaria o altresì non comprendenti l'arresto.
Massime di principio
- L'oblazione speciale (art. 162-bis c.p.) non può estinguere reati per i quali la legge prevede la pena dell'arresto congiunta all'ammenda; occorre verificare la tipologia di pena prevista per la fattispecie contestata.
- Prima di ammettere l'oblazione il giudice deve accertare e motivare specificamente l'assenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dall'imputato; la mancanza di tale motivazione è vizio che rende la decisione annullabile.
- Se dalla sentenza o dal procedimento emergono misure o condizioni (es. bonifica o ripristino dell'area come condizione per il dissequestro) ciò indica la possibile permanenza di conseguenze dannose e costituisce ostacolo all'oblazione fino a che tali conseguenze non siano eliminate.
- Il pubblico ministero può impugnare con successo l'ammissione all'oblazione quando ricorrono vizii nella verifica dei requisiti previsti dalla norma o quando la fattispecie non è estinguibile per legge.
- In presenza di contestazioni ambientali con rischi o danni residui, il procedimento di oblazione richiede particolare attenzione: l'adozione di condizioni riparatrici non sostituisce l'obbligo del giudice di accertare l'effettiva assenza di conseguenze permanenti prima di estinguere il reato.
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