Cassazione Penale, Sentenza n. 18354/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del 21/09/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ottemperanza diretta alla esatta esecuzione di un provvedimento (consegna di cartine geografiche, provv. del 9/06/2016, proced. SIUS n. 2016/1146). Il ricorrente denunciava violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza deciso de plano senza instaurare il previsto contraddittorio camerale, ritenendo insuperabilmente generica la richiesta di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Magistrato di sorveglianza di Macerata per un nuovo giudizio che si svolga previa instaurazione del contraddittorio camerale. La Corte ha richiamato la natura del procedimento di ottemperanza previsto dall'art. 35-bis l. 354/1975 come prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, che richiede il contraddittorio salvo i casi in cui l'istanza manchi dei requisiti di legge in modo manifesto e senza necessità di accertamenti cognitivi, ipotesi nella quale è ammissibile decidere de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. Nel caso concreto il Magistrato aveva trascurato che il ricorrente aveva indicato almeno data e numero SIUS dell'ordinanza contestata, elementi idonei ad avviare, nel contraddittorio, ulteriori accertamenti.
Norme richiamate
art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Il procedimento di ottemperanza è una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, svolto in contraddittorio davanti al magistrato di sorveglianza; consente di ottenere provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione e, se necessario, la nomina di un Commissario ad acta.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente decisioni de plano (senza contraddittorio) solo quando l'istanza manifesta la mancanza dei requisiti di legge e tale presa d'atto non richiede accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali; principio applicabile anche al procedimento di ottemperanza per espressa richiamata normativa.
art. 678 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 35-bis)
Richiamo alle disposizioni del rito esecutivo penale per l'adozione del procedimento di ottemperanza e per le modalità di decisione e esecuzione, nel quadro della tutela contro atti dell'Amministrazione penitenziaria.
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (art. 3, comma 1, lett. b)
Ha introdotto l'art. 35-bis nell'ordinamento con l'obiettivo di colmare un deficit di tutela nei confronti di atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti e internati.
Massime di principio
- Il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis va trattato come prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione: non può introdurre profili nuovi di lesione né rimettere in discussione statuizioni di merito già definite.
- Il magistrato di sorveglianza è tenuto a decidere previa instaurazione del contraddittorio camerale, salvo che l'istanza manchi in modo manifesto dei requisiti di legge e tale carenza non richieda accertamenti o valutazioni cognitive.
- La decisione de plano è ammissibile solo per carenze formali o sostanziali dell'istanza immediatamente percepibili, non quando vi siano elementi identificativi (es. data, numero SIUS) che consentano ulteriori accertamenti nel contraddittorio.
- Se il ricorrente fornisce elementi utili ad identificare il provvedimento cui si chiede l'ottemperanza, il giudice deve utilizzare il contraddittorio per delimitare l'oggetto della pretesa e compiere accertamenti istruttori prima di dichiarare inammissibile.
- Il giudice può, in caso di fondatezza dell'istanza, imporre modalità e tempi di adempimento, dichiarare nulli atti amministrativi elusivi del giudicato e nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi, ma entro i limiti della decisione di merito già resa.
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