Cassazione Penale, Sentenza n. 50736/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava il decreto presidenziale che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione di una misura alternativa formulata da Francesco Cipolla. Il provvedimento di primo grado aveva motivato il diniego richiamando la presenza di condanne per reati cd. ostativi (art. 416-bis c.p., artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché artt. 56 e 575 c.p. aggravato ai sensi di norma richiamata) e l'operatività del divieto previsto dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, ritenendo mancare deduzioni e allegazioni specifiche. Il difensore ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione, osservando che il Tribunale aveva citato reati non oggetto di condanna e non aveva sciolto il cumulo, oltre a sostenere che il ricorrente aveva già espiato la pena relativa al reato ostativo (art. 74 d.P.R. 309/1990), per cui non poteva operare un diniego de plano.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo l'uso del provvedimento presidenziale de plano perché la richiesta difensiva conteneva deduzioni che esigevano accertamenti di tipo cognitivo e valutazioni nel contraddittorio. Il decreto di inammissibilità è stato dichiarato affetto da nullità per violazione del contraddittorio e annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame della domanda in pieno contraddittorio.
Norme richiamate
art. 678 cod. proc. pen.
Richiama la disciplina del procedimento di esecuzione (art. 666 c.p.p.), autorizzando il Presidente del Tribunale di sorveglianza ad adottare decreto di inammissibilità per istanze manifestamente infondate nei limiti e secondo le condizioni di cui all'art. 666.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente l'emissione de plano di un decreto motivato di inammissibilità quando l'istanza manca dei requisiti di legge e la mancata operazione non richiede accertamenti o valutazioni discrezionali; non è applicabile se sono necessarie verifiche o contraddittorio.
art. 4-bis ordinamento penitenziario
Prevede il divieto di concessione di misure alternative per determinate condanne cd. ostative, salvo che non risultino deduzioni e allegazioni specifiche che facciano venir meno l'ostatività; il suo accertamento richiede, se contestato, un esame nel contraddittorio.
art. 416-bis cod. pen.
Norma che sanziona l'associazione mafiosa; citata come reato ostativo alla concessione di misure alternative.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Articoli del testo unico sulle droghe che prevedono fattispecie penalmente rilevanti; l'art. 74 è richiamato quale possibile reato ostativo, con particolare rilievo alla valutazione dell'espiazione della pena.
artt. 56 e 575 cod. pen.
Art. 56 (concorso di persone) e art. 575 (omicidio) citati in relazione a condanne aggregate; la presenza di condanne aggravate può incidere sulla valutazione dell'ostatività ma richiede accertamento motivato.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiama la nullità assoluta per violazione del contraddittorio; il provvedimento assunto de plano fuori dai casi tassativi è affetto da nullità ex art. 179.
art. 623 cod. proc. pen.
Norma sulla cassazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la sentenza richiama la regola dell'annullamento con rinvio salvo i casi tassativi previsti dagli artt. 620 e 622.
Massime di principio
- Il decreto presidenziale di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere usato soltanto quando l'istanza manca oggettivamente dei requisiti di legge e la mancanza non richiede alcun accertamento probatorio o valutazione discrezionale.
- Se il richiedente produce deduzioni che contestano l'esistenza o la persistente operatività di ostatività (es. avertita espiazione della pena per il reato ostativo), il giudice deve procedere al contraddittorio e a valutazioni cognitive: non è ammesso un rigetto de plano.
- La semplice enunciazione di reati o l'assunzione di fatti non verificati in ordine a condanne o al cumulo delle pene rende il provvedimento viziato per carenza di motivazione.
- La violazione del principio del contraddittorio in sede preclusiva (de plano) determina la nullità del provvedimento e, in genere, l'annullamento con rinvio al giudice che deve riesaminare la domanda.
- In pratica, quando si contesta l'applicabilità di un ostativo o si allega l'avvenuta espiazione della pena connessa, il difensore deve fornire elementi e il giudice non può limitarsi a un diniego formale: la questione va approfondita nel contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50480/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50484/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50485/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50486/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50487/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50488/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →